Sentenza nº 58 da Constitutional Court (Italy), 29 Marzo 2013

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione29 Marzo 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 58

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 5-6 giugno 2012, depositato in cancelleria il 12 giugno 2012 ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica del 26 febbraio 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Paolo Stella Richter, Stefano Baciga e Daniela Palumbo per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso notificato il 5 giugno 2012 e depositato il successivo 12 giugno (reg. ric. n. 90 del 2012) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012), in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    La disposizione impugnata aggiunge il comma 1-bis all’art. 14 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture), recante disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica (VAS).

    Tale comma stabilisce che «nelle more dell’adozione della normativa di cui al comma 1 e in attuazione dell’articolo 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica”, come modificato dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia” convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106:

    1. i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

    2. sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione».

    Il ricorrente premette che la lettera a) impugnata sottrae alla valutazione ambientale strategica tutti i piani urbanistici e gli accordi di programma «nel caso in cui non contengano un progetto o un intervento assoggettato a VIA a prescindere dalla sottoposizione a VAS del piano sopraordinato».

    Il legislatore regionale avrebbe, in particolare, limitato il campo applicativo della VAS ai soli casi in cui il piano attuativo abbia per oggetto opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale (VIA), in quanto incluse negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

    Al contrario, l’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, in ciò conferendo attuazione alla direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente), prevederebbe la VAS in «un insieme più ampio di casi».

    Tale opzione normativa troverebbe conferma anzitutto nell’art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006, che esclude la VAS per le varianti ai piani, conseguenti per legge all’autorizzazione di singole opere, per la sola parte relativa alla localizzazione di tali singole opere. In secondo luogo, nell’art. 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia), che, quanto ai piani attuativi, prevede l’esenzione dalla VAS (quando il piano urbanistico, dotato del peculiare contenuto ivi indicato, vi è stato sottoposto ed essi non comportino variante), senza «fare riferimento a collegamenti con i progetti sottoposti a VIA».

    La lettera a) del comma 1-bis introdotta dalla disposizione censurata proprio «in attuazione» dell’appena citato art. 16, ultimo comma, in conclusione, restringendo il campo applicativo della VAS lederebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    Con riguardo alla lettera b), invece, il ricorrente ravvisa la violazione nel fatto che la norma assoggetta a valutazione ambientale strategica anche i piani attuativi di piani già sottoposti a VAS, quando «riguardino una singola opera soggetta a VIA in contrasto con quanto disposto dall’art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006, che non prevede la VAS nel caso di realizzazione di opera singola anche qualora l’approvazione del progetto comporti variante, con conseguente duplicazione delle valutazioni».

  2. − Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo che la questione sia dichiara non fondata.

    La Regione ritiene che sia l’art. 3 della direttiva n. 2001/42/CE, sia l’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 rendano oggetto di VAS esclusivamente i piani ed i programmi inerenti ai progetti per i quali è richiesta la VIA: l’incidenza negativa sull’ambiente, che impone la VAS, sarebbe «direttamente connessa alla realizzazione dei progetti che il d.lgs. n. 152 del 2006 elenca nei suoi Allegati II, III, e IV».

    Ne conseguirebbe la conformità alla normativa statale della scelta del legislatore regionale...

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