DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1991, n. 240 - Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428

Coming into Force20 Agosto 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/08/05/091G0272/CONSOLIDATED/19930515
Enactment Date23 Luglio 1991
Published date05 Agosto 1991
Official Gazette PublicationGU n.182 del 05-08-1991
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, che all'art. 17 prevede l'emanazione di un decreto legislativo per dare attuazione al regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2137/85 relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Al Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) previsto dal regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed avente sede nel territorio dello Stato, si applicano, per quanto non disposto dal suddetto regolamento, le disposizioni del presente decreto.

Art 2.

Forma del contratto

  1. Il contratto di GEIE e le relative modifiche devono essere fatti per iscritto, a pena di nullita'.

Art 3.

Iscrizione e deposito

  1. L'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni relativi al GEIE, prescritti dagli articoli 6, 7 e 10 del regolamento CEE n. 2137/85, devono essere effettuati a cura degli amministratori, nel termine di trenta giorni, presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione il GEIE ha sede. Se gli amministratori non provvedono, ciascun membro puo' provvedervi a spese del GEIE.

  2. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale e' prescritta l'iscrizione o il deposito a norma degli articoli 6, 7 e 10 del regolamento CEE n. 2137/85 deve essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.

  3. Fino all'attuazione del registro delle imprese, l'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni di cui al comma 1 si effettuano secondo le disposizioni degli articoli 100 e 101 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art 4.

Pubblicita'

  1. Devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione o dal deposito nel registro delle imprese, a cura degli amministratori:

    1. gli atti e le indicazioni di cui agli articoli 8, lettere a) e b), e 11 del regolamento CEE n. 2137/85;

    2. gli atti e le indicazioni di cui all'art. 8, lettera c), del regolamento CEE n. 2137/85, in forma di estratto recante la menzione del deposito o dell'iscrizione nel registro delle imprese.

  2. Gli effetti della pubblicazione sono regolati dall'articolo 2457- ter del codice civile.

  3. Le indicazioni di cui all'art. 11 del regolamento CEE n. 2137/85 devono essere trasmesse, a cura degli amministratori del GEIE, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di esse nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  4. Se gli amministratori non provvedono secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, ciascun membro puo' provvedervi a spese del GEIE.

Art 5.

Persona giuridica amministratore

  1. Puo' essere nominato amministratore anche una persona giuridica, la quale esercita le relative...

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