Sentenza nº 378 da Constitutional Court (Italy), 06 Dicembre 2004

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione06 Dicembre 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 378

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio †††††††††††††††††††† ONIDA†††††††††††††††††††††† Presidente

- Carlo†††††††††††† MEZZANOTTE††††††††† Giudice

- Guido††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††† †††††† ì

- Piero Alberto CAPOTOSTI††††††††††††† †††††† ì

- Annibale††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††† †††††† ì

- Franco††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Giovanni Maria††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††† ††††††ì

- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† †††††† ì

- Ugo††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† †††††† ì

- Romano††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††† †††††† ì

- Paolo††††††††††† MADDALENA†††††††††† †††††† ì

- Alfio††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††† †††††† ì

- Alfonso†††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††† †††††† ì

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††† †††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli articoli 9, comma 2; 39, comma 2; 40; 66, comma 1 e 2 e 82 della deliberazione statutaria della Regione Umbria e dellíintera deliberazione statutaria approvata in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, e pubblicata nel B.U.R. n. 33 dellí11 agosto 2004, promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri e di Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale di minoranza della Regione Umbria, notificati il 9 e lí11 settembre 2004, depositati in cancelleria il 15 e il 20 successivi ed iscritti ai nn. 88 e 90 del registro ricorsi 2004.

††††††††††† Visti gli atti di costituzione della Regione Umbria nonchÈ líatto di intervento, relativamente al ricorso n. 88 del 2004, di Carlo Ripa di Meana consigliere regionale di minoranza della Regione Umbria;

††††††††††† udito nellíudienza pubblica del 16 novembre 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

††††††††††† uditi líavvocato dello Stato Giorgio DíAmato per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Umbria e Urbano Barelli per il consigliere regionale Carlo Ripa di Meana.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 9 settembre 2004, depositato in data 15 settembre 2004 e iscritto al n. 88 nel registro ricorsi del 2004, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale, ai sensi dellíart. 123, secondo comma della Costituzione nei confronti della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile del 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004. In particolare, di detta delibera statutaria vengono censurati: líart. 9, comma 2; líart. 39, comma 2; líart. 40; líart. 66 commi 1 e 2; líart. 82.

    Premette la difesa erariale che la potest‡ statutaria delle Regioni, configurata dalle riforme costituzionali del 1999 e del 2001 come una speciale fonte normativa regionale collocata in una posizione privilegiata nella gerarchia delle fonti, Ë stata al tempo stesso perÚ delimitata rigorosamente, al fine di assicurare il rispetto del principio di legalit‡ costituzionale. La Regione Umbria avrebbe ìecceduto dalla propria potest‡ statutaria in violazione della normativa costituzionaleî.

  2. ñ In primo luogo líAvvocatura censura líart. 9, comma 2, della delibera statutaria il quale, nel disporre che la Regione tutela ìforme di convivenzaî ulteriori rispetto a quella costituita dalla famiglia, detterebbe una disciplina ambigua e di indiscriminata estensione. Essa nella misura in cui consente líadozione di ìeventuali future previsioni normative regionaliî concernenti i rapporti patrimoniali e personali tra conviventi, nonchÈ il loro status, violerebbe líart. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    Ove poi la norma intendesse esprimere qualcosa di diverso rispetto al rilievo sociale e alla dignit‡ giuridica, nei limiti previsti dalla legge dello Stato, della convivenza familiare, ovvero intendesse ìaffermare siffatti valoriî anche per le unioni libere e le relazioni tra soggetti dello stesso sesso, violando i principÓ sanciti dagli artt. 29 e 2 della Costituzione, essa contrasterebbe con líart. 123 della Costituzione. Come affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale, lo statuto regionale, infatti, non solo dovrebbe essere conforme alle singole previsioni della Costituzione, ma non dovrebbe neppure eluderne lo spirito. Il generico e indiscriminato riferimento alle forme di convivenza, specie se letto in relazione allíart. 5 dello statuto, che afferma che la Regione concorre a rimuovere le discriminazioni fondate sullíorientamento sessuale, comporterebbe ìuna incongrua e inammissibile dilatazione dellíarea delimitata dai valori fondanti dellíart. 2 Cost.î.

    A monte, la norma impugnata contrasterebbe con líart. 123 della Costituzione anche perchÈ sarebbe estranea ai contenuti necessari ed eccederebbe i limiti in cui altri contenuti sarebbero ammissibili, in quanto non esprimerebbe alcun interesse proprio della comunit‡ regionale, e comunque non potrebbe affermare valori e principÓ diversi da quelli gi‡ espressi nella prima parte della Costituzione, contrastando altrimenti con líart. 5 della Costituzione e il principio di unitariet‡ della Repubblica ivi affermato, creando altresÏ uníingiustificata disparit‡ di trattamento dei singoli.

  3. ñ La difesa erariale censura poi líart. 39, comma 2, e líart. 40 della delibera statutaria, per violazione degli art. 121, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.

    Le suddette norme ñ che prevedono rispettivamente la possibilit‡ per la Giunta regionale, previa autorizzazione con legge regionale, di adottare regolamenti di delegificazione e di presentare al Consiglio progetti di testo unico di disposizioni di legge ñ contrasterebbero con il principio della separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo. In mancanza di norme costituzionali derogatorie, non sarebbero infatti ammissibili regolamenti di delegificazione, nÈ deleghe legislative, e neppure sarebbe possibile uníestensione analogica delle deroghe previste per la legislazione statale.

    Nel ricorso si osserva anche che la possibilit‡ riconosciuta dalla Corte con la sentenza n. 2 del 2004 di conferire al Consiglio regionale la potest‡ regolamentare, non autorizzerebbe pure la previsione inversa del conferimento alla Giunta della potest‡ legislativa.

    Inoltre, la fonte regolamentare sarebbe ìincongruenteî con le materie di competenza concorrente, dal momento che inciderebbe sui principÓ stabiliti dalle leggi statali, ex art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Líart. 40 della delibera statutaria violerebbe il principio della separazione tra organo legislativo e organo esecutivo anche in considerazione della circostanza che consentirebbe alla Giunta di disciplinare materie di competenza legislativa senza che tale vizio possa ritenersi sanato dalla previsione della approvazione finale del testo unico da parte del Consiglio, trattandosi di approvazione meramente formale, senza potere di modifica del testo.

  4. ñ Ancora, líAvvocatura censura líart. 66, commi 1 e 2, della delibera statutaria nella parte in cui stabiliscono líincompatibilit‡ della carica di componente della Giunta con quella di consigliere regionale. La norma, secondo il ricorrente, contrasterebbe con líart. 122, primo comma, della Costituzione, che ñ ed al riguardo viene invocata la sentenza n. 2 del 2004 di questa Corte ñ riserverebbe alla legge regionale, nei limiti dei principÓ sanciti dalla legge statale, la individuazione dei casi di incompatibilit‡.

  5. ñ Infine, la difesa erariale impugna líart. 82, il quale attribuisce alla Commissione di garanzia la funzione di esprimere pareri sulla conformit‡ allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali.

    Ove la norma, il cui tenore letterale ñ si osserva nel ricorso ñ non sarebbe chiaro, dovesse intendersi nel senso che tale parere segua il compimento dellíattivit‡ normativa, conferirebbe ad un organo amministrativo un inammissibile potere di sindacare le leggi e i regolamenti gi‡ adottati dai competenti organi regionali, in violazione degli artt. 121 e 134 della Costituzione.

  6. ñ Si Ë costituita in giudizio la Regione Umbria, la quale ha chiesto che il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri sia dichiarato inammissibile e infondato, riservandosi di illustrare in una successiva memoria le argomentazioni a sostegno delle proprie difese.

  7. ñ Il consigliere regionale della Regione Umbria, Carlo Ripa di Meana, ha spiegato atto di intervento nel giudizio chiedendo che, ove ìpreliminarmente si accerti líesistenza giuridica dello statutoî, ne sia dichiarata líillegittimit‡ costituzionale.

    In ordine alla legittimazione ad intervenire, si afferma che essa sarebbe implicita nel sistema costituzionale, dovendosi considerare il consigliere regionale dissenziente un soggetto costituzionalmente qualificato a tal fine, in quanto dotato di una diversa ed autonoma posizione derivante dallíeccezionale carattere preventivo della impugnazione dello statuto rispetto alla sua promulgazione, e dal fatto che, dovendo la decisione della Corte essere recepita dal Consiglio regionale, essa condizionerebbe la promulgazione stessa dello statuto. Fintanto che lo statuto non sia promulgato, la fattispecie non potrebbe dirsi ìperfettaî e lo statuto non sarebbe imputabile alla Regione, ma solo alla maggioranza consiliare. Proprio questo elemento evidenzierebbe la differente posizione del consigliere regionale di minoranza e giustificherebbe la sua legittimazione ad intervenire nel giudizio avanti alla Corte costituzionale.

    Inoltre, poichÈ per il principio maggioritario la volont‡ della maggioranza Ë imputata allíintero collegio, il componente dissenziente avrebbe un interesse particolare al rispetto delle norme procedimentali che conducono a tale imputazione e...

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