Ordinanza emessa il 30 marzo 2007 dal tribunale di Cagliari nel procedimento penale a carico di Accornero Emilia ed altro Reati e pene - Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita - Esercizio delle attivita' individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 52/1996 senza essere iscritto ne...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento a carico di Accornero Emilia, nata a Torino il 18 febbraio 1945, e Fiorelli Graziano, nato a Fossombrone il 29 settembre 1937, imputati, la prima, "del delitto di cui all'art. 5, comma 3 d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, per aver esercitato attivita' finanziarie di incasso e trasferimento di fondi (comprese in quelle individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) della legge n. 52 del 1996) senza essere iscritta all'elenco degli agenti a cio' abilitati. In particolare quale titolare dell'omonima ditta individuale effettuava operazioni di trasferimento di danaro quale submandataria della Finint S.p.a. Agente Western Union", il secondo, "del delitto di cui agli artt. 110, 40 cpv. c.p., 5 comma 3, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, per avere, nella sua qualita' di legale rappresentante della Finint S.p.a. Agente Western Union, omettendo di assicurarsi che il proprio subagente Accornero Emilia fosse regolarmente iscritta nell'elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento di attivita' finanziarie di incasso e trasferimento di fondi, concorso nell'attivita' illecita della predetta Accornero meglio descritta al capo precedente;

Nel decidere sull'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 26 maggio 1997 n. 153, sollevata dai difensori di fiducia degli imputati, con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione e all'art. 15, comma 1, lett. c), legge n. 52/1996, nonche' con riferimento all'art. 25, secondo comma della Costituzione;

Sentito il pubblico ministero;

Rilevato che, secondo un primo profilo di illegittimita' costituzionale posto in rilievo dalla difesa, il legislatore delegato, nell'introdurre la norma punitrice oggi contestata (delitto punito con la pena congiunta della reclusione e della multa: art. 5 comma 3, d.lgs n. 153/1997), ha ecceduto i limiti indicati dalla legge delega n. 52/1996, la quale, all'art. 15 comma 1, lett. c), aveva fatto riferimento, in ordine sia alla previsione della condotta incriminata sia alle sanzioni da comminare, al decreto legge n. 143/1991 (convertito con modificazioni nella legge n. 197/1991), il quale invece disciplina fattispecie di reato differenti rispetto a quelle indicate nella norma in questione e per giunta a titolo contravvenzionale;

che, secondo un diverso profilo di illegittimita' costituzionale dedotto dalla difesa, fondato sul fatto che l'attivita' di cui si contesta il presunto esercizio abusivo e' quella di trasferimento di denaro (c.d. money transfer), nonche' sulla considerazione che l'art. 4, d.m. 6 luglio 1994, in ordine al contenuto delle attivita' indicate nell'art. 106, d.lgs. n. 385/1993, prevede che per prestazioni di servizi di pagamento si intende, tra l'altro, l'attivita' di intermediazione finanziaria esercitata mediante l'incasso ed il trasferimento di fondi, alla luce di tale quadro normativo, l'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 153/1997, ove inteso come riferito anche all'attivita' di money transfer, determinerebbe una violazione del principio di legalita' di cui all'art. 25 della Costituzione, giacche' la scelta di considerare reato l'esercizio abusivo dell'attivita' di money transfer non sarebbe compiuta dalla fonte primaria, silente sul punto, ma dalla fonte regolamentare, ossia il d.m. 6 luglio 1994;

O s s e r v a

  1. - Premesso che il dibattimento non e' stato aperto e che quindi l'unico punto di riferimento, al fine di vagliare le questioni sollevate dalla difesa, e' costituito dalla prospettazione accusatoria contenuta nell'imputazione, occorre ricordare, al fine di valutare la rilevanza e la fondatezza di questa prima eccezione, che la condotta addebitata dal pubblico ministero all'imputata Accornero (quella ascritta al Fiorelli e' omissiva e consiste in sostanza nel mancato controllo della submandataria Accornero) e' quella di aver esercitato attivita' finanziarie di incasso e trasferimento di fondi senza la previa iscrizione nell'elenco degli agenti a cio' abilitati.

    In sostanza, la normativa di riferimento consta della disciplina comunitaria (direttiva 10 giugno 1991 n. 91/308/CEE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite; direttiva successivamente abrogata dall'art. 44 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 60 del 20 ottobre 2005), della legge delega 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, e dall'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 153/1997, che punisce per l'appunto chiunque esercita le attivita' individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell' art. 15, comma 1, lett. c) della legge n. 152/1996, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2 dello stesso art. 5.

    La direttiva comunitaria n. 308 del 1991 prevedeva che gli Stati membri avrebbero provveduto ad estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della stessa direttiva ad attivita' professionali e categorie di imprese - diverse dagli enti e dalle persone direttamente e consapevolmente coinvolte nell' attivita' di riciclaggio - le quali svolgono attivita' particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

    Per cio' che qui in particolare interessa, l'art. 15 della legge 6 febbraio 1996 n. 52 (Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali: criteri di delega) stabilisce quanto segue:

  2. - L'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

    1. provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al fine di favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, la massima efficacia e tempestivita' nella organizzazione, trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresi' effettiva la possibilita' di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per il corso delle indagini e l'operativita' corrente degli intermediari finanziari;

    2. prevedere adeguate misure dirette alla...

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