LEGGE REGIONALE 17 Dicembre 2007, n. 24 - Tutela dei funghi epigei spontanei.

CAPO I
Raccolta dei funghi

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 51

del 20 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Piemonte in attuazione dei principi fondamentali della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) disciplina la tutela e la raccolta dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.

    Art. 2.

    Raccolta dei funghi epigei spontanei

  2. La raccolta dei funghi epigei spontanei e' consentita per la quantita' giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.

  3. E' vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.

  4. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.

  5. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantita' prevista al comma 1, in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

  6. E' vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.

  7. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.

  8. La raccolta dei funghi epigei e' vietata:

    1. nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all'art. 4;

    2. nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui all'art. 4;

    3. nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, salvo diversa disposizione della normativa relativa all'area protetta interessata e' previo il possesso della autorizzazione di cui all'art. 3;

    4. nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;

    5. dal tramonto alla levata del sole;

    6. nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'art. 841 del codice civile.

  9. La provincia, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare, delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, puo' vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o piu' specie di funghi epigei spontanei.

  10. La provincia, su parere della comunita' montana, della comunita' collinare e dei comuni interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, puo' autorizzare la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dell'art. 841 del codice civile, da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi e' consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1.

  11. Nelle aree di cui al comma 9 restano valide le disposizioni dell'art. 3.

    Art. 3.

    Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei

  12. La raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'art. 2 e' consentita previa autorizzazione avente validita' sul territorio regionale, salvo diversa disposizione della normativa vigente nelle aree protette regionali e nei siti costituenti la Rete Natura 2000 di cui all'art. 3 della direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

  13. La Regione delega al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le comunita' montane e le comunita' collinari, nonche' i comuni non facenti parte di tali comunita' che si sono avvalsi dei disposti di cui all'art. 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente legge.

  14. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' personale e revocabile nei casi previsti dalla presente legge ed e' sostituita dalla ricevuta del versamento di una somma stabilita con cadenza triennale con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. La ricevuta di versamento costituisce denuncia di inizio attivita' in forza dell'indicazione della causale del versamento, delle generalita', del luogo e della data di nascita, nonche' della residenza del raccoglitore. Ai fini della validita' dell'autorizzazione per piu' anni solari, e' ammesso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari a un massimo di tre annualita'. La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento di identita', e' esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

  15. Gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione introitano direttamente le risorse...

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