n. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 2014 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Federico Roselli - Presidente - Cron. 4048;

Dott. Pietro Venuti - Consigliere - Rep.;

Dott. Giuseppe Napoletano - Consigliere - Ud. 03/12/2013;

Dott. Giulio Maisano - Consigliere - Pu;

Dott. Rosa Arienzo - Rel. Consigliere;

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 461-2010 proposto da I.N.A.I.L (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), C.F. 01165400589, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre, 144, presso lo studio degli avvocati Moraggi Donatella e Daniani Laura, giusta procura speciale notarile in calce alla memoria;

Ricorrente contro T.M.T. intimata avverso la sentenza n. 2943/2007 della Corte d'appello di Roma, depositata il 9 gennaio 2009 R.G.N. 10112/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2013 dal Consigliere dott. Rosa Arienzo;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbimento del secondo motivo. Ordinanza: In fatto con sentenza del 9 gennaio 2009, la Corte di appello di Roma rigettava il gravame proposto dall'INAIL avverso la decisione di prime cure, che aveva accolto la domanda proposta da T.M.T., volta al riconoscimento del diritto della predetta a percepire l'intera indennita' integrativa speciale sulla pensione di reversibilita' ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324. Premesso che la T. aveva chiesto il riconoscimento suddetto in relazione alla pensione erogatale dall'INAIL quale figlia inabile di T.G., gia' dipendente dell'INAIL, dal 1° ottobre 1997, data dei decesso del proprio dante causa, cessato dal servizio il 30 dicembre 1973 e titolare da tale data di pensione diretta, la Corte del merito rilevava che l'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 disponeva che l'art. 2 della legge n. 324/1959 - il quale prevedeva la corresponsione della indennita' integrativa in misura intera o, per redditi al di sotto di una determinata soglia, in misura sempre intera ma in ragione di frazioni di un parametro monetario - si applicava alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 ed alle pensioni di reversibilita' ad esse riferite, e che la norma in questione, come interpretata dalla giurisprudenza (Corte dei conti, sezioni riunite, 8/2002/QH), non distingueva tra pensioni di reversibilita' liquidate prima e dopo tale data. Osservava che il nuovo sistema di liquidazione introdotto dalla legge 18 agosto 1995, n. 335 operava per le pensioni di reversibilita' connesse a trattamenti diretti liquidati a far tempo dal 1° gennaio 1995. Per la cassazione di tale decisione ricorre l'INAIL, la T. e' rimasta intimata. In diritto con il primo motivo, l'istituto ricorrente denunzia, al sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 1, commi 774, 775 e 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 113 c.p.c., osservando che le norme citate limitano l'applicabilita' delle disposizioni relative alla corresponsione della i.l.s. sui trattamenti di pensione previsti dall'art. 2 legge n. 324/1959 alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 ed alle pensioni di reversibilita' ad esse riferite, quale che ne fosse la data di liquidazione, laddove, secondo la Corte del merito, non vi era distinzione tra pensioni di reversibilita' liquidate prima o dopo detta data ed il sistema di liquidazione introdotto dalla legge n. 335/1995 operava per le pensioni di reversibilita' connesse a trattamenti diretti liquidati a far tempo dal 1° gennaio 1995. Assume che, con le disposizioni del 2006, per evidente contenimento della spesa previdenziale, il legislatore ha ritenuto di interpretare in modo autentico la norma contenuta nell'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1996 e rileva che, in conformita' ai principi generati, con efficacia retroattiva, le norme sopravvenute sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007 e che in relazione alla controversia in esame non si e' verificata alcuna preclusione rispetto all'applicabilita' dello ius superveniens, in quanto tutta la materia del contendere e' stata rimessa in discussione. Aggiunge che la disciplina legislativa in questione ha superato anche il vaglio di costituzionalita' per effetto della decisione della Corte costituzionale n. 74 del 2008. Con il secondo motivo, l'INAIL lamenta...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT