Ordinanza emessa dal Tribunale di Torino il 29 gennaio 2008 sul ricorso in opposizione all'esecuzione proposta dall'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino contro Roche S.p.A. Enti pubblici - Azienda ospedaliera Fondazione Ordine Mauriziano (F.O.M.) - Prevista successione a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 277/2004, ...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione, nella causa civile n. R.G. 32.778/07, di questione incidentale di costituzionalita' alla Corte costituzionale.

Il giudice, a scioglimento della riserva, che precede, osserva:

I n f a t t o

Con ricorso (21 novembre 2007), denominato di opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615 c.p.c., l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, quale debitore esecutato della S.p.a. Roche, ha impugnato 1'atto di pignoramento presso terzi (fondato su decreto ingiuntivo esecutivo n. 26776/06 e pedissequa sentenza n. 4313/07 di questo Tribunale), notificatole il 24 ottobre 2007 e ha proposto l'istanza di sospensione degli effetti dell'atto di pignoramento.

Il creditore, costituitosi davanti a questo giudice, adduceva l'infondatezza della presente opposizione, richiamava, a suo favore, il disposto della recente sent. Corte costit. 7 novembre 2007, n. 364.

Fatto sta che contro l'ente, Ospedale Mauriziano, non possono essere promosse azioni esecutive fondate su sentenze o decreti ingiuntivi dall'entrata in vigore dell'art. 3, decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, conv. con mod. nella legge 21 gennaio 2005, n. 4, recante: "Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino", il quale recita che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di ventiquattro mesi (poi portati a 36 dall' art. 1, comma 1349, legge 27 dicembre 2006, n. 296) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dell'Ente, insoluti alla data predetta".

Osservato in diritto

Il diritto dell'opponente a vedersi riconosciuto l'inefficacia del pignoramento nei suoi confronti si fonda sul combinato dell'art. 1, comma 1349, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e dell'art. 30, comma 3, decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modif. nella legge 29 novembre 2007, n. 222, recante: "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale".

L'art. 1, comma 1349, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha stabilito, tra l'altro, una successione ex lege, della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino, c.d. FOM, nelle azioni esecutive, fondate su decreti ingiuntivi esecutivi e sentenze, ed intraprese contro l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.

L'art. 30, comma 3, decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con...

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