LEGGE REGIONALE 29 Maggio 2007, n. 11 - Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del

6 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. La Regione Abruzzo, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'Art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59), disciplina con la presente legge i servizi automobilistici di trasporto pubblico di competenza regionale esercitati senza oneri finanziari a carico della Regione Abruzzo da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa al fine di:

    1. tutelare la concorrenza tra le imprese e la trasparenza del mercato;

    2. garantire la sicurezza dei viaggiatori e la qualita' dei servizi offerti;

    3. stabilire le condizioni idonee al migliore soddisfacimento della domanda di mobilita' delle persone nell'ambito dei servizi automobilistici di competenza regionale non compresi nella rete dei servizi minimi essenziali di cui alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (norme per il trasporto pubblico locale) e successive modificazioni;

    4. eliminare le rendite e i diritti di esclusivita' attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  2. Ai fini della presente legge si intende per:

    1. servizi automobilistici di trasporto pubblico di competenza regionale esercitati senza oneri finanziari a carico della Regione Abruzzo, di seguito indicati come "servizi commerciali": i servizi di trasporto di persone di competenza regionale effettuati su strada mediante autobus e aventi le seguenti caratteristiche:

      1) offerta indifferenziata al pubblico;

      2) itinerari, orari e frequenze predeterminati;

      3) svolgimento continuativo o periodico nel territorio della Regione Abruzzo o su un percorso che collega la Regione Abruzzo con una Regione limitrofa e che si svolge per la sua maggiore percorrenza in territorio abruzzese;

      4) tariffa libera predeterminata autonomamente dall'esercente il servizio;

      5) organizzazione e gestione economicamente autonoma derivante dall'assenza di contributi o corrispettivi da parte della Regione Abruzzo;

    2. autobus: gli autoveicoli classificati e immatricolati ai sensi dell'Art. 54, comma 1, lettera b) e dell'Art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni;

    3. autobus in disponibilita' dell'impresa: gli autobus immatricolati, ai sensi dell'Art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nella cui carta di circolazione e' indicata l'impresa;

    4. impresa: l'impresa in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori) e successive modificazioni;

    5. riunioni di imprese:

      1) i consorzi fra societa' cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi, cooperative per appalti di lavori pubblici) e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato);

      2) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa' consortili ai sensi dell'Art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro;

      3) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti indicati nella lettera d), nella lettera e) punti n. 1) e n. 2), i quali, prima della presentazione della domanda per il servizio commerciale abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale presenta domanda in nome e per conto proprio e dei mandanti;

      4) i consorzi ordinari di cui all'Art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alla lettera d), alla lettera e), punti n. 1) e n. 2), anche in forma di societa' ai sensi dell'Art. 2615-ter del codice civile;

      5) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE ai sensi dell'Art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428);

    6. relazione di traffico: il collegamento tra due localita' in cui e' consentito che il viaggiatore salito a bordo in una di esse possa scendere nell'altra. Per localita' si intende l'intero territorio comunale.

      Art. 3.

      Accesso al mercato

  3. I servizi commerciali sono soggetti ad autorizzazione avente termine massimo di validita' di tre anni, rinnovabile, rilasciata dal servizio competente della Direzione trasporti e mobilita' della Regione Abruzzo secondo le modalita' e criteri di cui agli articoli 4 e 5.

  4. Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare i servizi commerciali, l'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all'Art. 2188 del codice civile, deve soddisfare le seguenti condizioni:

    1. essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori) e successive modificazioni;

    2. possedere la certificazione relativa alla qualita' aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione piu' recente rilasciata da organismi accreditati dal sistema SINCERT;

    3. applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

    4. rispettare le disposizioni di cui all'Art. 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969, cosi' come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico;

    5. disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio commerciale;

    6. disporre di autobus classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, come classe B o classe III non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalita' delle imprese e immatricolati per la prima volta da non piu' di sette anni, in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio commerciale;

    7. ottenere, da parte dei competenti organi, il nulla osta sul percorso e sulle aree di fermata del servizio commerciale proposto ai sensi della normativa in materia di sicurezza;

    8. non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, piu' di tre infrazioni previste all'Art. 8, comma 1;

    9. non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus;

    10. proporre un servizio commerciale che non comprometta gravemente la vitalita' di un servizio ferroviario;

    11. proporre un servizio commerciale che sia compatibile e non si...

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