LEGGE REGIONALE 27 Novembre 2006, n. 24 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita'', trasporto pubblico locale, cultura, sport.

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Capo I
Principi e disposizioni generali

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 11 al Bollettino ufficiale della

Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 29 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione, con la presente legge, disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'amministrazione regionale mediante il conferimento di funzioni agli enti locali e la soppressione e semplificazione di procedimenti amministrativi.

    Art. 2.

    P r i n c i p i

  2. Il conferimento e l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali e' effettuato in conformita' ai seguenti principi:

    1. principi di sussidiarieta' e adeguatezza, secondo i quali tutte le funzioni regionali che non attengono a esigenze unitarie per la collettivita' e il territorio regionale, sono conferite ai comuni e alle province, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative;

    2. principi di completezza, omogeneita' e unicita' della responsabilita' amministrativa, al fine di assicurare ai singoli enti l'unitaria responsabilita' di servizi o attivita' amministrative omogenee e un'effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;

    3. principi di efficienza ed economicita' , al fine di assicurare un adeguato esercizio delle funzioni, anche in forma associata, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi in relazione all'idoneita' organizzativa dell'amministrazione ricevente;

    4. principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilita' degli enti locali nell'esercizio delle funzioni a essi conferite;

    5. principio di trasferimento di risorse per l'esercizio delle funzioni conferite.

  3. La Regione in riferimento alle funzioni conferite esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza.

    Art. 3.

    Decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei procedimenti

  4. Le funzioni e i procedimenti conferiti ai sensi della presente legge sono esercitati dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2007. A tale fine e' disposto il trasferimento di risorse.

  5. Il personale regionale e' trasferito agli enti locali, con decreto del direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, secondo le modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva ed e' quantificato, sentito il consiglio delle autonomie locali e previa informazione alla competente commissione del consiglio regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, tenuto conto del contingente di personale adibito allo svolgimento delle funzioni e dei procedimenti conferiti.

  6. Il comma 2 si applica anche al trasferimento del personale di cui all'Art. 74 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro) e all'Art. 107, comma 10, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 [normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (disciplina organica del turismo)].

    Art. 4.

    Efficacia della gestione delle funzioni conferite

  7. La Regione e gli enti locali intereressati, al fine di perseguire indirizzi unitari, concordano e garantiscono, in sede di consiglio delle autonomie locali, il massimo grado di efficacia dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, disponendo gli interventi necessari a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali.

  8. La Regione e gli enti locali interessati concordano, in sede di consiglio delle autonome locali, le modalita' di verifica e gli appositi correttivi per l'efficace esercizio delle funzioni conferite.

    Art. 5.

    Potere sostitutivo

  9. A tutela degli interessi unitari regionali, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli enti locali, nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattivita' nell'esercizio obbligatorio delle funzioni autorizzative conferite in forza della presente legge.

  10. Ai fini di cui al comma 1, la giunta regionale, sentito il consiglio delle autonomie locali, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente locale interessato e il consiglio delle autonomie locali, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.

    Art. 6.

    Riordino legislativo

  11. Con leggi regionali di riordino organico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' disciplinato, nel rispetto dei principi di cui all'Art. 2, il conferimento di funzioni, compiti amministrativi e relative risorse nelle seguenti materie:

    1. pianificazione territoriale;

    2. demanio marittimo con finalita' turistico-ricreative;

    3. demanio marittimo e demanio idrico regionale;

    4. impianti a fune;

    5. piste da sci;

    6. energia;

    7. viabilita' di cui all'Art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti);

    8. trasporti di cui all'Art. 9 del decreto legislativo n. 111/2004;

    9. orientamento al lavoro;

    10. formazione connessa ai servizi dei centri per l'impiego di cui all'Art. 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), per il reinserimento occupazionale dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;

    11. opere idrauliche, autorizzazioni idrauliche, concessioni di derivazione d'acqua, polizia idraulica e servizio di piena;

    12. verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche;

    13. ricezione delle denunce sulle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica;

    14. gestione delle aree naturali protette (SIC, ZPS, biotopi e riserve naturali), con eccezione dei parchi regionali;

    15. autorizzazioni all'immersione di materiali e al ripascimento delle fasce costiere.

    Titolo II
    RIORDINO DI FUNZIONI
    Capo I
    Riordino delle funzioni in materia di risorse agricole naturali,
    forestali e montagna

    Art. 7.

    Funzioni dei comuni

  12. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna i comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:

    1. rilascio della certificazione di ubicazione di azienda in zona di montagna, collinare, svantaggiata, depressa, ai sensi dell'Art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani);

    2. vidimazione dei registri carico-scarico di paste alimentari, ai sensi dell'Art. 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 aprile 2002 (disposizioni applicative Art. 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari);

    3. vidimazione dei registri dei produttori, trasportatori e trasformatori del latte, ai sensi dell'Art. 12 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003 (modalita' di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari);

    4. certificazioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali a favore della piccola proprieta' contadina, ai sensi dell'Art. 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604 (modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprieta' contadina).

    Art. 8. Conferimento di funzioni al comune di grado per la gestione della riserva naturale regionale della Valle Cavanata

  13. E' trasferita al comune di Grado la gestione della riserva naturale regionale della Valle Cavanata, istituita ai sensi dell'Art. 46 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall'Art. 9, comma 62, della legge regionale n. 3/2002, facente parte del sistema delle aree naturali protette del Friuli-Venezia Giulia.

  14. La gestione della riserva naturale regionale della Valle Cavanata e' finalizzata alla conservazione delle specie animali e vegetali, alla difesa e al ripristino degli ambienti naturali, alla ricerca scientifica e alla promozione della conoscenza dei valori naturalistici. La gestione persegue con priorita' il mantenimento e il miglioramento della diversita' biologica delle zone umide per gli uccelli acquatici, tenendo in particolare considerazione le specie migratrici. La gestione persegue gli obiettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).

  15. Il comune di Grado subentra nei rapporti di lavoro con il personale operaio addetto ai lavori di manutenzione della riserva naturale regionale della Valle Cavanata, assunto con contratto di diritto privato a tempo indeterminato ai sensi dell'Art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58 (norme sul personale dell'Azienda delle foreste della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1966, n. 7), come modificato dall'Art. 1 della legge regionale n. 8/1973.

    Art. 9.

    Funzioni delle province

  16. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le province esercitano le seguenti funzioni amministrative:

    1. autorizzazione all'acquisto di...

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