LEGGE 24 dicembre 2003, n. 363 - Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

Coming into Force20 Gennaio 2004
Published date05 Gennaio 2004
Enactment Date24 Dicembre 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/01/05/003G0393/CONSOLIDATED/20041110
Official Gazette PublicationGU n.3 del 05-01-2004
Capo I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Finalita' e ambito di applicazione) 1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attivita' economiche nelle localita' montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente.

Capo II GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
Art 2.

(Aree sciabili attrezzate) 1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali. 2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attivita' con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonche' le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard. 3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitu' connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennita', secondo quanto stabilito dalle regioni. 4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore. 5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.

Art 3.

(Obblighi dei gestori) 1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attivita' sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo. 2. I gestori sono altresi' obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai piu' vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

Art 4.

(Responsabilita' civile dei gestori) 1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarita' e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilita' civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilita' del gestore in relazione all'uso di dette aree. 2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro. 3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti e' subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni gia' rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 5.

(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni) 1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, e' stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite...

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