LEGGE REGIONALE 25 Giugno 2007, n. 16 - Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacita'' complessiva non superiore a 13 mc e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al decreto ministeriale 23 settembre 2004 nonche'' di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle...

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 38

dell'11 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Abruzzo, previa rilevazione dei dati effettuata ai sensi dell'art. 3, determina le modalita' di monitoraggio e di verifica sul funzionamento e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL), con capacita' complessiva non superiore a 13 mc, in attuazione della disciplina statale in materia e dei nuovi controlli di esercizio previsti dal decreto ministeriale 23 settembre 2004.

    Art. 2.

    Disposizioni tecniche

  2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i depositi di GPL di nuova installazione sono soggetti alla denuncia di inizio attivita' per la posa in opera, l'installazione e l'esercizio del deposito, da inoltrare all'Ufficio urbanistico del comune di competenza. La denuncia e' corredata della seguente documentazione: a) indicazione del soggetto richiedente; b) localita' ed ubicazione del deposito; c) progetto esecutivo con dettagliata indicazione dei presidi di protezione posti a tutela del manufatto a firma di un progettista abilitato; d) dichiarazione della ditta richiedente ovvero di altro soggetto abilitato che il manufatto rientra nella tipologia degli apparecchi di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 relativo: "Attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione"; e) dichiarazione dell'interessato di aver gia' inviato, all'assessorato regionale alla sanita', i dati e la documentazione previsti ed indicati dalle lettere da a) ad e) del presente articolo. 2. In mancanza della dichiarazione di cui alla lettera e), le amministrazioni comunali comunicano all'interessato il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a formalizzare la comunicazione di cui alla lettera e) dandone evidenza all'amministrazione comunale. 3. In caso di omessa dichiarazione di cui alla lettera e) ovvero d'incompletezza dei dati inviati, l'amministrazione comunale adotta ogni opportuno provvedimento anche con riferimento alla procedura di formazione del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 relativa a "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" cosi' come modificata dalla legge 11 febbraio 2005,...

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