Ordinanza del 16 maggio 2008 emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione fallimentare nel procedimento civile promosso da Kodak S.p.A. contro Professional Printing New Play Color S.r.l. in liquidazione. Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso per la dichiarazione di fallimento di societa' gia' in stato di liquidazione - Mancata costituzione in...

IL TRIBUNALE

Riunito in Camera di consiglio, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 23 aprile 2008, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento, iscritto al n. 125/2008 reg. ricorsi, pendente trea Kodak S.p.A., con sede in Cinisello Balsamo (MI), al viale Matteotti n. 62, in persona del legale rappresentante pro tempore ing. Manlio Orioli, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per notar R. Giocosa di Milano del 4 luglio 2001, n. 34.240 rep., dagli avv. Gabriele Chiesa ed Elisabetta Chiesa del Foro di Milano, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via Posillipo n. 69/7 presso lo studio dell'avv. Guido De Luca per effetto di «dichiarazione di nomina di sostituto e di elezione di domicilio» apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio, ricorrente; e Professional Printing New Play Color S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore Renato Laurenza, con sede in Napoli, alla via A. Genovesi n. 45, resistente.

Premesso in fatto

Con ricorso depositato il 15 febbraio 2008 e ritualmente notificato alla controparte unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, la Kodak S.p.A. ha chiesto a questo tribunale di pronunciare la dichiarazione di fallimento della Professional Printing New Play Color S.r.l. in liquidazione essendo quest'ultima sua debitrice per il complessivo importo di € 79.852,73 ed in stato di insolvenza e deducendo tra l'altro che «... i limiti quantitativi previsti dall'art. 1, lettere a) e b) del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo riformato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, individuano non la nozione fallimentare dell'imprenditore piccolo, ma, al contrario, determinano una presunzione legale di impresa media o comunque non piccola ai fini fallimentari o addirittura di piccolo imprenditore soggetto al fallimento in via di eccezione, poiche' diversamente, e paradossalmente, potrebbe accadere che una societa' in liquidazione, indipendentemente dalla sua natura giuridica, si trasformerebbe in un piccolo imprenditore non fallibile in considerazione del fatto che essa, non potendo compiere attivita' imprenditoriale non sarebbe in grado di superare i limiti posti dalla norma fallimentare ...».

All'udienza tenutasi in camera di consiglio il 23 aprile 2008 non essendosi costituita, ne' essendo comparsa, la Professional Printing New Play Color S.r.l. in liquidazione il tribunale si e' riservato la decisione.

Osserva in diritto

Preliminarmente, va precisato che l'odierno procedimento, instaurato da un ricorso depositato il 15 febbraio 2008 va trattato e definito secondo la innovativa disciplina, sostanziale e processuale, della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267) introdotta dal d.lgs, (c.d. correttivo) 12 settembre 2007, n. 169 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2008.

Va poi pregiudizialmente ritenuta sussistente la competenza territoriale di questo tribunale avendo la Professional Printing New Play Color S.r.l. la propria sede legale, fin dalla sua costituzione, in Napoli, alla via A. Genovesi n. 45 (cfr. l'allegata visura storica), e non essendovi in atti elementi per dubitare della coincidenza di tale sede con quella effettiva della medesima societa'.

Deve infine evidenziarsi che detta societa' non si e' costituita in giudizio, ne' e' comparsa all'udienza del 23 aprile 2008, malgrado la ritualita' (giusta quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 145, primo comma, c.p.c. e 7 della legge n. 890/1982, come modificato dall'art. 36, comma 2-quater e 2-quinquies della legge 28 febbraio 2008, n. 31, in vigore dal 1 marzo 2008) della notificazione nei suoi confronti del ricorso e del pedissequo decreto di convocazione.

Fermo quanto precede, va rilevato che la ricorrente ha compiutamente dimostrato di essere creditrice della Professional Printing New Play Color S.r.l. in liquidazione, per il complessivo importo di € 79.852,73: tanto emerge agevolmente dal decreto ingiuntivo n. 2565 pronunciato, in danno di quest'ultima, dal Tribunale di Monza, in composizione monocratica, il 27 giugno 2005 e munito di esecutorieta', ex art. 647 c.p.c., il 10 novembre 2005 (cfr. in atti) dal successivo precetto del 21 febbraio 2006, oltre che dalla copiosa documentazione gia' allegata a sostegno della predetta istanza monitoria e depositata anche in questa sede (cfr. fatture della Kodak S.p.A. ed estratti autentici dei suoi registri I.V.A. vendite).

Inoltre, dalla documentazione acquisita di ufficio dal tribunale in virtu' dei poteri conferitigli dall'art. 15 della legge fallimentare (cfr., in particolare quanto recapitato dall'Agenzia della riscossione competente per territorio), si evince agevolmente l'esistenza di ulteriori debiti scaduti della resistente per complessivi € 95.232,76 per le specifiche causali riportate in ciascuna delle cartelle indicate.

L'entita' dei descritti debiti consente, allora, di ritenere superato il limite di cui all'art. 15 del r.d. n. 267/1942 come modificato dal d.lgs. n. 169/2007 (non si fa luogo a dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria prefallimentare e' complessivamente inferiore ad € 30.000,00) al di sotto del quale, anche in presenza di un accertato stato di insolvenza, non potrebbe comunque dichiararsi il fallimento dell'imprenditore che stando al tenore dell'attuale art. 1 del r.d. n. 267/1942 (come risultante dalle modifiche apportategli dal gia' richiamato d.lgs. n. 169/2007), non dimostri il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali previsti dalla medesima disposizione.

Per poter giungere alla pronuncia della invocata dichiarazione di fallimento occorre, pertanto, verificare la sussistenza, nella specie, dei presupposti, oggettivo (stato di insolvenza) e soggettivo (impresa soggetta al fallimento), rispettivamente previsti dagli odierni testi degli artt. 5 ed 1 della citata legge fallimentare.

Giova premettere, quanto al primo, che la S.r.l. Professional Printing New Play Color S.r.l. si trova attualmente in liquidazione giusta atto per notar R. Chiari del 17 novembre 2005, iscritto nel registro delle imprese il 2 dicembre 2005 (cfr. l'allegata visura storica) e che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, «quando la societa' e' in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della l.fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e cio' in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attivita' sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non e' piu' richiesto che essa disponga, come invece la societa' in piena attivita', di credito e di risorse, e quindi di liquidita', necessari per soddisfare le obbligazioni contratte» (cfr. Cass., 6 settembre 2006, n. 19141; Cass. 17 aprile 2003, n. 6170, Cass. 11 maggio 2001, n. 6550).

Infatti «il principio secondo il quale l'insolvenza della societa' non puo' necessariamente desumersi da uno squilibrio patrimoniale, il quale puo' essere eliminato dal favorevole andamento degli affari o da eventuali ricapitalizzazioni, non e' invocabile quando la...

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