Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Regione Veneto - Istituzione dell'Istituto oncologico veneto - Consiglio di indirizzo e verifica (C.I.V.) - Nomina del presidente da parte del Presidente della Giunta regionale - Collegio sindacale - Nomina da parte del direttore generale tra i tre componenti designati...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7, della legge della Regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26 (Istituzione dell'Istituto oncologico veneto), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 27 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 7 marzo 2006 ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso consegnato all'ufficiale giudiziario competente per la notificazione il 25 febbraio 2006, notificato il successivo giorno 27 dello stesso mese e depositato in cancelleria il 7 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio della leale collaborazione istituzionale di cui agli artt. 117, 118, primo comma, e 120 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7, della legge della Regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26 (Istituzione dell'Istituto oncologico veneto).

    Il ricorrente premette che la materia degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) non trasformati in fondazioni e' stata esaminata da questa Corte nella sentenza n. 270 del 2005, nella quale e' stato chiarito che, pur non potendosi ricondurre la normativa relativa agli IRCCS alla potesta' legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost. (essendo tali istituti non enti nazionali, bensi' enti a mera rilevanza nazionale), tuttavia l'esigenza di garantire un'adeguata uniformita' al sistema e la tutela degli interessi unitari esistenti in materia giustifica l'attrazione allo Stato, in via di sussidiarieta', di funzioni che sono di competenza delle Regioni.

    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, pertanto, lo Stato sarebbe legittimamente intervenuto in materia di IRCCS con la legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e con il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), avocando a se' certi poteri, ma contemporaneamente prevedendo la necessita' di un'intesa con le Regioni, come risulterebbe dall'art. 5 del d.lgs. n. 288 del 2003, nella parte in cui questo rimette ad un atto di intesa, da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni, la determinazione delle "modalita' di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni", intesa raggiunta con l'accordo Stato-Regioni del 1° luglio 2004.

    Conseguentemente, secondo il ricorrente, in materia di IRCCS non trasformati in fondazioni, la potesta' legislativa regionale deve rispettare i principi fondamentali contenuti nel d.lgs. n. 288 del 2003 e nel relativo atto d'intesa, che del primo costituirebbe parte integrante, profilandosi altrimenti la violazione, per un verso, dell'art. 117, terzo comma, Cost. e, per altro verso, del principio della leale collaborazione istituzionale desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 117, 118, primo comma, e 120 della Costituzione.

    In particolare, i menzionati profili di illegittimita' costituzionale sarebbero ravvisabili nei commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 3.

    Il comma 3, nello stabilire che i componenti del consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto oncologico veneto sono nominati dal Consiglio regionale, senza prevedere alcuna designazione ministeriale, si porrebbe in contrasto con l'art. 2, comma 1, dell'atto di intesa del 1° luglio 2004, il quale prevede una diversa composizione di detto consiglio, statuendo che questo sia "composto da cinque membri, due dei quali nominati dal Ministro della salute e due dal presidente della regione ed il quinto, con funzioni di presidente, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione".

    Il comma 4, poi, disponendo che il presidente del consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto e' nominato dal Presidente della Giunta regionale tra i componenti del consiglio stesso, violerebbe l'art. 2, comma 1, dell'atto di intesa, il quale invece prevede che esso sia nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione.

    Il comma 5, che statuisce che il presidente del collegio sindacale dell'Istituto e' nominato dal direttore generale tra i tre componenti designati dal Consiglio regionale, confliggerebbe con l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 288 del 2003, il quale dispone che il presidente venga eletto dai sindaci all'atto della prima seduta.

    Il comma 6, nello stabilire che l'incarico di direttore scientifico dell'Istituto non puo' essere rinnovato per piu' di una volta consecutiva, sarebbe anch'esso illegittimo, violando l'art. 3, comma 5, dell'atto di intesa, il quale non pone alcuna limitazione alla possibilita' di rinnovo del suddetto incarico.

    Infine, il comma 7, che prevede che, sino alla data di insediamento degli organi ordinari di amministrazione, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario incaricato dell'amministrazione dell'Istituto, si porrebbe in...

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