Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti - Ricorso della Regione Piemonte - Omessa puntualizzazione dei motivi di illegittimita' delle singole norme impugnate Genericita' delle censure - Inammissibilita' delle questioni. - D.L. 30 d...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 4-bis, 4-ter, 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 4-undecies, 4-quaterdecies, 4-quinquiesdecies, 4-sexiesdecies, 4-vicies bis e 4-vicies ter, commi 27, 28, 29 e 30, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte ed Umbria, notificati il 27 ed il 28 aprile 2006, depositati in cancelleria il 3 ed il 5 maggio 2006 ed iscritti ai numeri da 58 a 63 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Leopoldo Di Bonito per la Regione Lazio, Giandomenico Falcon per le Regioni Emilia-Romagna e Liguria, Anita Ciavarra per la Regione Piemonte, Giovanni Tarantini per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Regione Toscana ha promosso, con ricorso notificato il 27 aprile 2006 e depositato il successivo 3 maggio (reg. ric. n. 58 del 2006), questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 4-octies, 4-undecies, 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione.

    1.1. - Preliminarmente, la Regione Toscana sottolinea come le norme impugnate siano state inserite nel decreto-legge n. 272 del 2005 solo in sede di conversione ad opera della legge n. 49 del 2006, senza essere state "sottoposte all'esame della Conferenza Stato-Regioni per l'espressione del parere di competenza". La ricorrente, muovendo dalla premessa che si versi in materie di competenza regionale - segnatamente "tutela della salute" e "organizzazione del servizio sanitario regionale" - ritiene che fosse obbligatorio acquisire il suddetto parere ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali).

    La difesa regionale sottolinea l'importanza del parere della Conferenza con riferimento, in particolare, a quanto stabilito dall'art. 4-quinquiesdecies, ove sono fissati i "livelli essenziali relativi alla liberta' di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private"; tale previsione avrebbe dovuto essere preceduta dall'intesa con le Regioni, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 2003.

    Da quanto detto deriverebbe la violazione degli artt. 5, 117 e 118 Cost., "anche in riferimento all'art. 2 del d.lgs. n. 281 del 1997, sotto il profilo della lesione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni".

    1.2. - La Regione procede, quindi, ad illustrare i motivi di censura dell'art. 4-quaterdecies, il quale stabilisce che "1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 113. - (Competenze delle regioni e delle province autonome). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi:

    1. le attivita' di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parita' dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;

    2. i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'articolo 116;

    3. la disciplina dell'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, garantisce la parita' di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;

    4. ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

    1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

    2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento;

    3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

    4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della liberta' di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;

    5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione"".

    A parere della ricorrente la norma richiamata si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 Cost. "anche in relazione" all'art. 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). In particolare, la difesa regionale osserva che il citato art. 4-quaterdecies, "nel disporre un regime di parita' fra strutture pubbliche e private, affida alle strutture private tutti i compiti che, in base alle previgenti disposizioni in materia erano, viceversa, riservate alle strutture del servizio pubblico". Sarebbe in tal modo sancito "l'ingresso diretto nelle strutture private, non solo autorizzate ma anche accreditate", le quali, "senza alcun filtro di medici o di strutture del Servizio sanitario nazionale, vengono abilitate a fare sia la diagnosi sia la programmazione riabilitativa sia l'esecuzione dei programmi dei soggetti che ad essi si rivolgano".

    Gli artt. 117 e 118 Cost. sarebbero violati in quanto la norma impugnata comprimerebbe "la funzione normativa e di programmazione delle attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze", di competenza delle Regioni. Inoltre, su queste ultime graverebbe "la spesa per le prestazioni decise dalle stesse strutture private che riceveranno poi il corrispettivo per le prestazioni erogate", con conseguente violazione dell'art. 119 Cost.

    1.3. - L'art. 4-quinquiesdecies e' impugnato, invece, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., oltre che del principio di leale collaborazione, come gia' detto al punto 1.1.

    La norma censurata stabilisce che "1. L'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 116 (Livelli essenziali relativi alla liberta' di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la liberta' di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita' sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti e' soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

  2. L'autorizzazione alla specifica attivita' prescelta e' rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:

    1. personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti...

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