Ordinanza nº 211 da Constitutional Court (Italy), 13 Giugno 2008

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione13 Giugno 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 211

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Franco BILE Presidente

-† Giovanni Maria FLICK Giudice

-† Francesco AMIRANTE ì

-† Ugo†††††††† DE SIERVO ì

-† Paolo MADDALENA ì

-† Alfio FINOCCHIARO ì

-† Alfonso QUARANTA ì

-† Franco GALLO ì

-† Luigi MAZZELLA ì

-† Gaetano SILVESTRI ì

-† Sabino CASSESE ì

-† Maria Rita SAULLE ì

-† Giuseppe TESAURO ì

-† Paolo Maria NAPOLITANO ì

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 6, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dellíimposta comunale sulla pubblicit‡ e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per líoccupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchÈ della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dellíarticolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), promosso con ordinanza del 15 maggio 2007 dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza nel giudizio vertente tra la s.c. a r.l. per azioni Banca di Piacenza e líI.C.A. s.r.l. iscritta al n. 835 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dellíanno 2008.

Visti líatto di costituzione della s.c. a r.l. per azioni Banca di Piacenza e líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 20 maggio 2008 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi líavvocato Vittorio Angiolini per la s.c. a r.l. per azioni Banca di Piacenza e líavvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio riguardante líimpugnazione, da parte della s.c. a r.l. per azioni Banca di Piacenza, di un avviso di accertamento relativo allíomessa denuncia e allíomesso versamento dellíimposta sulla pubblicit‡ per líanno 2006, la Commissione tributaria provinciale di Piacenza, con ordinanza depositata il 15 maggio 2007, ha sollevato ñ in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 53, 76 e 111 della Costituzione ñ questioni di legittimit‡ costituzionale dellíart. 6, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dellíimposta comunale sulla pubblicit‡ e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per líoccupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchÈ della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dellíarticolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), il quale dispone che ´Ë solidalmente obbligato al pagamento dellíimposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicit‡ª;

che il giudice rimettente premette che la suddetta s.c. a r.l. per azioni ha proposto ricorso contro líavviso notificatole il 18 novembre 2006 dalla s.r.l. ICA Imposte Comunali Affini, concessionaria del servizio pubblicit‡ del Comune di Piacenza, la quale aveva accertato ´líomessa denuncia e versamento della imposta sulla pubblicit‡ per líanno 2006 per n. 5 cartelli bifacciali di mq. 10 complessiviª;che, secondo quanto riferito dallo stesso rimettente, la ricorrente afferma: a) di avere stipulato con la s.r.l. Pubblitop un contratto per líutilizzo degli spazi pubblicitari per un solo anno, dal 10 giugno 2003 al 10 giugno 2004, senza tacita proroga; b) di essere venuta a conoscenza, allíinizio del 2006, del fatto che i detti spazi erano ancora utilizzati e di avere, perciÚ, diffidato formalmente la s.r.l. Pubblitop a rimuovere la pubblicit‡; c) che questíultima non aveva provveduto e, il 13 luglio 2006, era stata dichiarata fallita; d) di avere diffidato, quindi, la s.r.l. ICA a provvedere alla copertura degli spazi pubblicitari; e) di avere provveduto in proprio, il 30 gennaio 2007, alla copertura di detti spazi; f) di non essere tenuta al pagamento dellíimposta ´per una pubblicit‡ mai voluta e per la quale líobbligo del pagamento incombeva alla Pubblitop quale titolare del mezzo pubblicitarioª; g) di essere totalmente estranea al rapporto tributario, ´cosÌ che la applicazione di sanzioni [lede] i suoi diritti di contribuente, mentre la mancata preventiva escussione della Pubblitop [determina] una soggezione alla imposta per mera responsabilit‡ oggettivaª;che la medesima Commissione tributaria riferisce, poi, che la s.r.l. ICA ha resistito in giudizio, sostenendo che la banca ricorrente era solidalmente tenuta al pagamento dellíimposta ai sensi dellíart. 6, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 e che líesposizione pubblicitaria doveva considerarsi abusiva dopo che la s.p.a. OPS, subentrata alla s.r.l. Pubblitop nel novembre 2005, ´aveva dato disdetta degli impianti appartenuti alla Pubblitop con lettera del 31 gennaio 2006ª;che il giudice a quo censura líart. 6, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, ´nella parte in cui prevede che colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicit‡ resti obbligato in solido con il soggetto passivo di imposta, anche quando sia accertato che egli abbia voluto e fatto tutto quanto poteva affinchÈ il soggetto passivo di imposta non realizzasse il presupposto della imposizione tributariaª, in riferimento: a) allíart. 3 Cost., per lesione del principio di ragionevolezza, essendo ´il contribuente costretto a pagare una imposta senza essere a conoscenza del presupposto di fattoª; b) allo stesso art. 3 Cost., per ´disparit‡ di trattamento [Ö] fra debitore e coobbligato solidale, chiamato a pagare senza avere realizzato il presupposto di fattoª; c) allíart. 53 Cost., ´per essere il contribuente assoggettato alla obbligazione tributaria senza correlazione della sua capacit‡ contributiva al presupposto di impostaª; d) agli artt. 3 e 76 Cost., per eccesso di delega, ´in quanto la legge delega attribuisce la soggettivit‡ passiva solo a colui che dispone dei mezzi pubblicitariª; e) agli artt. 24 e 111 Cost., per ´violazione del diritto di difesa e del principio dellíequo processoª;che, ad avviso dello stesso rimettente, la norma censurata vÌola anche: a) gli artt. 3 e 27 Cost., perchÈ ´non prevede che le sanzioni di tipo afflittivo o punitivo debbano colpire esclusivamente il soggetto passivo di imposta e non debbano colpire il soggetto pubblicizzatoª, il quale non puÚ fare alcunchÈ ´per far cessare e prevenire la propria responsabilit‡ solidaleª; b) líart. 3 Cost., perchÈ Ë irragionevole che il soggetto pubblicizzato sia obbligato in solido ´con un soggetto fallito, senza potersi rivalere in regresso sul medesimoª;che, per il giudice a quo, la sentenza della Corte costituzionale n. 557 del 2000, che ha ritenuto legittima ñ in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost. ñ la responsabilit‡ solidale del soggetto pubblicizzato per il pagamento dellíimposta sulla pubblicit‡ prevista dal censurato art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, non osta allíaccoglimento delle questioni, perchÈ si riferisce ad una fattispecie diversa da quella oggetto del giudizio principale;che nel caso di specie, infatti, secondo il rimettente, ´solo alcune delle somme richieste alla banca, come...

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