Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorsi delle Regioni e delle Province autonome avverso norme della legge finanziaria 2006 - Riunione dei giudizi ai fini della trattazione congiunta di questioni analoghe - Riserva di separate pronunce sulle altre. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 282, 283, 284 e 409. San...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 282, 283, 284 e 409 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificati il 24 e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 2, il 3 e il 4 marzo 2006 ed iscritti ai numeri 33, 39, 40 e 41 del registro ricorsi 2006;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna e per la Provincia autonoma di Trento, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e gli avvocati dello Stato Franco Favara e Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 24 febbraio 2006 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 2 marzo (iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2006), la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il successivo 3 marzo (iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2006), la Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il successivo 3 marzo (iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2006), la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il successivo 4 marzo (iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2006), nel promuovere questioni di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), hanno impugnato, tra l'altro, l'art. 1, commi 282, 283, 284 e 409 della suddetta legge.

    In particolare le Province autonome hanno impugnato entrambe l'art. 1, commi 282, 283 e 284; la sola Provincia di Bolzano ha ritenuto costituzionalmente illegittimo anche il comma 409; le Regioni ricorrenti sospettano di illegittimita' costituzionale i soli commi 283 e 284 del suddetto art. 1.

  2. - Un primo gruppo di censure, prospettate da entrambe le Province autonome, riguarda l'art. 1, comma 282, nella parte in cui stabilisce il divieto della sospensione delle attivita' di prenotazione delle prestazioni, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e prevede che, nel disciplinare i casi in cui la suddetta sospensione sia legata a motivi tecnici, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono sentire le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti.

    Tali disposizioni, in quanto norme di dettaglio, violerebbero gli artt. 9, numero 10; 16; 31; 49; 54, numeri 1, 2 e 3; 55, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonche' sia l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita), sia l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento).

    La sola Provincia autonoma di Bolzano ha, inoltre, impugnato la disposizione contenuta nel medesimo comma 282, relativamente alla previsione dell'obbligo di informazione semestrale da rendere al Ministero della salute, ritenuto lesivo dell'art. 4, comma 1, del citato d.lgs. n. 266 del 1992.

    2.2. - Le norme sospettate di illegittimita' costituzionale, secondo le ricorrenti, non potrebbero trovare fondamento nella potesta' legislativa dello Stato, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in quanto quest'ultimo non sarebbe applicabile alle Province autonome, ne' le norme stesse esprimerebbero principi fondamentali della legislazione statale o disposizioni fondamentali delle riforme economico-sociali.

  3. - Un secondo gruppo di censure, comuni a tutti i ricorsi, sia pure prospettate in riferimento a distinti parametri, attiene al sistema sanzionatorio delineato dall'art. 1, commi 283 e 284, in relazione alla violazione del divieto di sospendere le attivita' di prenotazione, nonche' ai compiti affidati alla Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni.

    Le disposizioni ora richiamate stabiliscono, in particolare, che la predetta Commissione e' incaricata di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative, previste dal successivo comma 284 e che devono essere applicate dalle Regioni e dalle Province autonome. Alla medesima Commissione sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri concernente la priorita' di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni mediche, nonche' di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale.

    In ordine a tali disposizioni le Province ricorrenti prospettano la violazione delle loro competenze in materia di personale degli enti sanitari e di assistenza sanitaria e ospedaliera (artt. 8, numero 1; 9, numero 10; 16 dello statuto di autonomia; art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975), rispetto alle quali la disciplina delle suddette sanzioni amministrative sarebbe accessoria, nonche' la violazione degli artt. 3 e 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, del principio di legalita' delle sanzioni amministrative e dell'art. 117, sesto comma, Cost. - invocato anche ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che reca "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" -, non potendosi, inoltre, ravvisare i presupposti per l'applicazione del principio di sussidiarieta' ai sensi dell' art. 118, primo comma, Cost.

  4. - La Provincia autonoma di Bolzano prospetta, in particolare, due distinti profili di illegittimita' costituzionale del censurato comma 283, da un lato per la parte in cui si demandano alla suddetta Commissione competenze in materia di formazione e addestramento professionale, in quanto riservate alle prerogative provinciali dall'art. 8, numero 29, dello statuto di autonomia, e, dall'altro, in quanto il compito di predisporre le linee-guida in ordine all'appropriatezza delle prestazioni e ai controlli sull'appropriatezza delle prescrizioni sarebbe lesivo delle attribuzioni provinciali in tema di assistenza sanitaria ed ospedaliera, tanto piu' che le relative disposizioni dovrebbero essere adottate, nella specie, con atto non avente natura legislativa.

  5. - In via subordinata, la sola Provincia autonoma di Trento chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale del medesimo art. 1, comma 283, nella parte in cui non prevede che detta Commissione sia istituita, e i suoi componenti siano nominati, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.

  6. - Sempre in riferimento al sistema sanzionatorio delineato nei commi 283 e 284, la Regione Emilia-Romagna, con il suo ricorso, prospetta la lesione degli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118, primo comma, Cost., nonche' del principio di leale collaborazione.

    La Regione Friuli-Venezia Giulia, a sua volta, denuncia la lesione dell'art. 5, numero 15 (recte: numero 16), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), degli artt. 117, sesto comma e 118, primo comma, Cost. - anche ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 -, nonche' del medesimo principio di leale collaborazione.

  7. - Un terzo gruppo di censure investe l'art. 1, comma 409, il quale e' impugnato dalla sola Provincia autonoma di Bolzano in quanto esso integrerebbe una disciplina di dettaglio lesiva delle proprie competenze in merito all'ordinamento degli uffici provinciali ed alla materia igiene e sanita', assistenza sanitaria e ospedaliera, nonche' dell'attribuzione alla Provincia di quote delle entrate tributarie statali (artt. 8, numero 1; 9, numero 10; 16 e 75 dello statuto di autonomia e art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975).

    7.1. - Il citato comma 409, innanzitutto, prevede che sia istituito un repertorio generale dei dispositivi medici, approvato con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le Regioni e le Province autonome sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni. In base al combinato disposto di cui alle lettere a) e b) del comma 409, l'iscrizione nel suddetto repertorio costituisce conditio sine qua non affinche' il dispositivo medico possa essere acquistato, utilizzato o dispensato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e, dunque, anche nelle due province ricorrenti.

    La Provincia autonoma di Bolzano ritiene che tale normativa, proprio perche' di dettaglio, violerebbe l'art. 9, numero 10, dello statuto di autonomia, in quanto il legislatore statale, nella materia "igiene e sanita", puo' intervenire solo mediante norme...

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