LEGGE REGIONALE 30 marzo 2011, n. 4 - Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 31 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni relative agli eventi sismici 1982-1984

  1. Gli interventi di ricostruzione finanziati a seguito degli eventi sismici 1982-1984 non ultimati entro i termini fissati dalle rispettive normative di riferimento devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. L'interessato deve produrre, al comune competente, la documentazione necessaria per la determinazione della liquidazione a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

  3. Per gli interventi gia' ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  4. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la dichiarazione di decadenza dal contributo e l'avvio del procedimento di revoca dello stesso.

    Art. 2

    Realizzazione di interventi di carattere strutturale 1. La disposizione di cui all'art. 7 terzo comma della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 (Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi), cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, non opera nei confronti dell'avente diritto non residente nell'immobile oggetto di contributo, fermo restando l'obbligo per lo stesso della realizzazione dei lavori strutturali per i quali l'importo del contributo non puo' essere superiore a quello determinato per tali opere in sede di concessione.

    Art. 3

    Competenze dei comuni 1. Il comune competente dispone l'erogazione a saldo del contributo spettante ai soggetti aventi diritto, previa verifica della regolarita' della documentazione prodotta, a fine lavori. La erogazione del contributo deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione finale.

  5. Il comune, in caso di verifica negativa della documentazione di cui al comma 1, dispone la dichiarazione di decadenza del contributo e l'eventuale avvio del procedimento di revoca.

    Art. 4

    Contributi alle imprese del commercio danneggiate dalla crisi sismica del 2009

  6. Al fine di indennizzare le imprese di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 3 aprile 1997, n. 12 (Interventi di agevolazione finanziaria e per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi) ubicate nei territori maggiormente colpiti dalla crisi sismica del 15 dicembre 2009, come individuati con l'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2010, n. 3853 (Primi interventi urgenti conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009), sono concessi contributi a fronte dei danni indiretti derivanti dalla sospensione e/o trasferimento di attivita'.

  7. Le modalita', i termini e le procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sono disciplinati con regolamento della giunta regionale nel rispetto della disciplina contenuta nel regolamento (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ('de minimis').

  8. Per, gli interventi di cui al comma 1, e' autorizzata per l'anno 2011, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 100.000,00 con imputazione alla unita' previsionale di base 08.1.012 denominata 'Interventi in favore del commercio' (cap. 5732 n. 1.).

  9. Al finanziamento delle spese di cui al comma 3, si fa fronte con riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 100.000,00 dall'unita' previsionale di base 15.1.003 (cap. 6080) del bilancio di previsione 2011.

  10. Per gli anni 2012 e successivi l'entita' della spesa e' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilita'.

    Art. 5

    Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive 1. Ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) i soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) che nell'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 incrementano il numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto alla data del 31 dicembre 2010, possono dedurre il costo del predetto personale come specificato dal comma 2.

  11. La deduzione di cui al comma 1, e' pari al cinquanta per cento del costo di ogni nuovo dipendente incrementale assunto a tempo indeterminato, definito ai sensi dell'art. 2425, primo comma, lettera B), numero 9 del codice civile. La deduzione e' incrementata al settantacinque per cento nei casi di assunzione di personale dipendente disoccupato da oltre dodici mesi di eta' superiore ad anni quaranta e di assunzione di persone di sesso femminile.

  12. La deduzione di cui al secondo periodo del comma 2, compete inoltre nel caso di acquisizione di complessi aziendali da imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza) convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39 e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge n. 30 luglio 1998, n. 274), e nel caso di acquisizione o affitto di rami di azienda da imprese per le quali siano in corso procedure concorsuali. La deduzione compete, altresi', nel caso di assunzione diretta di lavoratori provenienti dalle stesse imprese in numero non inferiore a trenta dipendenti.

  13. La deduzione spetta per l'anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi quattro anni.

  14. La deduzione decade se nei quattro periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre2011 il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato risulta inferiore o pari rispetto a quelli occupati alla data del 31 dicembre 2010.

  15. Ad eccezione dei casi di cui al comma 3, non possono usufruire della deduzione di cui al comma 2 le imprese per cui l'incremento occupazionale derivi dall'assorbimento a qualsiasi titolo, anche parziale, di attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, anche a seguito di operazioni societarie straordinarie. Nel caso di societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale.

  16. Le imprese costituite nel corso del 2011 possono usufruire della deduzione di cui al primo periodo del comma 2 in riferimento a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, a condizione che l'incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attivita' che assorbono anche solo in parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti.

  17. I soggetti che beneficiano della deduzione inviano alla Regione una comunicazione dei dati nei termini e con le modalita' stabilite dalla giunta regionale.

  18. Per ciascun dipendente incrementale l'importo complessivo delle deduzioni ammesse dal presente articolo e dal decreto legislativo n. 446/1997, non puo' comunque eccedere il limite massimo rappresentato dal costo sostenuto dal datore di lavoro, cosi' come determinato dall'art. 2425, primo comma, lettera B), numero 9 del codice civile.

    Art. 6

    Disposizioni concernenti gli accessi e i passi carrabili posti lungo la rete viaria regionale 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 gli accessi e i passi carrabili di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e agli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), posti lungo la rete viaria regionale, sono esentati dal pagamento del canone annuo di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 285/1992.

  19. Per gli accessi e i passi carrabili di cui al comma 1, autorizzati entro il 31 dicembre 2010, il canone corrispondente all'annualita' 2010 e' dovuto per intero.

    Art. 7

    Fondo per il microcredito 1. E' istituito, presso la struttura regionale competente, un fondo finalizzato alla promozione e al sostegno di progetti di creazione d'impresa realizzati da giovani, donne e soggetti svantaggiati, denominato 'Fondo per il microcredito'.

  20. La giunta regionale definisce con proprio atto le modalita' di attuazione e gestione del fondo per il microcredito.

  21. In sede di prima applicazione il fondo per il microcredito e' costituito per un valore di euro 1.000.000,00 mediante l'utilizzo delle disponibilita' accertate alla data del 31 dicembre 2010 sui fondi di cui all'art. 15 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali).

  22. La giunta regionale puo' disporre incrementi della dotazione finanziaria di cui al comma 3, utilizzando ulteriori disponibilita' dei fondi di cui al medesimo comma 3 ovvero risorse finanziarie regionali, statali e comunitarie e anche provenienti da enti ed istituti pubblici e privati.

    Art. 8

    Sostegno agli investimenti delle imprese...

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