Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 giugno 2007 (della Regione Veneto) Turismo - Professioni - Guida turistica e accompagnatore turistico - Divieto di subordinazione ad autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e di requisiti di residenza - Libero esercizio per i titolari di laur...

Ricorso della Regione Veneto, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, on. dott. Giancarlo Galan, a cio' autorizzato con delibera della giunta regionale n. 1244 dell'8 maggio 2007, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, dall'avv. Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale e dall'avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri, 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, degli articoli 10, comma 4, e 13, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 8-bis e 8-ter della legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese" - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007, n. 77 - suppl. ord. n. 91/L -, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione nonche' del principio di leale collaborazione.

F a t t o

Con legge 2 aprile 2007, n. 40, e' stato convertito con modificazioni il decreto-legge n. 7 del 2007 recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese" (c.d. Bersani 2). Il decreto convertito prevede una pletora di disposizioni riferite a materie diverse, finalizzate, come dichiarato nelle premesse dell'intervento normativo d'urgenza, a rimuovere ostacoli allo sviluppo economico e ad adottare misure a garanzia dei diritti dei consumatori, nonche' a rendere piu' concorrenziali gli assetti dei mercato e favorire la crescita della competitivita' del sistema produttivo nazionale, in ossequio ai principi sanciti dalla normativa comunitaria.

In dettaglio, nell'ambito del Capo II concernente le misure urgenti per lo sviluppo imprenditoriale e la promozione della concorrenza, l'art. 10, rubricato "Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita' economiche", raccoglie specifiche norme volte a garantire la liberta' di concorrenza ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato.

Il comma 4 del citato articolo disciplina l'attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, disponendo che tali attivita' non possano essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto dei parametri numerici e dei requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Inoltre, il secondo periodo del medesimo comma dispone che ai titolari di laurea in lettere - con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia - o titolo equipollente non debba essere negato l'esercizio dell'attivita' di guida turistica, neppure subordinandolo allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, fatta salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.

Ancora, il quarto periodo dello stesso comma dispone che ai titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non possa essere negato l'esercizio dell'attivita' di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.

Nel proseguo del testo normativo in esame si osserva che l'art. 13 reca disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, introducendo, al comma 1, una modifica del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 (c.d. Riforma Moratti), finalizzata all'inserimento nel secondo ciclo di istruzione degli istituti tecnici e degli istituti professionali di cui all'art. 191, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado". Conseguentemente dal testo del d.lgs. n. 226 del 2005 viene espunta, mediante l'abrogazione espressa di alcune disposizioni, la previsione dei licei economici e tecnologici precedentemente previsti dalla "Riforma Moratti" in sostituzione degli istituti tecnici e degli istituti professionali.

Il comma 1-bis stabilisce il potenziamento ed il riordino degli istituti tecnici e professionali di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, destinati ad essere ascritti, per effetto della novella, nell'unica categoria di "istituti tecnici e professionali" ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Il comma 1-ter, inoltre, individua in uno o piu' regolamenti di spettanza del Ministro competente lo strumento asprimento normativo per il riordino sopra citato, con il quale disciplinare, tra l'altro, la riduzione degli attuali indirizzi, la scansione dei percorsi, la previsione di un monte ore delle lezioni sostenibile, la riorganizzazione delle materie di insegnamento.

Ed ancora, il comma 1-quater dell'articolo de quo nel fissare - al 31 luglio 2008 - il termine, peraltro ordinatorio, entro il quale i regolamenti di riordino devono essere adottati, modifica il d.lgs. n. 226 del 2005, differendo di un anno - dall'anno scolastico e formativo 2008-2009 all'anno successivo 2009-2010 -, la data di avvio dei nuovi percorsi liceali e degli istituti di istruzione e formazione.

Infine, i commi 8-bis e 8-ter apportano ulteriori significative modifiche al d.lgs. n. 226 del 2005, laddove esplicitamente sanciscono la soppressione, nell'intero testo di legge, di ogni riferimento ai licei economici e tecnologici ed escludono, dall'ambito applicativo delle abrogazioni espresse di cui all'art. 31, comma 2 del d.lgs. n. 226 del 2005, gli istituti tecnici e gli istituti professionali, che, conseguentemente, sono cosi' nuovamente introdotti nell'ordinamento quale ciclo ordinario di studi.

L'assetto normativo che scaturisce dalle disposizioni sopra indicate lede l'autonomia legislativa della regione con specifico riferimento alle materie di competenza regionale costituzionalmente garantite. Inoltre si lamenta la lesione del principio di leale collaborazione per l'assenza della ritenuta necessaria concertazione con la regione.

Attesa la non completa omogeneita' delle norme oggetto di censura, si ritiene, per ragioni di chiarezza espositiva, di analizzare partitamente ciascuno delle norme impugnate per meglio illustrare i profili di illegittimita' costituzionale denunciati.

D i r i t t o

  1. - Art. 10, comma 4, per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

    L'art. 10 della legge 2 aprile 2007, n. 40 nella volonta' di dettare "Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita' economiche", ha previsto, al comma 4, che: "Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dalle legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o altro titolo equipollente, l'esercizio dell'attivita' di guida turistica non puo' essere negato, ne' subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva le previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, localita' e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non puo' essere negato l'esercizio di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specfiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione, ne' abilitazione, sia essa generale o specifica".

    La disciplina stabilita dal legislatore statale viola l'autonomia legislativa riconosciuta alla regione in materia di turismo, nel cui ambito ricade la disciplina delle professioni turistiche.

    La materia "turismo", in quanto non contemplata tra quelle di competenza esclusiva dello Stato, o concorrente della regione, ai sensi, rispettivamente, dei commi secondo e terzo dell'art. 117 della Costituzione, appartiene sicuramente all'ambito di competenza legislativa residuale della regione, a termini del quarto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT