n. 276 SENTENZA 5 - 20 dicembre 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, numero 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nel procedimento vertente tra P.P.A.A. e altri e la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri, con ordinanza del 21 febbraio 2017, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti l'atto di costituzione di R.P. e altri, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 2017 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l'avvocato Mario Sanino per R.P. e altri e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 21 febbraio 2017, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 19, primo comma, numero 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui dispone che «i vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso stesso», in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. 1.1.- Il TAR premette di essere stato adito da alcuni consiglieri di Stato, appartenenti al medesimo concorso per referendario di TAR, transitati al Consiglio di Stato (quattro dal 1° ottobre 2011, due dal 3 agosto 2012) a domanda, ai sensi dell'art. 19, primo comma, numero 1, della legge n. 186 del 1982, e collocati in ruolo con anzianita' decorrente dalla data di nomina. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con il quale era stata determinata nel 31 dicembre 2010 la data della nomina a consiglieri di Stato di due colleghi che erano risultati vincitori di concorso, nonostante che l'assunzione in servizio di questi ultimi fosse avvenuta al termine dell'inverno 2013 e quindi dopo la collocazione in ruolo dei ricorrenti medesimi. Il giudice a quo ricorda che i ricorrenti nel giudizio principale chiedono l'annullamento del predetto provvedimento, nonche' di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, contestualmente all'accertamento del diritto di vedersi collocati in ruolo in posizione anteriore rispetto ai controinteressati, in ragione del momento dell'acquisizione dell'effettiva qualifica di consigliere di Stato. 1.2.- In linea preliminare, il collegio rimettente rigetta l'eccezione di inammissibilita' del ricorso per mancanza di una lesione concreta e attuale e quindi per carenza di interesse, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Consiglio di Stato alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 272 del 2008. In quest'ultima - ricorda il TAR...

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