Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile avverso sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di parita' delle parti nel processo nonche' del diritto di difesa -...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento) e dell'art. 10, comma 1, della citata legge, promossi con ordinanze del 30 maggio 2006 dal Tribunale di Reggio Emilia e del 22 gennaio 2007 dal Tribunale di Sondrio nei procedimenti penali a carico di P. R. ed altri, e di R. G., iscritte al n. 545 del registro ordinanze 2006 ed al n. 375 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2006 e n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 25 giugno 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sondrio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non prevede che la parte civile possa proporre appello nei casi di cui all'art. 576 dello stesso codice;

che il giudice a quo premette di essere investito dell'appello proposto, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., dal difensore della parte civile avverso una sentenza del Giudice di pace di Tirano, che ha assolto una persona imputata del reato di ingiuria aggravata;

che, secondo il rimettente - nulla prevedendo, in merito alle impugnazioni della parte civile avverso le sentenze del giudice di pace, il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) - l'ammissibilita' dell'appello proposto andrebbe verificata, in forza del disposto dell'art. 2 del citato d.lgs. n. 274 del 2000, sulla base delle norme del codice di procedura penale;

che le disposizioni del codice di rito in materia di impugnazioni sono state, peraltro, profondamente modificate dalla legge n. 46 del 2006, la quale, per un verso, ha abrogato l'art. 577 cod. proc. pen., che consentiva alla parte civile di impugnare, anche agli effetti penali, le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e di diffamazione; e, per un altro verso, ha novellato l'art. 576 cod. proc. pen., relativo all'impugnazione della parte civile ai fini della responsabilita' civile, eliminando il collegamento tra tale potere di impugnazione e quello del pubblico ministero;

che, ad avviso del giudice a quo - in assenza di una specifica disciplina dell'appello della parte civile nella medesima legge n. 46 del 2006 - da una lettura combinata degli artt. 576 e 593 cod. proc. pen. si ricaverebbe che a tale parte processuale resta precluso ogni potere di appello, essendole consentito solo il ricorso per cassazione agli effetti civili, ai sensi degli artt. 568, comma 2, e 576 cod. proc. pen.;

che, al riguardo, non potrebbe essere condiviso il diverso orientamento della Corte di cassazione - espresso nella sentenza dell'11 maggio-4 luglio 2006, n. 22924 - secondo il quale le modifiche introdotte dalla legge n. 46 del 2006 non avrebbero fatto venire meno, in capo alla parte civile, il potere di appellare, ai soli effetti della responsabilita' civile, le sentenze di proscioglimento, in base a quanto previsto dall'art. 576 cod. proc. pen.;

che - pur dovendosi condividere le argomentazioni della citata sentenza della Corte di cassazione, circa l'effettiva intenzione del legislatore - a tale interpretazione sarebbero infatti di ostacolo tanto l'art. 12 delle...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT