LEGGE REGIONALE 15 Dicembre 2006, n. 27 - Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge n. 363/2003.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 51 del 20 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione

  1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la presente legge disciplina la gestione delle aree sciabili attrezzate e la pratica non agonistica degli sport sulla neve, nonche' i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi statali per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

  2. L'attivita' sciatoria e' un'attivita' sportiva che viene praticata a diretto contatto con la natura, pertanto la condotta degli sciatori deve essere sempre adeguata alle proprie capacita' tecniche, alle condizioni niveometeorologiche del momento, nonche' alle condizioni della pista.

    Art. 2.

    Aree sciabili attrezzate e sport sulla neve

  3. Sono aree sciabili attrezzate, di seguito denominate aree sciabili, le superfici innevate aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve.

  4. Sono sport sulla neve tutte le attivita' sulla neve recanti l'uso di specifici mezzi o strumenti e in particolare:

    1. sci di discesa nelle sue varie articolazioni;

    2. sci di fondo;

    3. tavola da neve (snowboard);

    4. salto con gli sci;

    5. evoluzioni acrobatiche con gli sci;

    6. attivita' acrobatica su snowboard;

    7. slitta, slittino, gommoni (snowtubing) e similari;

    8. percorsi con cani da slitta (sleddog);

    9. camminata con racchette da neve, nordic walking e similari.

  5. La giunta regionale individua le aree sciabili, ai sensi della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), e successive modifiche.

  6. I gestori delle aree di cui al comma 1, d'intesa con i comuni, individuano le seguenti aree:

    1. aree a specifica destinazione per la pratica delle attivita' di cui al comma 2, lettere d), e), f), g), h) e i);

    2. aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard e delle attivita' di cui al comma 2, lettera g);

    3. aree da riservare agli allenamenti agonistici di sci e snowboard;

    4. aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci e lo snowboard.

  7. I comuni danno pubblicita' all'individuazione delle aree di cui al comma 4.

  8. I gestori sono tenuti ad assicurare l'uso pubblico delle aree di cui al comma 1.

  9. La disposizione di cui al comma 4, lettera a), non si applica alla pratica della camminata con racchette da neve e similari esercitata nelle aree diverse dalle aree sciabili attrezzate.

    Art. 3.

    Classificazione e requisiti delle piste di discesa

  10. In armonia con quanto disposto dall'Art. 26-nonies della legge regionale n. 15/1981, come inserito dall'Art. 7, comma 1, della legge regionale n. 26/1991, le piste di discesa sono cosi' classificate:

    1. campo primi passi, recante pendenze trascurabili, appositamente delimitato e attrezzato per l'attivita' didattica e di gioco per bambini;

    2. campo scuola, recante pendenze longitudinali non superiori al 20 per cento e senza apprezzabili pendenze trasversali, con lunghezza limitata e separato dalle altre piste;

    3. pista facile, recante pendenze longitudinali non superiori al 25 per cento, fatta eccezione per brevi tratti e senza apprezzabili pendenze trasversali, segnalata dal colore blu;

    4. pista di media difficolta', recante pendenze longitudinali non superiori al 40 per cento, fatta eccezione per brevi tratti, con apprezzabili pendenze trasversali limitate e segnalata dal colore rosso;

    5. pista difficile, recante pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento e segnalata dal colore nero;

    6. pista di collegamento (skiweg), recante pendenze longitudinali non superiori al 12 per cento, fatta eccezione per brevi tratti e senza apprezzabili pendenze trasversali, realizzata per consentire l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile;

    7. pista per tavola da neve (snowboard-snowpark), riservata ai soli praticanti di detta tecnica, secondo idonea segnaletica collocata all'inizio della pista e con caratteristiche adatte allo svolgimento delle evoluzioni;

    8. pista per sci acrobatico, riservata ai soli praticanti di detta tecnica o abbinata all'area di cui alla lettera g), secondo idonea segnaletica collocata all'inizio della pista e con caratteristiche adatte allo svolgimento delle evoluzioni.

  11. Le piste di discesa devono possedere i seguenti requisiti:

    1. andamento tale da garantire a media velocita' l'aderenza degli sci; il cambiamento repentino di pendenza deve essere opportunamente...

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