Ordinanza nº 201 da Constitutional Court (Italy), 14 Luglio 2017

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione14 Luglio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 201

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, lettera a); 10, comma 1, lettera b); 15, comma 1, lettere a) ed e); 20, comma 1, lettera d); 43, comma 1; 46; 48; 64 comma 1, lettera a); 81, comma 3, lettere a), b), f) e g); 83, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e); 95, comma 2, e 127 della legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-17 giugno 2015, depositato in cancelleria il 17 giugno 2015 ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione Umbria;

udito nell’udienza pubblica del 4 luglio 2017 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Massimo Luciani per la Regione Umbria.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 12-17 giugno 2015, depositato in cancelleria il 17 giugno 2015 (reg. ric. n. 66 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 5 e 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, lettera a); 10, comma 1, lettera b); 15, comma 1, lettere a) ed e); 20, comma 1, lettera d); 43, comma 1; 46; 48; 64, comma 1, lettera a); 81, comma 3, lettere a), b), f) e g); 83, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e); 95, comma 2, e 127 della legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura);

che le censure del Presidente del Consiglio dei ministri riguardano numerose disposizioni della legge regionale impugnata, in buona parte già contenute in precedenti leggi regionali e successivamente riprodotte nel “testo unico regionale”, approvato ai sensi dell’art. 40 dello statuto della Regione Umbria con un procedimento semplificato;

che tali disposizioni, a detta dell’Avvocatura Generale dello Stato, sarebbero comunque soggette al controllo di legittimità svolto dal Governo ai sensi dell’art. 127, primo comma, Cost., sia alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, sia perché, come da costante giurisprudenza costituzionale, l’omessa impugnazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di precedenti norme analoghe «non ha alcun rilievo, dato che l’istituto dell’acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale» (sentenza n. 139 del 2013);

che, nel dettaglio, l’art. 15, comma 1, lettera a), della legge reg. Umbria n. 12 del 2015, che disciplina le modalità di riconoscimento delle «organizzazioni dei produttori agricoli», attribuendo alla Giunta regionale il compito di stabilire i requisiti per il riconoscimento delle citate organizzazioni, violerebbe gli artt. 5 e 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), Cost., poiché si porrebbe in contrasto con gli artt. 152, paragrafo 1, lettera a), e 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio», e con l’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38», prevedendo modalità di riconoscimento in contrasto con i requisiti e le procedure indicate dalla normativa europea e nazionale;

che, inoltre, l’art. 15, comma 1, lettera e) della legge regionale impugnata, attribuendo alla Giunta regionale il compito di disciplinare, sempre riguardo alle «organizzazioni dei produttori agricoli», il «controllo e la vigilanza sul mantenimento dei requisiti nonché delle cause di decadenza e revoca e delle relative sanzioni», si porrebbe in contrasto con l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 102 del 2005, ove si prevede che spetti al Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definire le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento, nonché le modalità per la revoca del riconoscimento, con violazione degli artt. 5 e 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.;

che l’art. 9, comma 1, lettera a)...

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