Ordinanza nº 463 da Constitutional Court (Italy), 28 Dicembre 2007

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione28 Dicembre 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 463

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Franco ††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-† Giovanni Maria†† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-† Francesco††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Ugo†††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Paolo†††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Alfio††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Alfonso††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Franco†††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Luigi††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Gaetano†††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Sabino†††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Maria Rita††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Giuseppe††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Paolo Maria†††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare líemergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, promossi con ordinanze dellí8 (nn. 3 ordinanze) e del 10 maggio 2006, del 12 aprile e dellí8 maggio (nn. 3 ordinanze) 2006 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, del 5 giugno 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, del 4 ottobre 2006 (nn. 2 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, del 2 novembre 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, del 5 e del 29 maggio e del 27 luglio 2006 dal Tribunale amministrativo della Campania, del 30 gennaio 2007 dal Tribunale amministrativo regionale per la Regione Siciliana, sezione staccata di Catania, del 12 e del 18 dicembre 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Campania e del 3 aprile 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, rispettivamente iscritte ai numeri 392, 393, dal 396 a 400 e 670 del registro ordinanze 2006 e ai numeri 95, 217, 218, 250, da 431 a 433, 531, 650, 651 e 655 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 41, prima serie speciale, dellíanno 2006, numeri 5, 11, 16, nellíedizione straordinaria del 26 aprile 2007, e numeri 24, 32 e 38, prima serie speciale, dellíanno 2007.

Visti gli atti di costituzione della Regione Veneto, della Societ‡ C‡ Dese s.a.s. di Tombacco Giorgio & c. e della Ditta Cantine F.lli Tombacco, di Lupi Walter e dellíE.N.I. s.p.a. ñ Divisione Refining & Marketing;

udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe i Tribunali amministrativi regionali del Veneto, della Campania, sede di Napoli, della Calabria, sede di Catanzaro, della Liguria e della Sicilia, sezione staccata di Catania, hanno sollevato ñ in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione, e allíarticolo 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (parametro, questíultimo, evocato solo dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania) ñ questioni di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater (norma, questíultima, censurata da tutti i rimettenti salvo quello calabrese), del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare líemergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21;

che, in particolare, il Tribunale amministrativo regionale del Veneto dubita della legittimit‡ costituzionale dei predetti commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, ipotizzando che essi violino gli artt. 3, 24, 111, 113 e 125 Cost.;

che il giudice a quo premette, nella prima delle ordinanze di rimessione (r.o. n. 392 del 2006), di essere chiamato a conoscere dellíimpugnativa proposta, dal proprietario di alcuni terreni ubicati nel Comune di Magliano Veneto, avverso taluni provvedimenti ñ ivi compresi, peraltro, gli atti presupposti, nonchÈ quello di occupazione díurgenza dei suddetti terreni ñ adottati nellíambito di un procedimento di espropriazione, finalizzato alla costruzione del cosiddetto passante autostradale di Mestre, posto in essere dal Commissario delegato per líemergenza socio-ambientale della viabilit‡ di Mestre;

che ciÚ premesso, il giudice rimettente evidenzia che tale impugnativa dovrebbe essere definita, proprio ai sensi delle censurate disposizioni, mediante una decisione che dichiari ´tout court inammissibile il ricorsoª, ai sensi dellíart. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali);

che la disciplina processuale recata dalle norme censurate (ed applicabile ´anche ai processi in corsoª, come prescritto, in particolare, dal comma 2-quater) comporta ñ evidenzia il rimettente ñ lo spostamento di competenza, in favore del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, di controversie del tipo di quella oggetto del giudizio principale, e cioË di quelle nelle quali si discuta della legittimit‡ delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in ´tutteª le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dellíart. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);

che, difatti, sebbene dai lavori preparatori della legge n. 21 del 2006 ñ la quale, nel convertire in legge il decreto-legge n. 245 del 2005, ha inserito nel testo dellíart. 3 i commi censurati ñ parrebbe emergere líintento del Governo di ´limitare lo spostamento di competenza giurisdizionale alle sole situazioni emergenziali dei rifiuti in Campaniaª, la formulazione letterale delle censurate disposizioni suggerisce la ´valenza generaleª della disposta translatio iudicii;

che tanto osservato in via preliminare circa la rilevanza della sollevata questione di legittimit‡ costituzionale, quanto invece alla non manifesta infondatezza, assume il rimettente che le disposizioni censurate siano ´in contrasto con líart. 125 della Costituzione, e segnatamente con il principio del decentramento e dellíarticolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo gradoª, oltre che ´col principio di ragionevolezza desumibile dallíart. 3 Cost.ª;

che ai sensi, infatti, del primo dei richiamati parametri costituzionali, del quale costituirebbe attuazione il sistema di riparto delle controversie tra i differenti tribunali amministrativi regionali delineato dalla legge n. 1034 del 1971, si dovrebbe ritenere che la sfera di competenza di questi ultimi sia oggetto di garanzia costituzionale, non suscettibile, dunque, di deroga allorquando (come nella specie) ´le singole situazioni di emergenza abbiano rilievo esclusivamente localeª;

che, díaltra parte, tale deroga neppure potrebbe essere giustificata ´facendo ricorso allíargomento che il tribunale locale sarebbe troppo sensibile ed esposto alle tensioni che possono sorgere presso la popolazione locale, derivanti dagli eventi emergenzialiª;

che, difatti, tale esigenza ñ anche a prescindere dal rilievo secondo cui la soluzione legislativa della translatio iudicii si presenta non idonea a soddisfarla, nellíipotesi di ´situazioni di emergenza riguardanti la Regione Lazioª ñ dovrebbe poter essere pi˘ adeguatamente soddisfatta attraverso ´rimedi, di carattere non generale ed assoluto ma da applicarsi caso per caso ed in relazione a situazioni contingentiª, come, ad esempio, accadrebbe se lo spostamento di competenza ´fosse concepito e disciplinato similmente alla fattispecie di rimessione del processoª, previsto dagli artt. 45 e seguenti del codice di procedura penale;

che la ratio delle disciplina censurata non potrebbe neppure ravvisarsi nella volont‡ ´di assicurare un sistema pi˘ ìrafforzatoî di protezione civileª, atteso che tale obiettivo sembra essere gi‡ efficacemente garantito dallíapplicazione, ai processi de quibus, delle ´norme di accelerazioneª di cui agli artt. 23-bis e seguenti della legge n. 1034 del 1971;

che sarebbe, pertanto, evidente ñ a dire del giudice a quo ñ che il sistema delineato dalle norme in contestazione realizza ´uníasimmetriaª tra il Tribunale amministrativo ´centraleª e quelli ´perifericiª, dando vita ad un sistema di distribuzione delle controversie ´che va ben oltre líattuale criterio di riparto delle competenze basato sullíefficacia (regionale o ultraregionale) dei provvedimenti delle autorit‡ centrali dello Statoª, presentandosi, cosÏ, ´irrazionale ed incompatibile con il dettato costituzionale dellíart. 125 Cost.ª;

che ulteriori profili di irragionevolezza consisterebbero, poi, nel fatto che ´lo spostamento delle competenza su questa materia Ë irrazionalmente solo parzialeª, giacchÈ ´riguarda le ordinanze ed i consequenziali provvedimenti commissariali, ma non i decreti governativi che dichiarano lo stato di emergenzaª, e nella circostanza che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (ai sensi del censurato comma 2-quater) ´non assume soltanto una nuova competenza funzionale esclusiva di primo grado, ma sembra configurarsi anche come vero e proprio giudice di appello sulle decisioni cautelari di un tribunale periferico, potendo ìmodificareî o ìrevocareî le misure cautelari da questo concesseª;

che dubbi, infine, sono avanzati anche in relazione...

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