DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 Novembre 2007, n. 376 - Regolamento concernente criteri e modalita'' per la concessione e l''erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell''art. 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme ...

Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge n. 363/2003).

Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 12 dicembre 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 5, della legge n. 363/2003, che prevede che le Regioni definiscano le modalita' e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, in favore dei soggetti gestori delle aree sciabili attrezzate, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste;

Vista la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27, recante norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge n. 363/2003;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 27/2006, in base al quale i gestori delle aree sciabili, sentite le Federazioni sportive interessate, promuovono, attraverso idonei strumenti informativi, l'utilizzo generalizzato del casco protettivo e l'adozione di forme assicurative individuali adeguate;

Visto l'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 27/2006, il quale dispone che per i soggetti che praticano lo sci alpinismo e la camminata con racchette da neve, i gestori delle aree sciabili promuovano, anche con la stipula di convenzioni con i soggetti noleggiatori, l'utilizzo di appositi sistemi elettronici per il ritrovamento di dispersi, anche attraverso la messa a disposizione gratuita dei medesimi sistemi;

Visto l'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 27/2006, il quale prevede che la Regione, in attuazione dell'art. 7, comma 5, della legge n. 363/2003, conceda contributi ai gestori delle aree sciabili per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, e di interventi di promozione della sicurezza, di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge regionale n. 27/2006, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni attuative statali e regionali;

Visto l'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 27/2006, in base al quale sono disciplinati con regolamento regionale i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui trattasi;

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, recante la disciplina organica dei lavori pubblici;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione centrale attivita' produttive;

Ritenuto di approvare il regolamento, al fine di dare attuazione alla legge citata;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;

Visto l'art. 42 dello Statuto d'autonomia della Regione;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2727 del 9 novembre 2007;

Preso atto che con decreto del direttore centrale attivita' produttive n. 3699 del 16 novembre 2007 si e' provveduto alla correzione di mero errore materiale all'art. 7 del regolamento, rinumerando correttamente i relativi commi e correggendo il rinvio normativo interno alla disposizione;

Decreta:

1 E' approvato il 'Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge n. 363/2003)', nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

  1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

  2. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

ILLY

ALLEGATO

Regolamento concernete criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza elle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge n. 363/2003).

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge n. 363/2003), di seguito denominata legge.

Art. 2.

Soggetti beneficiari 1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i gestori delle aree sciabili attrezzate, di seguito denominate aree sciabili, come definite dall'art. 2 della legge e localizzate nel territorio della Regione.

  1. I gestori delle aree sciabili possono essere enti pubblici, imprese individuali, societa', consorzi e ogni altro soggetto giuridico pubblico o privato.

    Art. 3.

    Iniziative ammissibili a contributo 1. Sono ammissibili a contributo le seguenti iniziative:

    a acquisto e installazione sulle aree sciabili di sistemi di protezione, compresi, in particolare, reti protettive e materassi;

    b interventi di sistemazione delle aree sciabili...

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