LEGGE 27 Febbraio 2007, n. 4 - Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 10 del 2 marzo 2007)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Personale del Corpo forestale della Regione

  1. Nelle more della riforma del Corpo forestale della Regione siciliana, in attuazione del riordino delle carriere di cui all'Art. 76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e di quanto previsto dall'Art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nel rispetto dei principi di cui all'Art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, alla legge 6 marzo 1992, n. 216 e alle norme concernenti il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale della Regione siciliana sono istituiti:

    1. per il personale non direttivo, i ruoli di cui agli articoli 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;

    2. per il personale direttivo, i ruoli previsti dall'Art. 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472;

    3. per il personale direttivo ex assistente tecnico forestale, i ruoli dei funzionari direttivi tecnici forestali articolati in analogia con quanto previsto per il personale di cui alla lettera b) del presente comma.

  2. Il personale dei ruoli di cui alla lettera a) del comma 1, in attuazione dell'Art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e dei decreti del Presidente della Regione siciliana nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, viene inquadrato rispettivamente:

    1. in categoria B, il personale dei ruoli di cui agli articoli 2 e 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;

    2. in categoria C, il personale dei ruoli di cui agli articoli 7, 13, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.

  3. Il personale dei ruoli di cui alle lettere b) e c) del comma 1, in attuazione dell'Art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e dei decreti del Presidente della Regione Sicilia nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 33 del 2 luglio 2001, viene inquadrato in categoria D.

  4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con successivo...

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