DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2008, n. 7 - Regolamento regionale recante: «Ulteriori disposizioni integrative in materia di agevolazioni alle imprese ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228 e della legge 19 ottobre 2004, n. 257 (gia'' disciplinate dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R, 11 giugno 2001, n. 8/R, 12 marzo 2007, n. 3/R e 5 novembre 2007, ...

Regolamento regionale recante: 'Ulteriori disposizioni integrative in materia di agevolazioni alle imprese ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228 e della legge 19 ottobre 2004, n. 257 (gia' disciplinate dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R, 11 giugno 2001, n. 8/R, 12 marzo 2007, n. 3/R e 5 novembre 2007, n. 11/R)'.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 22 maggio 2008) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Viste le leggi 16 luglio 1997, n. 228, 19 ottobre 2004, n. 257 e 26 febbraio 2007, n. 17;

Visto l'art. 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visti i regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R, 11 giugno 2001, n. 8/R, 12 marzo 2007, n. 3/R e 5 novembre 2007, n. 11/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6/8777 del 19 maggio 2008.

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento integra i precedenti regolamenti 22 maggio 2001, n. 6/R, 11 giugno 2001, n. 8/R, 12 marzo 2007, n. 3/R e 5 novembre 2007, n. 11/R, dettando ulteriori disposizioni ai comitati tecnici regionali costituiti presso gli enti gestori per l'istruttoria e l'assunzione delle decisioni relative alle agevolazioni previste dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 in materia di rilocalizzazione e danni alluvionali.

Art. 2.

Nuovi interventi di rilocalizzazione 1. Alle domande di agevolazione ai sensi dell'art. 3-quinquies, comma 1 della legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' allegata l'attestazione da parte della banca dell'avvenuta delibera del finanziamento e delle relative condizioni; l'erogazione dell'agevolazione e' comunque subordinata all'acquisizione del contratto di finanziamento.

  1. Ai sensi dell'art. 3-quinquies, comma 2 della legge n. 17/2007, le agevolazioni di cui all'art. 4-quinquies della legge n. 228/1997, sono estese alle imprese ubicate nelle aree classificate ad edificabilita' limitata in conformita' alle disposizioni del pano regolatore inserite alla classe III e, relative sottoclassi a pericolosita' molto elevata ai sensi della circolare PGR n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, cosi' certificate dal comune di appartenenza.

    Art. 3.

    Termine per l'avvio della rilocalizzazione 1. Per le domande di rilocalizzazione presentate ai sensi della legge n. 17/2007, il termine...

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