LEGGE PROVINCIALE 3 Aprile 2007, n. 10 - Istituzione del garante dell''infanzia e dell''adoloscenza.

Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adoloscenza.

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 17 aprile 2007) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza 1. E' istituito, presso il Consiglio provinciale, il garante provinciale dell'infanzia e dell'adolescenza.

  1. Il garante salvaguarda e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, ancorche' non in possesso della cittadinanza italiana sanciti dall'ordinamento internazionale, europeo, nazionale e provinciale, in particolare dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con speciale riferimento al suo preambolo e ai suoi principi, dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, dai suoi protocolli opzionali, fatti a New York il 6 settembre 2000, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 11 marzo 2002, n. 46, nonche' dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77.

  2. Il garante opera in piena liberta' e indipendenza e non e' sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

    Art. 2.

    Funzioni del garante 1. Il garante svolge le funzioni previste da quest'articolo perseguendo, anche tramite il coinvolgimento delle famiglie interessate, l'effettivo esercizio dei diritti del minore, in un contesto di tutela della dignita' umana, di valutazione delle sue eventuali decisioni, ove capace di reale discernimento, e di positivo sviluppo della sua personalita'.

  3. Il garante accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, fornendo informazioni sulle modalita' di tutela e di esercizio di tali diritti e intervenendo presso le autorita' competenti per assicurarne la tutela e il sostegno. Nell'esercizio di tale funzione il garante provvede, in particolare, a:

    1. segnalare ai servizi sociali o all'autorita' giudiziaria situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario in materia di tutela dei minori, anche in caso di mancato esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario, ovvero di ostacoli a tale esercizio da parte del coniuge affidatario; in tale sede puo' anche proporre agli organi competenti l'adozione di specifici interventi per prevenire o rimediare a rischi, danni o violazioni dei diritti dei minori;

    2. segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche i fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico;

    3. richiedere agli organi provinciali competenti l'esercizio del potere di vigilanza ad essi demandato dall'ordinamento sull'assistenza prestata ai minori accolti presso servizi socio-assistenziali;

    4. segnalare agli enti competenti eventuali inadempimenti dei propri dipendenti con riferimento alle funzioni ad essi demandate in materia socio-assistenziale.

  4. Il garante raccoglie...

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