Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Costituzione e intervento nel giudizio incidentale - Intervento di soggetti che non rivestono la qualita' di parte nel giudizio a quo - Sussistenza di un interesse qualificato - Ammissibilita' dell'intervento. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Questione propos...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) e dell'art. 2, commi 105 e 106, dello stesso decreto-legge, nel testo sostituito, in sede di conversione, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), promosso con ordinanza del 23 maggio 2007 dal Presidente del Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Messeni Nemagna Maria ed altri e la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, iscritta al n. 665 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;

Visti gli atti di costituzione di Messeni Nemagna Maria ed altri nonche' gli atti di intervento di Messeni Nemagna Vittoria e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2008 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi gli avvocati Ascanio Amenduni per Messeni Nemagna Maria ed altri, Michele Costantino per Messeni Nemagna Vittoria e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Investito del ricorso per decreto ingiuntivo, proposto il 9 febbraio 2007 dai proprietari del teatro Petruzzelli di Bari per il conseguimento, da parte della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, della somma corrispondente ad una indennita' pari al 25 per cento del canone di concessione, prevista dal Protocollo di intesa stipulato tra le parti il 21 novembre 2002, il Presidente del Tribunale di Bari ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) e dell'art. 2, commi 105 e 106, dello stesso decreto-legge n. 262 del 2006, nel testo sostituito, in sede di conversione, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione.

    Il rimettente dichiara di ritenere ammissibile la proposizione di questione di legittimita' costituzionale anche in sede di procedimento sommario e precisa che, nella specie, l'indennita' richiesta era stata prevista dal Protocollo di intesa tra i proprietari del teatro e la Fondazione, per il caso di ritardo nella ultimazione dei lavori di ricostruzione del teatro oltre il termine quadriennale stabilito, nel senso che la Fondazione restava obbligata a corrisponderla ai proprietari a partire dal quinto anno, e quindi dal 21 novembre 2006.

    I ricorrenti avrebbero avuto dunque diritto di esigere la somma, richiesta a detto titolo con l'attuale ricorso, se non fosse sopravvenuta la disposizione legislativa di esproprio del teatro in favore del Comune, avente l'effetto di caducare le obbligazioni nascenti dal Protocollo.

    L'art. 18, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituito dall'art. 2, commi 105 e 106, dello stesso decreto-legge, introdotto dalla relativa legge di conversione n. 286 del 2006, - osserva il rimettente - ha previsto che "al fine di garantire la celere ripresa delle attivita' culturali di pubblico interesse presso il teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, il Comune di Bari acquista la proprieta' dell'intero immobile sede del predetto teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizioni e diritti di terzi", aggiungendo che "con uno o piu' provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme gia' liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresi', l'immediata immissione del Comune di Bari nel possesso dell'intero immobile, da trasferire nella proprieta' comunale ai sensi del comma 105".

    Il Presidente del Tribunale preliminarmente esclude che dette norme collidano con gli artt. 42 e 24 Cost., nonche' con gli artt. 3, 97 e 113 Cost., come si prospettava nel ricorso per ingiunzione. Ritiene invece che ricorra in concreto una situazione di assoluta evidenza della mancanza dei requisiti di straordinaria necessita' ed urgenza, che sollecita il sindacato della Corte costituzionale in ordine alla legittimita' del decreto-legge ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione.

    La giurisprudenza costituzionale, si osserva nella ordinanza di rimessione: a) ha ammesso il sindacato in ordine all'esistenza dei presupposti straordinari di necessita' ed urgenza del decreto-legge, salvo a ritenere, a tutela della discrezionalita' politica, che la mancanza di tali requisiti deve risultare evidente; b) ed ha ritenuto che il sindacato non e' precluso dalla conversione in legge, atteso che l'eventuale vizio del decreto-legge si risolve in un vizio della legge di conversione, per aver erroneamente valutato l'esistenza dei requisiti di validita' in effetti non sussistenti e quindi convertito in legge un atto inconvertibile.

    L'esproprio per via legislativa e' previsto da una disposizione inserita nel decreto collegato alla legge finanziaria 2007, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

    Ma ad avviso del Presidente del Tribunale di Bari sarebbe evidente che la previsione dell'esproprio del Teatro Petruzzelli in favore del Comune di Bari non ha alcuna finalita' ne' di natura finanziaria (riferita alla disciplina del bilancio dello Stato o degli enti locali), ne' di natura tributaria (riferita alla modifica del regime delle entrate pubbliche), tale non potendo considerarsi lo scopo di attribuire direttamente all'ente locale la proprieta' del bene come soluzione in ipotesi piu' utile della gestione del servizio, rispetto a quella della concessione in uso da parte dei privati proprietari.

    Sotto il profilo formale, il rimettente osserva che nessun collegamento sarebbe ravvisabile tra il preambolo del decreto-legge - che evidenzia la "straordinaria necessita' ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici nonche' di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione" - e la previsione dell'esproprio del Teatro Petruzzelli, la quale, secondo la relazione di accompagnamento alla legge di conversione, e' tesa a spostare all'anno 2010 la applicazione delle norme generali sulle fondazioni lirico-sinfoniche per la Fondazione del Petruzzelli di Bari, come previsto nella legge istitutiva, per consentire alla Fondazione stessa di organizzare la produzione in maniera piu' efficiente, finalita' in relazione alla quale si e' ritenuto, semplicemente, di disporre l'acquisto della proprieta' del teatro a favore del Comune, salvo l'indennizzo spettante ai proprietari. In definitiva, il collegamento formale dell'esproprio alle tematiche della finanza pubblica, non solo non sarebbe individuabile, ma neppure e' in un modo o nell'altro indicato.

    Sotto il profilo sostanziale - osserva il rimettente - che riguardo alla finalita' indicata dalla premessa della norma "di garantire la celere ripresa delle attivita' culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari", lo scopo di riorganizzare la attivita' di una Fondazione lirica, intervenendo anche sul regime della titolarita' degli immobili adibiti a teatro, non presenta di per se' il carattere della straordinaria necessita' ed urgenza, risolvendosi invece in una ordinaria modificazione degli assetti stabiliti per la gestione delle attivita' culturali in ambito locale; e che la ripresa dell'attivita' culturale non appare collegata, quanto meno secondo un rapporto di immediatezza qualificabile in termini di urgenza, sia pure relativa, alla titolarita' di beni immobili utilizzati per lo svolgimento delle attivita' teatrali, e quindi alla esigenza di convertire in proprieta' pubblica quella dei privati.

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