D.M. 30-9-1989, n. 334. Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale

AutoreIsabella Iaselli
Pagine1308-1314

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  1. D.M. 30-9-1989, n. 334. Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. n. 233 del 5-10-1989)

    1. 1. I compiti che il codice, le norme di attuazione e il presente regolamento attribuiscono all’ausiliario, al funzionario di cancelleria, al pubblico ufficiale, alla cancel-leria o alla segreteria si intendono attribuiti al personale di cancelleria e di segreteria secondo le mansioni a ciascuno spettanti a norma delle disposizioni sullo stato giuridico.

  2. Il dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria, con ordine di servizio, ripartisce i compiti fra il personale, in modo da assicurare la continuità ed efficienza del servizio.

    2. 1. Gli uffici giudiziari tengono, nella materia penale, i registri obbligatori conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Possono altresì tenere i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che ritengono utili.

  3. I registri non devono presentare alterazioni o abrasioni. Se occorre eseguire cancellature, le stesse sono fatte in modo da lasciar leggere le parole cancellate.

  4. I registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato.

    3. 1. Nella formazione dei fascicoli si osservano le disposizioni seguenti:

    1. gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle singole pagine;

    2. la copertina del fascicolo deve contenere le generalità della persona a cui è attribuito il reato nonché la data e il numero della iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335 del codice.

  5. Il fascicolo deve contenere:

    1. l’indice degli atti e delle produzioni;

    2. l’elenco delle cose sequestrate;

    3. la distinta delle spese anticipate dall’erario, diverse da quelle per le quali è stabilito il recupero in misura fissa;

    4. la copia della sentenza o del decreto penale di condanna.

      4. 1. Le comunicazioni previste dall’art. 157 commi 3 e 8 del codice sono spedite in plico chiuso e contengono:

    5. il nome del destinatario della notificazione;

    6. la indicazione della natura dell’atto notificato e del luogo della notificazione;

    7. la data e la firma dell’ufficiale giudiziario.

  6. Ricorrendone le ipotesi, le comunicazioni contengono altresì la indicazione del giudice o del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento notificato nonché del luogo e della data di comparizione.

    5. 1. Le denunce e gli altri documenti anonimi che non possono essere utilizzati nel procedimento sono annotati in apposito registro suddiviso per anni, nel quale sono iscritti la data in cui li documento è pervenuto e il relativo oggetto.

  7. Il registro e i documenti sono custoditi presso la procura della Repubblica con modalità tali da assicurarne la riservatezza.

  8. Decorsi cinque anni da quando i documenti indicati nel comma 1 sono pervenuti alla procura della Repubblica, i documenti stessi e il registro sono distrutti con provvedimento adottato annualmente

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    dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.

    6. 1. La cancelleria o la segreteria dell’autorità giudiziaria che ha emesso un provvedimento relativo alla libertà personale di persona detenuta o internata lo comunica all’autorità preposta all’istituto penitenziario. A quest’ultima autorità sono comunicati per estratto i provvedimenti che dispongono la rimessione per qualunque causa del procedimento ad altra autorità giudiziaria e gli estratti delle sentenze.

    7. 1. L’autorità preposta a un istituto penitenziario o un funzionario da essa delegato iscrive in un registro, in ordine cronologico, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la lingua, lo Stato, il domicilio dichiarato o eletto, i contrassegni personali delle persone che riceve in custodia, il giorno della loro entrata nell’istituto, il tempo e il luogo del loro arresto con l’indicazione del provvedimento in forza del quale furono arrestate, dell’autorità a disposizione della quale si trova il detenuto e del nome di chi ha proceduto alla consegna. Nello stesso registro sono iscritti la data dell’uscita dall’istituto, il provvedimento che la ordina e la dichiarazione o l’elezione di domicilio prevista dall’art. 161 comma 3 del codice.

  9. Nel registro sono altresì annotati i provvedimenti comunicati a norma dell’art. 6.

    8. 1. La disposizione dell’art. 24 comma 2 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (1) relativa alla vidimazione da parte del magistrato di sorveglianza, si applica anche al registro previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.


    (1) Si veda ora il d.P.R. 30-6-2000, n. 230.

    9. 1. Nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.

  10. La disposizione del comma 1 non si applica se la misura degli arresti domiciliari è eseguita presso le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate, tra quelle che svolgono funzioni di recupero sociale senza finalità di lucro.

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