Sentenza nº 74 da Constitutional Court (Italy), 28 Marzo 2008

RelatorePaolo Maddalena
Data di Resoluzione28 Marzo 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 74

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco†††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††† Presidente††††††††

- Giovanni Maria††††††††††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††† "

- Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††† "

- Paolo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††† "

- Alfio†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††† "

- Franco†††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††† "

- Gaetano†††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††† "

- Sabino†††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita†††††††††††††††††††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe†††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria ††††††††††††††††††††††††††† NAPOLITANO†††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2007), promossi con ordinanze dellí11 gennaio 2007 dal Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti sul ricorso proposto da C.C., nella qualit‡ di vedova B., contro líI.N.P.D.A.P. e del 25 gennaio 2007 dal Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei conti sul ricorso proposto da F.C., nella qualit‡ di vedova M., contro líI.N.P.D.A.P., iscritte ai nn. 387 e 388 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di costituzione dellíI.N.P.D.A.P., nonchÈ líatto di intervento del presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 29 gennaio 2008 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi líavvocato Dario Marinuzzi per líI.N.P.D.A.P. e líavvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza dellí11 gennaio 2007 (iscritta al n. 387 del registro ordinanze dellíanno 2007), il Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti ha sollevato, in riferimento allíart. 3 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2007).

    Come precisa in fatto il rimettente, líincidente di costituzionalit‡ Ë sorto nel giudizio pensionistico promosso dalla vedova di un ex dipendente della Polizia di Stato, in quiescenza dal 1∞ gennaio 1985 e deceduto il 26 aprile 1998, al fine di ottenere la riliquidazione della pensione di reversibilit‡ ai sensi dellíart. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, dunque, con corresponsione dellíindennit‡ integrativa speciale (I.I.S.) nella misura piena in applicazione dellíart. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attivit‡ ed in quiescenza), giacchÈ avente causa in un trattamento diretto liquidato in data anteriore al 1∞ gennaio 1995, e non gi‡ nella misura del 60 per cento del trattamento goduto dal dante causa, come aveva invece provveduto a liquidare líI.N.P.D.A.P.

    CiÚ premesso, il giudice a quo, nel richiamare numerose pronunce del giudice delle pensioni, sostiene che sarebbe ´giurisprudenza ormai pacifica, in ipotesi, come nel caso di specie, di decesso di titolare di pensione diretta liquidata entro il 31 dicembre 1994, che líeventuale trattamento di riversibilit‡ debba essere liquidato secondo le norme di cui allíart. 15, comma 5, legge 23 dicembre 1994, n. 724, indipendentemente dalla data della morte del dante causa, atteso che líart. 1, comma 41, legge 8 agosto 1995, n. 335, non ha abrogato il richiamato comma 5 dellíart. 15 della legge n. 724 del 1994ª.

    Tuttavia, prosegue il rimettente, un siffatto orientamento consolidato troverebbe ostacolo nei commi 774 e 776 dellíart. 1 della legge n. 296 del 2006, ´con i quali il legislatore ha disposto che líestensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nellíambito del regime dellíassicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dallíart. 1, comma 42, delle legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilit‡ sorte a decorrere dallíentrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, líindennit‡ integrativa speciale gi‡ in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, Ë attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilit‡, stabilendo nel contempo che Ë abrogato líart. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724ª.

    SicchÈ, il legislatore, aggiunge il rimettente, con una norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 774, della legge n. 296 del 2006) avrebbe imposto ´uníesegesi diametralmente opposta a quella sin qui praticata da questa Corte e líapplicazione di tale norma interpretativa condurrebbe, come conseguenza, al rigetto del ricorsoª.

    Ad avviso del giudice a quo, il legislatore, con la disposizione censurata, avrebbe definito, ´oltrepassando i limiti di ragionevolezzaª, come ´interpretativa una disciplina che, invece, ha natura innovativaª. Ne sarebbe prova il fatto che, contrariamente a quanto dovrebbe accadere nel procedimento di interpretazione autentica ñ per cui, come ricordato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 233 del 1988 e n. 155 del 1990), Ë interpretativa la legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, ´di guisa che il contenuto precettivo Ë espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e líaltra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamenteª ñ, la censurata disposizione pretenderebbe di interpretare líart. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) in forza di una complessiva operazione ermeneutica che comporterebbe anche líabrogazione (in forza del comma 776) dellíart. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994, ´dando cosÏ nel contempo atto della vigenza, fino a quel momento, di questíultima norma la quale, per contro, se si fosse trattato di uníinterpretazione autentica, non avrebbe avuto bisogno di alcuna abrogazione espressa, in quanto la sua espunzione dal sistema si sarebbe dovuta profilare come effetto diretto ed immediato dellíart. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 come interpretato dal citato comma 774ª.

    Secondo il rimettente, si avrebbe, quindi, ´un insanabile contrasto logico-giuridico tra líasserita natura interpretativa del citato comma 774 e la disposizione di cui al successivo comma 776ª e sarebbe evidente ´che con il combinato disposto di cui ai commi 774 e 776 dellíart. l della legge n. 296/2006 il legislatore ha notevolmente modificato (in pejus per i pensionati) la disciplina precedente, illegittimamente disponendo peraltro che quello era il significato della normativa preesistenteª.

    Ne conseguirebbe che ´con la qualifica di interpretazione autentica impropriamente attribuitaª cadrebbe anche ´la conseguente efficacia retroattiva, e pertanto, la nuova disciplina derivante dai commi 774 e 776 citati sarebbe applicabile secondo la disciplina generale della legge nel tempo e, cioË, solo per le pensioni di reversibilit‡ liquidate dal 1∞ gennaio 2007ª.

    Il rimettente non disconosce la rilevanza dellíinteresse pubblico allíequilibrio di bilancio, ma sostiene che ciÚ non potrebbe consentire ´la violazione della disciplina delle fonti legislative, la quale deve essere rigorosamente osservata a garanzia dellíintera comunit‡ nazionale e per la credibilit‡ stessa dellíordinamento democratico statualeª; e, nella specie, il legislatore avrebbe proprio ´arbitrariamente distorto la tipica funzione dellíinterpretazione autentica (alla quale si deve far ricorso con attenta e responsabile moderazione) con il connaturato effetto retroattivoª.

    Ad avviso del giudice a quo, non sarebbe neppure possibile ´prendere in considerazione soltanto tale effetto (retroattivo) prescindendo dalla qualificazione della norma, giacchÈ esso discende rigorosamente dalla suddetta qualificazione e non È stato voluto dal legislatore in maniera autonomaª.

    Peraltro, ciÚ contrasterebbe con líesigenza di certezza dei rapporti giuridici, considerato che líirretroattivit‡ ´rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva uníeffettiva e grave causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersiª, soprattutto ove si incida ´su situazioni di diritto soggettivo come il trattamento di quiescenza gi‡ in godimentoª.

    Il rimettente assume, dunque, che la ´previsione interpretativa-retroattiva...

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