Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale - Previsione dell'assoggettamento al nuovo 'rito societario' introdotta con decreto legislativo n. 30/2005, recante il codic...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nonche' degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), promosso con ordinanza del 12 aprile 2006 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Sterilfarma s.r.l. e Belmont s.r.l., iscritta al n. 536 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 21 marzo 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, con ordinanza del 12 aprile 2006, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nonche' degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza).

  2. - Il rimettente premette che la controversia sottoposta al suo giudizio concerne una domanda di accertamento della contraffazione di un marchio registrato e di atti di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprieta' industriale, riservata alla cognizione della sezione specializzata in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).

    Inoltre, espone che, in virtu' dell'art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005, "nei procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale e di concorrenza sleale [...] ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate [...] si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III" del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366) e, quindi, il giudizio principale, tenuto conto della data di entrata in vigore del codice della proprieta' industriale ex art. 245, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005, e' disciplinato dalle norme che regolano il cosiddetto rito societario.

    2.1. - L'art. 16 della legge n. 273 del 2002 ha delegato il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi diretti ad assicurare una piu' rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari nelle materie ivi indicate, anche mediante l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale.

    Secondo il giudice a quo, la delega, esercitata con l'emanazione del d.lgs. n. 168 del 2003, e' anche scaduta ed ha realizzato, dunque esaurito, i suoi effetti. Inoltre, poiche' detto decreto legislativo non conteneva norme di carattere processuale, fatta eccezione per quelle in tema di collegialita' dell'organo decidente e di attribuzioni del presidente della sezione, alle controversie devolute alle sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale (infra, sezioni specializzate) sarebbero state applicabili le norme del codice di procedura civile che disciplinano il rito ordinario.

    Sotto un primo profilo, il rimettente deduce che il d.lgs. n. 30 del 2005 e' stato emanato in virtu' della delega prevista dall'art. 15 della legge n. 273 del 2002, il quale non costituirebbe adeguata base giuridica dell'art. 134, comma 1, del decreto delegato. L'art. 15 ha, invero, ad oggetto "il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale", allo scopo di realizzare una "ripartizione della materia per settori omogenei e[d il] coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica" (comma 1, lettera a), anche al fine dello "adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria" (comma 1, lettera...

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