DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000, n. 230 - Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'

Coming into Force06 Settembre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/08/22/000G0283/CONSOLIDATED/20200629
Enactment Date30 Giugno 2000
Published date22 Agosto 2000
Official Gazette PublicationGU n.195 del 22-08-2000 - Suppl. Ordinario n. 131
PARTE I Trattamento penitenziario e disposizioni relative all'organizzazione penitenziara
Titolo I TRATTAMENTO PENITENZIARIO
Capo I Principi direttivi
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 87, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessita' di procedere ad una completa revisione delle norme di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni, alla luce dell'evoluzione delle strutture e delle disponibilita' della pubblica amministrazione, nonche' delle mutate esigenze trattamentali nell'ambito di un diverso quadro legislativo di riferimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;

Ritenuto di doversi comunque discostare dal suddetto parere, ravvisandosi l'opportunita' di una specifica norma regolamentare in tema di affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, giacche' tale ultima disposizione rinvia, per quanto non diversamente stabilito, alla disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2000;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Interventi di trattamento

  1. Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della liberta' consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.

  2. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati e' diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonche' delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.

  3. Le disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento all'imputato si estendono, in quanto compatibili, alla persona sottoposta alle indagini.

Art 2.

Sicurezza e rispetto delle regole

  1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalita' del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.

  2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali e' affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformita' delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art 3.

Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale

  1. Alla direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale e' preposto personale dei rispettivi ruoli dell'amministrazione penitenziaria individuato secondo la vigente normativa.

  2. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale esercitano i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attivita' dell'istituto o del servizio; decidono le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti, nonche' gli interventi all'esterno; impartiscono direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all'amministrazione i quali svolgono i compiti loro affidati con l'autonomia professionale di competenza.

  3. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale rispondono dell'esercizio delle loro attribuzioni al provveditore regionale e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Art 4.

Integrazione e coordinamento degli interventi

  1. Alle attivita' di trattamento svolte negli istituti e dai centri di servizio sociale partecipano tutti gli operatori penitenziari, secondo le rispettive competenze. Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazioni e collaborazione.

  2. A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociali dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunita' locale; i direttori degli istituti e dei centri di servizio sociale indicono apposite e periodiche conferenze di servizio.

  3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed i provveditori regionali adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello nazionale e regionale.

Art 5.

Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti

  1. Il magistrato di sorveglianza, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di colloqui e, quando occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sullo svolgimento dei vari servizi dell'istituto e sul trattamento dei detenuti e degli internati.

Titolo I TRATTAMENTO PENITENZIARIO
Capo II Condizioni generali
Art 6.

Condizioni igieniche e illuminazione dei locali

  1. I locali in cui si svolge la vita dei detenuti e internati devono essere igienicamente adeguati.

  2. Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce.

  3. Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere, nonche' per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i detenuti e internati. Il personale, con i pulsanti esterni, puo' escludere il funzionamento di quelli interni, quando la utilizzazione di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti e internati.

  4. Per i controlli notturni da parte del personale la illuminazione deve essere di intensita' attenuata.

  5. I detenuti e gli internati, che...

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