Ordinanza del 10 dicembre 2007 emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Ballerini Enrico ed altri Reati e pene - Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita - Esercizio delle attivita' individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 52/1996 senza essere iscritto...

IL TRIBUNALE

Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, letti gli atti del procedimento penale suindicato, pendente nei confronti di:

1) Ballerini Enrico n.q. di amministratore unico della societa' Ingeb S.r.l., con sede in Palermo, nato a Palermo il 3 febbraio 1952 ed ivi elettivamente domic. in via Liberta' n. 95/B; 2) Cassetta Clara n.q. di dipendente della societa' Ingeb S.r.l. nata a Palermo il 22 aprile 1978 ed ivi elettiv. domic. in via Liberta' n. 95/B; 3) Madonia Alessandra nella qualita' di dipendente della societa' IngebS.r.l. nata a Monreale il 17 novembre 1970 elettiv. domic. a Palermo in via Liberta' n. 95/B; 4) Fiorelli Graziano nato a Fossombrone (Pesaro) il 29 settembre 1937 n.q. di rappresentante legale della Finit S.p.A. con sede in Milano via Giuseppe Martora n. 11, esercente l'attivita' dei promotori e mediatori finanziari (partita iva 11361500157) elettiv. domic. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Guadalupi Stefano del Foro di Milano con studio in via Hoepli n.3 imputati per le seguenti ipotesi di reato:

  1. Del delitto p. e p. dagli artt. 40, 81, 110 c.p., comma 3 del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, 3 del d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374, il Ballerini, la Cassetta e il Madonia per avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, con piu' azioni, effettuato, dopo l'entrata in vigore del Provvedimento U.I.C. datato 11 luglio 2002 e sino al 27 marzo 2003, giorno antecedente alla comunicazione, da parte dell'U.I.C., dell'avvenuta iscrizione all'albo, compiuto operazioni di trasferimento di denaro, senza la prevista iscrizione;

    In particolare:

  2. operazioni di ricezione del denaro, per le quali vengono utilizzati moduli "To receive", per un importo complessivo pari a ero 440.450,92;

  3. operazioni di trasferimento di denaro, per le quali sono utilizzati moduli "To send", per un importo complessivo pari a euro 509.027,08;

  4. operazioni di trasferimento di denaro poste in essere con il sistema denominato "Quick Pay" e per le quali vengono utilizzati moduli recanti la medesima e predetta denominazione, per un importo complessivo pari a euro 213.255,30;

    Il Fiorelli, per non avere impedito, nella sua qualita' di garante derivante dalla nota U.I.C. n. 20350 del 10 dicembre 2003, lo svolgimento, da parte della ditta Ingeb S.r.l., delle operazioni di trasferimento di denaro sopra indicate, e cio' nonostante la stessa societa' non risultasse iscritta - nel periodo predetto - nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria, di cui all'art. 3 del d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374.

    Fatto accertato in Palermo in data 3 giugno 2004.

  5. del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p. e 2, legge n. 197/1991, per avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, con piu' azioni o omissioni, registrato le singole operazioni meglio specificate nel capo a) in modo non corretto e, comunque inadeguato a consentire l'esatta identificazione di coloro i quali ponevano in essere le operazioni di money transfer; in particolare per avere omesso di inserire il codice fiscale del cliente il Fiorelli n.q. di intermediario finanziario ex art. 106 TU 385/93 e succ. modifiche, negli appositi elenchi e/o tabulati tenuti dalla Finint S.p.A., Ballerini Enrico, Cassetta Clara, Madonna Alessandra, n.q. di agenti, nei moduli compilati al momento dell'operazione, inserendo gli estremi identificativi dei singoli clienti in modo non corretto, incompleto, erroneo e, comunque estremi non coincidenti con quelli registrati dal mandatario Finint S.p.A.

    Fatto accertato in Palermo in data 3 giugno 2004.

    Viste le eccezioni di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 153/1997 in relazione all'art. 25, secondo comma Cost., nonche' in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. ed all'art. 15, primo comma, lett. c), legge n. 52/1996, sollevate da entrambe le difese degli imputati sotto due diversi profili:

    lamentata violazione del principio di legalita' di cui all'art. 25, secondo comma Cost., posto che al momento dell'emanazione della delega stessa la normativa di riferimento, d.l. n. 143/1991, non avrebbe contenuto alcuna disposizione che prevedesse quale fattispecie di reato l'attivita' consistente nell'esercizio di trasferimento di fondi (c.d. money transfer) senza previa iscrizione negli elenchi istituiti presso le autorita' di controllo, ovvero la medesima attivita', come pure i soggetti ad essa abilitati, sarebbero stati individuati nella normativa attuativi attraverso il rimando improprio a fonti normative secondarie, quali l'art. 4, lett. a), d.m. 6 luglio 1994;

    lamentato eccesso di delega in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. ed ai criteri di cui all'art. 15, primo comma, lett. c), legge n. 52/1996, laddove la norma impugnata prevede l'estensione delle disposizioni di cui d.l. 3 maggio 1991, n. 143 conv. in legge 5 luglio 1991, n. 197, disposizioni che tuttavia prevedono esclusivamente reati di natura contravvenzionale, mentre l'art 5, comma 3, legge cit. che si assume incostituzionale configura una fattispecie di delitto, punibile con la sanzione congiunta di reclusione e multa;

    sentito il parere del p.m. che ha concluso come da verbale,

    O s s e r v a

    Il procedimento e' al suo inizio e non e' stata espletata attivita' istruttoria di sorta, pertanto il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT