Ricorso per questioni di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 dicembre 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacita' non superiore a 13 m.c. - Installazione di nuovi depositi - Comunicazione all'ufficio urb...
Art. 39.
Modifiche alla l.r. n. 16/2007 1. - L'art. 2 della l.r. 25 giugno 2007, n. 16 (Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacita' complessiva non superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al d.m. 23 settembre 2004 nonche' di quelli introdotti dal d.m. n. 329/2004 del Ministero delle attivita' produttive) e' sostituito dal seguente:"Art. 2. (Comunicazione di nuove installazioni) - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che intendono installare nuovi depositi di GPL, con capacita' complessiva non superiore ai 13 mc. inoltrano semplice comunicazione all'ufficio urbanistico del comune di competenza. La comunicazione e' corredata dalla seguente comunicazione:
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indicazione del soggetto installante;
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localita' ed ubicazione del deposito;
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progetto esecutivo con dettagliata indicazione dei presidi di protezione posti a tutela del manufatto a firma di un progettista abilitato; il progetto non e' necessario per serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 mc.
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dichiarazione della ditta richiedente ovvero di altro soggetto abilitato che il manufatto rientra nella tipologia degli apparecchi di cui al d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 relativo: Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;
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dichiarazione dell'interessato di aver gia' inviato, all'Assessorato regionale alla sanita', i dati e la documentazione previsti ed indicati dalle lett. da a) a d) del presente articolo. 2. In caso di omessa dichiarazione di cui alla lett. e), l'amministrazione comunale provvede ad inviare i dati e la documentazione all'Assessorato regionale alla sanita'. 3. In caso di omessa comunicazione dei dati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d) l'Assessorato alla Sanita' procede d'ufficio per il tramite del proprio servizio a reperire i dati necessari". 2. Al comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 16/2007 le parole da "nonche' quelle" fino a "Attivita' Produttive" sono soppresse. 2. - Con riferimento alla legge regionale n. 16 del 2007 (ora modificata dall'art. 39 della legge regionale n. 34 dello stesso anno), si fa presente che con ricorso a codesta Corte, depositato in cancelleria il 17 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 10 ottobre 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri ha gia' denunciato per sospetta illegittimita'...
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