D.Lgs. 28-7-1989, n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

AutoreIsabella Iaselli
Pagine1245-1307

Page 1245

  1. D.Lgs. 28-7-1989, n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. n. 182 del 5-8-1989)

    @Titolo I. Norme di attuazione

    @@Capo I. Disposizioni relative al giudice

    1 - Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1).

  2. Agli effetti di quanto stabilito dall’art. 11 del codice, il distretto di corte d’appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme.


    (1) Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, della l. 2-12-1998, n. 420.

    2 - Riunione di processi.

  3. Se più processi che possono essere riuniti a norma dell’art. 17 del codice pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario, il dirigente dell’ufficio o della sezione designa per la eventuale riunione il giudice o la sezione cui è stato assegnato per primo uno dei processi, salvo che sussistano rilevanti esigenze di servizio ovvero la designazione possa pregiudicare la rapida definizione dei processi medesimi. In tali ultime ipotesi provvede con decreto motivato.

    1bis. Fermo quanto previsto dalla seconda parte del comma 1, nel caso indicato dall’art. 17 comma 1bis del codice il dirigente dell’ufficio o della sezione designa per l’eventuale riunione il giudice o la sezione che procede in composizione collegiale cui è stato assegnato per primo uno dei processi. Se la riunione non viene disposta, gli atti sono restituiti (1).


    (1) Comma aggiunto dall’art. 208, comma 1, del d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico di primo grado, a decorrere dal 2-6-1999.

    @@Capo II. Disposizioni relative al pubblico ministero

    3 - [Designazione del pubblico mini-stero.

  4. I titolari degli uffici del pubblico ministero curano che, ove possibile, alla trattazione del procedimento provvedano, per tutte le fasi del relativo grado, il magistrato o i magistrati originariamente designati] (1).


    (1) Articolo abrogato dall’art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. 20-2-2006, n. 106, a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie gen. n. 66 del 20-3-2006).

    4 - Contrasto tra pubblici ministeri.

  5. Quando ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 54 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione gli atti del procedimento in originale o in copia.

    4bis - Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero (1).

    Page 1246

  6. La richiesta al procuratore generale di cui all’art. 54quater, comma 3, del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero.

  7. Ai fini della determinazione dell’ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l’ammissibilità della richiesta, può richiedere la trasmissione di copia degli atti del procedimento.


    (1) Articolo inserito dall’art. 48, comma 1, della
    1. 16-12-1999, n. 479.

    @@Capo III. Disposizioni relative alla polizia giudiziaria

    5 - Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria.

  8. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

  9. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell’attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procura-tore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi. Si osservano le disposizioni dell’art. 8 in quanto applicabili.

  10. Al personale indicato nel comma 2 si applicano le disposizioni dell’art. 10.

    6 - Costituzione dell’organico delle sezioni.

  11. L’organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell’organico delle procure della Repubblica (1).

  12. Almeno due terzi dell’organico sono riservati ad ufficiali di polizia giudiziaria.

  13. Fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, entro il 15 gennaio di ogni biennio il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa e delle finanze, determina con decreto l’organico delle sezioni, tenuto conto delle esigenze connesse all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e sentito il procuratore generale presso la corte di appello interessato. Nel decreto è fissato, per ogni sezione, il contingente assegnato a ciascuna forza di polizia, tenuto conto dei rispettivi organici.

  14. Il personale applicato a norma dell’art. 5 comma 2 non viene calcolato nell’organico delle sezioni.


    (1) Comma così sostituito dall’art. 209, comma 1, del d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico di primo grado, a decorrere dal 2-6-1999.

    7 - Ripianamento organico e posti vacanti.

  15. Le amministrazioni rispettivamente interessate provvedono al ripianamento organico entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall’art. 6 comma 3.

  16. Quando si deve provvedere alla copertura delle vacanze, l’elenco di queste è pubblicato senza ritardo sul bollettino dell’amministrazione interessata su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello.

  17. Nell’ipotesi indicata nel comma 2,

    Page 1247

    l’amministrazione interessata provvede alla copertura entro novanta giorni dalla richiesta del procuratore generale.

    8 - Assegnazione alle sezioni.

  18. Gli interessati alla assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda alla amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione delle vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza.

  19. Le domande, con il parere dell’ufficio o comando da cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo al procura-tore generale presso la corte di appello nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza.

  20. Quando mancano le domande o queste sono in numero inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione indica al procuratore generale, individuato a norma del comma 2, coloro che possono essere presi in considerazione ai fini della assegnazione alle sezioni sino a raggiungere, tenendo conto anche delle eventuali domande, un numero triplo a quello delle vacanze.

  21. Un terzo dei soggetti indicati dalla amministrazione di appartenenza deve avere svolto attività di polizia giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria.

  22. Per ogni candidato, l’amministrazione di appartenenza trasmette contestualmente copia della documentazione caratteristica.

  23. L’assegnazione è disposta senza ritardo con provvedimento dell’amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato.

  24. Non sono considerate le domande e le posizioni rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da leggi o da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

    9 - Direzione e coordinamento delle sezioni.

  25. Il capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione la dirige e ne coordina l’attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell’art. 58 del codice.

  26. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l’ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione.

    10 - Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni.

  27. Lo stato giuridico e la carriera del personale delle sezioni sono disciplinati dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

  28. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione.

  29. Il personale delle sezioni è esonerato, quanto all’impiego, dai compiti e dagli obblighi derivanti dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo che per casi eccezionali o per esigenze di istruzione e addestrative, previo consenso del capo dell’ufficio presso il quale la sezione è istituita.

    11 - Trasferimenti del personale delle sezioni.

    Page 1248

  30. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall’amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa della amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello.

  31. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione di carriera, è sufficiente il tempestivo avviso al capo dell’ufficio e al procuratore generale da parte dell’amministrazione.

    12 - Servizi di polizia giudiziaria.

  32. Agli effetti di quanto previsto dall’art. 56 del codice, sono servizi di polizia giudiziaria tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate nell’art. 55 del codice.

  33. Entro il termine stabilito per l’entrata in vigore del codice, le amministrazioni o gli organismi dai quali dipendono i servizi indicati nel comma 1 comunicano al procuratore generale presso la corte di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale il nome e il grado degli ufficiali che dirigono i servizi di polizia giudiziaria e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT