Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Tetto pensionabile - Determinazione della retribuzione pensionabile in misura inferiore alla retribuzione soggetta a prelievo contributivo - Asserita ir...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), come sostituito dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, promossi, dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra M. P. ed altro e l'ENPALS e dal Tribunale di Sanremo nel procedimento civile vertente tra M. B. e l'ENPALS, con ordinanze del 26 agosto 2006 e del 27 novembre 2006 rispettivamente iscritte ai nn. 293 e 344 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 17 e 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di costituzione di M. P. ed altro, dell'ENPALS, di C. M. vedova di M. B., nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 1° aprile 2008 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi gli avvocati Roberto Carapelle, Mario Mangino, Vincenzo Martino e Mario Menghini per M. P. ed altro, Angelo Pandolfo e Rossana Cardano per l'ENPALS, Federico Sorrentino per C. M. vedova di M. B. e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di una controversia previdenziale - promossa nei confronti dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per ottenere il ricalcolo della pensione sulla base della retribuzione giornaliera effettivamente percepita - il Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), sia nel testo attualmente vigente - formulato dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 - sia in quello precedente, la cui vigenza e' stata confermata in via transitoria dall'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

    Rileva preliminarmente il giudice a quo che la medesima questione e' stata gia' sollevata nello stesso giudizio e che questa Corte l'ha dichiarata inammissibile - con la sentenza n. 120 del 2006 - per mancanza di adeguata considerazione del quadro normativo complessivo e, piu' specificamente, dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 70; cio' premesso, il Tribunale ritiene che tali vizi siano emendabili e che la questione possa essere quindi riproposta.

    L'ordinanza di remissione precisa percio' che il ricorrente, gia' dipendente a tempo indeterminato del Casino' municipale di Sanremo con la qualifica di impiegato, e' stato collocato a riposo in data 31 dicembre 1998 all'eta' di sessantaquattro anni, avendo maturato trentaquattro anni di anzianita' di servizio, pari a complessive 10.620 giornate di contribuzione. La pensione erogata in suo favore dall'ENPALS a decorrere dal 1° gennaio 1999 e' stata calcolata - sia per la quota a) sia per la quota b) - assumendo come massimale di retribuzione giornaliera pensionabile una somma inferiore a quella realmente percepita, con la conseguenza che il trattamento pensionistico globale e' risultato inferiore rispetto a quello che il ricorrente avrebbe ottenuto ove il criterio di calcolo fosse stato quello della retribuzione effettiva.

    La norma censurata prevedeva, nel testo previgente confermato in via transitoria dall'art. 13 del d.lgs. n. 503 del 1992, che il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile fosse quello di cui alla penultima classe della tabella F allegata al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, aumentata del 5 per cento, ossia pari in concreto a lire 315.000 (euro 162,68); mentre nella formulazione vigente detto limite e' stato esplicitamente fissato in lire 315.000, sia pure col meccanismo correttivo della rivalutazione annuale a decorrere dal 1° gennaio 1998. Ai fini della rilevanza, il Tribunale osserva che la domanda formulata dal ricorrente non sarebbe, allo stato, accoglibile, ma che la decisione della presente questione assume carattere pregiudiziale, perche' il giudizio in corso non puo' essere deciso a prescindere dalla soluzione della medesima.

    Nel merito, la questione pare al giudice a quo non manifestamente infondata. Per i lavoratori assicurati col regime generale gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, infatti, l'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, prevede che la retribuzione eccedente quella fissata nel tetto pensionabile venga computata, con aliquota decrescente, ai fini della determinazione di una quota aggiuntiva di pensione che va a costituire parte integrante di quella gia' erogata. L'art. 5 del d.l. n. 11 del 1993, dettando una norma di interpretazione autentica, estende anche ai lavoratori assicurati presso l'ENPALS l'applicazione del citato art. 21, comma 6; senonche' - a parere del giudice a quo - mentre per i lavoratori assicurati presso l'INPS...

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