LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2007, n. 10 - Norme sul servizio volontario in Sardegna.

Norme sul servizio volontario in Sardegna.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 34 del 29 ottobre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del servizio civile volontario regionale 1. La Regione Sardegna, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 4, secondo comma, 11 e 52 della Costituzione e in attuazione delle finalita' previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale quale momento di alto valore sociale e di educazione attiva alla solidarieta' ed al volontariato. A questo scopo e' istituito il servizio civile volontario regionale, di seguito denominato 'servizio civile sardo'.

Art. 2.

Principi e finalita' 1. Con la presente legge la Regione promuove, organizza e finanzia con proprie risorse il servizio civile sardo, ispirandosi ai seguenti principi e finalita':

  1. contribuire alla formazione umana, civica, sociale, culturale e professionale del mondo giovanile mediante lo svolgimento di programmi di attivita' e formazione dall'alto contenuto solidaristico;

  2. accrescere il senso di appartenenza e di partecipazione attiva delle giovani generazioni alla comunita' umana, promuovendo la solidarieta' e la fraternita' sociale e generazionale;

  3. valorizzare e promuovere la cultura della pace, della non violenza e della solidarieta', la cooperazione a livello nazionale ed internazionale, gli scambi, i gemellaggi, il confronto interculturale e la salvaguardia dei diritti civili e umani;

  4. sostenere la progettazione e la realizzazione di politiche giovanili ad opera di soggetti pubblici e privati;

  5. offrire l'opportunita' di un primo approccio col mondo del lavoro;

  6. promuovere il senso di appartenenza delle giovani generazioni alla comunita' regionale, attraverso la conoscenza del patrimonio identitario culturale, ambientale, storico, artistico e linguistico del popolo sardo;

  7. contribuire al riconoscimento, alla garanzia ed alla tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini;

  8. promuovere le pari opportunita' e la valorizzazione delle differenze di genere;

  9. educare alla convivenza, al senso civico ed al rispetto della legalita';

  10. diffondere la cultura del dialogo per contrastare ogni forma di discriminazione e di esclusione sociale;

  11. favorire lo sviluppo di meccanismi economici internazionali fondati su valori di equita' e giustizia sociale, anche attraverso l'educazione al consumo consapevole.

    Art. 3.

    Progetti di servizio civile sardo 1. I progetti di servizio civile sardo possono essere presentati esclusivamente dai soggetti iscritti all'albo regionale degli enti di servizio civile, hanno durata annuale e devono indicare:

  12. gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalita' per realizzarli;

  13. il referente operativo responsabile del progetto;

  14. il numero dei soggetti da impiegare, specificando l'eventuale necessita' di particolari requisiti fisici e di idoneita' per l'ammissione al servizio;

  15. le attivita' educative e formative previste;

  16. l'impegno settimanale richiesto, la cui media, da calcolarsi sull'intera durata del progetto, non puo' essere inferiore a trenta o superiore a trentasei ore settimanali;

  17. le modalita' di impiego dei soggetti ammessi.

    1. I progetti che rispondono ai requisiti di legge sono inseriti in una graduatoria formata secondo i criteri stabiliti dalle linee guida regionali sul servizio civile sardo e contenuti nel bando di cui al comma 4.

    2. I progetti inseriti in graduatoria, ma non finanziabili con le risorse disponibili, possono essere riproposti negli anni successivi.

    3. Nei quindici giorni successivi alla definizione dei progetti finanziabili e' emanato il bando annuale per l'ammissione al servizio civile regionale sardo, nel quale sono indicati i progetti finanziati e il numero di posti disponibili per ciascun progetto.

    4. La selezione dei candidati e' effettuata dagli enti e dalle organizzazioni proponenti dei progetti.

    Art. 4.

    Partecipazione ai progetti di servizio civile sardo 1. Possono essere ammessi a svolgere il servizio civile sardo coloro che:

  18. siano in eta' compresa fra diciotto e trenta anni non compiuti;

  19. siano in possesso della cittadinanza italiana;

  20. siano nati o residenti in Sardegna, ovvero in uno stato estero per la parte di progetto che si realizza in quello stato;

  21. non abbiano gia' prestato servizio civile nazionale o regionale.

    1. Il servizio civile sardo puo' essere svolto anche all'estero presso sedi appartenenti ad enti pubblici o privati accreditati, ove sono realizzati progetti di servizio...

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