Sentenza nº 272 da Constitutional Court (Italy), 11 Luglio 2008

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione11 Luglio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 272

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco BILE Presidente

- Giovanni Maria FLICK Giudice

- Francesco AMIRANTE “

- Ugo DE SIERVO “

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 19 e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliari del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), promossi con n. 2 ordinanze del 20 novembre 2006 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da A.M. e da D.M.G. ed altra nei confronti del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ed altri, rispettivamente iscritte ai nn. 604 e 605 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visti gli atti di costituzione di A.M. ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 20 maggio 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi l’avvocato Maurizio Nucci per A.M. ed altri e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza in data 20 novembre 2006, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliari del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato «nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista dei magistrati», per violazione degli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione.

    Ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 19, primo comma, n. 3), della citata legge n. 186 del 1982, nella parte in cui dispone che i vincitori del concorso per l’accesso al Consiglio di Stato conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso.

    Il rimettente riferisce di essere chiamato a decidere sul ricorso proposto da A.M., magistrato TAR con qualifica di consigliere, nei confronti del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, della Presidenza del Consiglio dei ministri e nei confronti di T.A., controinteressato non costituitosi in giudizio, per l’annullamento del decreto in data 30 marzo 2006 con cui è stato indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di consigliere di Stato, nonché per l’annullamento di tutti gli atti preparatori e presupposti e, in particolare, della delibera del Consiglio di presidenza del 23 marzo 2006, nella parte in cui, dopo aver verificato che i posti vacanti nell’organico del Consiglio di Stato ammontavano a 5 unità, ha assegnato solo tre posti, anziché cinque, al passaggio dei consiglieri di TAR nel ruolo dei consiglieri di Stato.

    Tali atti, secondo il ricorrente nel giudizio a quo, sarebbero stati adottati in base ad un’erronea interpretazione degli artt. 19 e 20 della legge n. 186 del 1982 in base alla quale i posti che si rendono vacanti presso il Consiglio di Stato devono essere ripartiti fra le tre categorie indicate dall’art. 19. Ove, invece, tale interpretazione fosse corretta, il ricorrente sostiene che le citate disposizioni sarebbero costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione.

    In via subordinata, il ricorrente ha poi eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, n. 3), della legge n. 186 del 1982, nella parte in cui prevede che i vincitori del concorso siano immessi nel ruolo del Consiglio di Stato con retrodatazione della nomina alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di indizione del concorso.

    Il TAR, dopo aver ritenuto che – stante il loro chiaro tenore letterale – gli artt. 19 e 20 disciplinano esclusivamente il conferimento dei posti di consigliere di Stato, e cioè il cosiddetto sistema di provvista, e non già la stabile composizione dell’organo, osserva come nessuna disposizione della legge n. 186 del 1982 regoli tale aspetto.

    D’altra parte – osserva ancora il rimettente – quando il legislatore ha voluto disciplinare la composizione di un organo giurisdizionale lo ha fatto espressamente, come nel caso della Corte costituzionale, con l’art. 135 della Costituzione, o come nel caso del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

    Tuttavia, ritiene il TAR che i profili di illegittimità eccepiti dal ricorrente non siano manifestamente infondati.

    Infatti, l’evoluzione normativa sarebbe caratterizzata da un aumento della quota di riserva dei posti vacanti presso il Consiglio di Stato in favore dei magistrati di provenienza TAR: mentre l’originario art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), riservava loro un quarto dei posti, la successiva legge n. 186 del 1982, all’art. 19, ha incrementato tale quota portandola alla metà. Questa scelta sarebbe rafforzata dall’art. 20, il quale stabilisce che i posti vacanti che non siano coperti mediante le quote di cui all’art. 19 possono essere portati in aumento alle altre categorie, salvo il riassorbimento negli anni successivi.

    Secondo il TAR del Lazio da tale evoluzione normativa «sembra logico dedurre» l’intenzione del legislatore, non solo di aumentare la quota di riserva in favore dei magistrati TAR, «ma anche di conservarla nel tempo», non essendovi alcuna valida ragione che porti a riservare un maggior numero di posti nel sistema di provvista in favore di una categoria «senza che la stessa proporzione si rifletta in maniera...

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