Ordinanza emessa il 9 luglio 2007 dal tribunale di Roma sul reclamo proposto da Bruno Giovanni di Ministero delle comunicazioni Amministrazione pubblica - Incarichi di funzioni dirigenziali - Prevista cessazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 262/2006 (c.d. 'spoil system') - Incidenza sui principi di imparziali...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta nel ruolo generale dell'anno 2007 al numero 34608, promossa da Bruno Giovanni (avv. Luca Pardo), contro il Ministero delle comunicazioni (Avvocatura dello Stato), avente ad oggetto: reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal giudice del lavoro di questo Tribunale in data 5 aprile 2007 nel giudizio n. 251232/2007 R.G.A.C.

Il Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 28 giugno 2007, letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta e viste le istanze ed eccezioni delle parti;

Premesso che con ricorso del 16 maggio 2007 il ricorrente in epigrafe indicato - dirigente viceprefetto aggiunto dal 17 giugno 2000 ai sensi dell'art. 34, d.lgs. n. 139/2000 - ha proposto tempestivo reclamo avverso l'ordinanza in oggetto con la quale il giudice del lavoro di questo tribunale, dallo stesso adito in via d'urgenza con ricorso del 20 febbraio 2007, aveva respinto la domanda volta ad ottenere "l'immediata reintegra ... nell'incarico di direttore della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero delle comunicazioni", conferitogli con d.P.C.m. n. 3775/2005 del 25 novembre 2005, ai sensi dell'art. 19, comma 4 e 5-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "e nel relativo contratto individuale di lavoro" stipulato con il predetto Ministero in pari data per la durata di 5 anni e revocato anticipatamente con comunicazione del Segretario Generale del 4 dicembre 2006 (in applicazione del disposto dell'art. 2, commi 159 e 161, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2006, n. 286, che, modificando l'art. 19, comma 8, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aveva introdotto una decadenza automatica dagli incarichi di funzione dirigenziale "di cui al comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 ed al comma 6", i quali "cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo", nonche', "in sede di prima applicazione" della norma sopra modificata, una decadenza una tantum degli incarichi dirigenziali conferiti prima del 17 maggio 2006 "ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto");

che, a sostegno del reclamo, il ricorrente ha in sostanza riproposto gli stessi motivi gia' indicati in ricorso in ordine sia al fumus boni juris (per altro ritenuto sussistente dallo stesso giudice reclamato) che al periculum in mora;

che in particolare il predetto, quanto al requisito del fumus boni juris, ha innanzi tutto ribadito l'inapplicabilita' nel caso di specie della norma dell'art. 2, commi 159 e 161 del d.l. n. 262/2006, sostenendo di far parte dei dirigenti appartenenti "ai ruoli di cui all'art. 23" del predetto d.lgs. n. 165/2001 (espressamente esclusi dall'ambito di applicabilita' della decadenza automatica in esame);

che lo stesso ha in ogni caso contestato la legittimita' della revoca in questione "poiche' priva di qualsivoglia valutazione e motivazione della scelta del Ministero di serbare il silenzio giovandosi degli effetti dello stesso" derivanti dall'applicazione dell'art. 2, comma 161, del gia' citato d.l. n. 262/2006, con cio' violando, tra l'altro, i principi di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione ed "adombrando il sospetto di illegittimita' costituzionale della previsione normativa" in questione (cosi' testualmente nel ricorso ex art. 700 c.p.c.), cosi' come per altro affermato, da ultimo, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 103/2007 del 19 marzo 2007, che aveva dichiarato incostituzionale la norma dell'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 (contenente un meccanismo di spoils system del tutto analogo a quello in questa sede in esame);

che, infine, il ricorrente ha sostenuto la sussistenza del requisito del cd. periculum in mora sotto i profili del danno alla carriera ed all'immagine, del danno patrimoniale e del danno alla salute;

che, instauratosi ritualmente il contraddittorio, il Ministero delle comunicazioni si e' nuovamente costituito in giudizio ed ha invocato il rigetto dell'avverso reclamo, ribadendo l'insussistenza di entrambi i requisiti di legge per l'ottenimento del provvedimento d'urgenza richiesto;

che parte reclamata, quanto in particolare al fumus boni juris, ha sostenuto: - la piena applicabilita' al ricorrente della norma dell'art. 2, comma 159, del d.l. n. 262/2006, facendo egli parte del c.d. "personale in regime di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 (la cui disciplina e' dettata in linea generale dal d.lgs. n. 139/2000, cosi' come modificato dall'art. 7 del d.l. n. 83/2002, convertito in legge n. 133/2002) e non rientrando, pertanto, all'interno dei ruoli dirigenziali del Ministero dell'interno ex art. 23 del d.lgs. n. 165/2001; - la non estensibilita' del dictum della Corte Costituzionale sull'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145, al caso di specie; - l'incompatibilita' del giudizio cautelare con il vaglio delle questioni di legittimita' costituzionale;

Rilevato che, a norma dell'art. 700 c.p.c., costituisce requisito di ammissibilita' della domanda di provvedimento atipico d'urgenza l'esistenza di un "fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile";

che il ricorrente e' un dirigente viceprefetto aggiunto all'interno dell'unitaria...

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