Ordinanza emessa il 17 maggio 2007 dal tribunale di Novara nel procedimento penale a carico di Sbaoui Nadia ed altro Reati e pene - Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita - Esercizio delle attivita' individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 52/1996 senza essere iscritto nell'el...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento penale suindicato, pendente nei confronti di Sbaoui Nadia, nata il 13 agosto 1970 a Casablanca (Marocco), e Fiorelli Graziano, nato il 29 settembre 1937 a Fossombrone, imputati per il "reato di cui agli artt. 110, c.p. e 5, comma 3, d.lgs. n. 153/1997, per avere in concorso tra loro, Sbaoui Nadia in qualita' di titolare della omonima ditta individuale, Fiorelli Graziano in qualita' di rappresentante dell'intermediario finanziario "Finint S.p.a.", esercitato per il periodo dal 7 luglio 2003 al 7 agosto 2003 l'esercizio abusivo di attivita' finanziaria trasferendo denaro per euro 16.488,39 e ricevendo denaro per euro 1.925,01; in Novara dal 7 luglio 2003 al 7 agosto 2003".

Viste le eccezioni di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 153/1997 in relazione all'art. 25, secondo comma Cost., nonche' in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. ed all'art. 15, comma 1, lett. c), legge n. 52/1996, sollevate da entrambe le difese degli imputati sotto due diversi profili:

lamentata violazione del principio di legalita' di cui all'art. 25, secondo comma Cost., posto che al momento dell'emanazione della delega stessa la normativa di riferimento, d.l. n. 143/1991, non avrebbe contenuto alcuna disposizione che prevedesse quale fattispecie di reato l'attivita' consistente nell'esercizio di trasferimento di fondi (c.d. money transfer) senza previa iscrizione negli elenchi istituiti presso le autorita' di controllo, ovvero la medesima attivita', come pure i soggetti ad essa abilitati, sarebbero stati individuati nella normativa attuativa attraverso il rimando improprio a fonti normative secondarie, quali l'art. 4, lett. a), d.m. 6 luglio 1994;

lamentato eccesso di delega in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. ed ai criteri di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), legge n. 52/1996, laddove la norma impugnata prevede l'estensione delle disposizioni di cui d.l. 3 maggio 1991 n. 143, conv. in legge 5 luglio 1991, n. 197, disposizioni che tuttavia prevedono esclusivamente reati di natura contravvenzionale, mentre l'art. 5, comma 3 legge cit. che si assume incostituzionale configura una fattispecie di delitto, punibile con la sanzione congiunta di reclusione e multa.

Sentito il parere del p.m. che ha concluso come da verbale.

O s s e r v a

Il procedimento e' al suo inizio e non e' stata espletata attivita' istruttoria di sorta, pertanto il giudicante, al fine di valutare la rilevanza nel caso concreto delle doglianze difensive, non potra' che limitarsi a tener conto della prospettazione accusatoria di per se stessa, in proposito osservando come la sintetica qualificazione di "abusivita" riportata in epigrafe con riferimento all'attivita' asseritamente svolta dagli imputati, pur se non esplicitamente indicato nell'imputazione, tuttavia non puo' che riferirsi al fatto che i soggetti agenti non siano iscritti, come viceversa esplicitamente previsto dall'art. 5, comma 3, nell'elenco di cui al comma 2 dello stesso art. 5.

Pare indispensabile prendere le mosse, per esaminare le questioni proposte dagli imputati, da una organica esposizione della fin troppo complessa normativa di riferimento in materia, che consta di:

direttiva 10 giugno 1991 n. 91/308/CEE (successivamente abrogata dall'art. 44 della direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo n. 60 del 20 ottobre 2005) che prevedeva forme di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;

legge delega 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, il cui art. 15, comma 1, lett. c) disponeva di estendere, ai sensi della citata direttiva CEE "in tutto od in parte l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attivita' particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio ... La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' e categorie di imprese ... avverra' con uno o piu' decreti legislativi"; al comma 2 detta norma prevedeva, inoltre, che in relazione alle materie concernenti il "trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, nonche' il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, potra' procedersi al riordino delle sanzioni amministrative e penali previste nelle leggi richiamate al comma 1, nei limiti massimi ivi contemplati";

decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con mod., in legge 5 luglio 1991, n. 197, relativo a "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore...

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