Sentenza nº 200 da Constitutional Court (Italy), 13 Giugno 2008

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione13 Giugno 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 200

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco†††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Ugo†††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo†††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfio†††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfonso†††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Franco ††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Luigi†††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Gaetano†††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Sabino†††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Maria Rita†††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Giuseppe†††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo Maria†††††† NAPOLITANO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 3, comma 1, 6, 7 e 8 della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 marzo 2007, depositato in cancelleria il 20 marzo 2007 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2007.

Visto líatto di costituzione della Regione Calabria;

udito nellíudienza pubblica del 15 aprile 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi líavvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri e líavvocato Raffaele Silipo per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato il 12 marzo 2007 e depositato il successivo 20 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimit‡ costituzionale degli artt. 3, comma 1, 6, 7 e 8 della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria), per violazione degli artt. 102, 103, 117, secondo comma, lettera l), e 123, quarto comma, della Costituzione.

    1.1. ñ In particolare, il ricorrente ritiene che líart. 3, comma 1, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, nella parte in cui prevede che ´Nei sei anni dello svolgimento del loro mandato, i componenti della Consulta non possono essere perseguiti, per responsabilit‡ penale, civile o contabile, esclusivamente, per le opinioni espresse (dissenzienti o consenzienti) e per i voti dati nello stretto esercizio delle loro funzioniª, violi líart. 117, secondo comma, lettera l), Cost., ´non essendo consentito alle Regioni di stabilire autonomamente delle scriminanti, in ogni caso, delle cause di esenzione dalla responsabilit‡ penale, civile e amministrativa che non siano gi‡ previste dalla normativa stataleª.

    1.2. ñ In merito alle censure mosse agli artt. 6, 7 e 8 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, il Presidente del Consiglio osserva come queste disposizioni attribuiscano alla Consulta statutaria ´poteri ulterioriª rispetto allíemanazione di pareri semplicemente consultivi, ´configurando líadozione da parte della stessa di decisioni e pareri di carattere vincolante per i soggetti interessati e per tutti gli enti ed organi della Regione, istituto questíultimo tipico delle decisioni a contenuto giurisdizionaleª.

    Secondo la difesa erariale, ciÚ determinerebbe un contrasto con líart. 123 Cost., nella parte in cui prevede che ´in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti localiª.

    Inoltre, sarebbero stati superati i limiti posti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 378 del 2004 e la Consulta statutaria calabrese avrebbe assunto ´il carattere ibridoª di organo consultivo e, al tempo stesso, ´munito di potest‡ decisoria vincolante nei riguardi di tutti gli organi ed enti della Regioneª.

    Il ricorrente ritiene, pertanto, che le norme contenute negli artt. 6, 7 e 8, violino gli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto attribuirebbero alla Consulta statutaria ´la decisione in ordine allíinterpretazione delle norme che individuino la competenza delle amministrazioni pubbliche, riservata ex artt. 102 e 103 della Costituzione, alla giustizia amministrativa ed ordinariaª. La Regione Calabria, dunque, con le disposizioni impugnate avrebbe superato i limiti della competenza regionale, previsti dallíart. 117, secondo comma, lettera l), Cost. nella materia ´giurisdizione e norme processualiª e dagli artt. 102, 103 e 123 Cost.

  2. - Con atto depositato il 10 aprile 2007, la Regione Calabria si Ë costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso sia rigettato.

    2.1. ñ In merito alla questione di legittimit‡ costituzionale avente ad oggetto la norma di cui allíart. 3, comma 1, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, la resistente ritiene che si tratti di una ´semplice ìestensioneî ai componenti della Consulta della nota insindacabilit‡ gi‡ prevista per i consiglieri di tutte le Regioni dallíart. 122, quarto comma, Cost., con líaggiunta di un avverbio (esclusivamente) e di un aggettivo (stretto) che appunto mirano a restringere ulteriormente líinsindacabilit‡ previstaª.

    La difesa regionale sostiene che la ratio della norma impugnata sia quella di ´mettere i componenti della Consulta nella condizione di non dover subire alcun condizionamento di sorta durante líesercizio del loro mandato di custodi della legalit‡ statutariaª, al fine di assicurare ´líautonomia della Consultaª secondo quanto previsto dallíart. 57, comma 6, della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria). In proposito, la resistente, dopo aver ricordato che fra le attribuzioni della Consulta rientra la valutazione della compatibilit‡ con lo statuto degli atti (legislativi e regolamentari) del Consiglio regionale, sottolinea che líestensione dellíinsindacabilit‡ ai membri della Consulta risponde allíesigenza di garantire ´una qualche ìparit‡ delle armiîª fra questíultima e il Consiglio regionale.

    Pertanto, la norma di cui allíart...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
1 temas prácticos
  • Sentenza nº 22 da Constitutional Court (Italy), 14 Febbraio 2020
    • Italia
    • 14 Febbraio 2020
    ...concerne le prerogative dell’assemblea legislativa e dei consiglieri regionali (vengono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 200 del 2008, n. 195 del 2007 e n. 81 del Da ultimo, la Regione evidenzia che gli artt. 26 e 28 dello statuto reg. Puglia, nonché l’art. 5 del regolamento......
1 sentencias
  • Sentenza nº 22 da Constitutional Court (Italy), 14 Febbraio 2020
    • Italia
    • 14 Febbraio 2020
    ...concerne le prerogative dell’assemblea legislativa e dei consiglieri regionali (vengono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 200 del 2008, n. 195 del 2007 e n. 81 del Da ultimo, la Regione evidenzia che gli artt. 26 e 28 dello statuto reg. Puglia, nonché l’art. 5 del regolamento......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT