LEGGE 27 Febbraio 2007, n. 4 - Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione.
(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 10 del 2 marzo 2007)
L'ASSEMBLEA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Personale del Corpo forestale della Regione
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Nelle more della riforma del Corpo forestale della Regione siciliana, in attuazione del riordino delle carriere di cui all'Art. 76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e di quanto previsto dall'Art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nel rispetto dei principi di cui all'Art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, alla legge 6 marzo 1992, n. 216 e alle norme concernenti il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale della Regione siciliana sono istituiti:
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per il personale non direttivo, i ruoli di cui agli articoli 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;
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per il personale direttivo, i ruoli previsti dall'Art. 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472;
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per il personale direttivo ex assistente tecnico forestale, i ruoli dei funzionari direttivi tecnici forestali articolati in analogia con quanto previsto per il personale di cui alla lettera b) del presente comma.
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Il personale dei ruoli di cui alla lettera a) del comma 1, in attuazione dell'Art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e dei decreti del Presidente della Regione siciliana nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, viene inquadrato rispettivamente:
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in categoria B, il personale dei ruoli di cui agli articoli 2 e 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;
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in categoria C, il personale dei ruoli di cui agli articoli 7, 13, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.
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Il personale dei ruoli di cui alle lettere b) e c) del comma 1, in attuazione dell'Art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e dei decreti del Presidente della Regione Sicilia nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 33 del 2 luglio 2001, viene inquadrato in categoria D.
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Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con successivo...
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