Sentenza nº 151 da Constitutional Court (Italy), 21 Aprile 2011

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione21 Aprile 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 151

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo MADDALENA Presidente

- Alfio FINOCCHIARO Giudice

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 8, comma 4, 11, commi 1 e 2, 22, comma 6, e 33, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6 (Legge di tutela della natura e altre disposizioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 26 luglio 2010, depositato in cancelleria il 5 agosto 2010 ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell’udienza pubblica del 5 aprile 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi l’avvocato dello Stato Vittorio Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con ricorso spedito per la notifica il 26 luglio 2010 e depositato il successivo 5 agosto, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 8, comma 4, 11, commi 1 e 2, 22, comma 6, e 33, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6 (Legge di tutela della natura e altre disposizioni), per violazione degli artt. 117, primo comma, secondo comma, lettera s), terzo e quinto comma, della Costituzione, nonché dell’art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

    Preliminarmente, dopo aver rilevato che la legge provinciale impugnata contiene disposizioni a tutela degli animali selvatici, delle piante a diffusione spontanea, dei loro habitat, nonché dei fossili e dei minerali, la difesa dello Stato evidenzia che gli ambiti di potestà legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano riguardano la caccia e i parchi per la protezione della flora e della fauna, previsti dall’art. 8, primo comma, numeri 15) e 16), del d.P.R. n. 670 del 1972. Diversamente, «la potestà di disciplinare l’ambiente nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato» dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nel quale sono affiancate le nozioni di ambiente e di ecosistema, come ampiamente confermato dalla giurisprudenza costituzionale (è richiamata la sentenza n. 378 del 2007). Spetterebbe pertanto allo Stato disciplinare l’ambiente, inteso quale entità organica, dettando norme di tutela che hanno ad oggetto «il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto».

    Il ricorrente prosegue sottolineando che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto (sono richiamate le sentenze n. 210 del 1987 e n. 151 del 1986 della Corte costituzionale), e deve garantire un elevato livello di tutela, secondo le prescrizioni del diritto comunitario. Da ciò discenderebbe che tale disciplina unitaria non possa essere derogata da altre normative di settore, e che la stessa prevalga sulle discipline dettate dalle Regioni e dalle Province autonome, «in materie di propria competenza, ed in riferimento ad altri interessi», costituendo un limite all’esercizio della potestà legislativa dei predetti enti territoriali (è richiamata la sentenza n. 380 del 2007 della Corte costituzionale).

    In particolare, l’esercizio dell’attività venatoria sarebbe ricompreso nella nozione di ambiente e di ecosistema, dal momento che tale attività incide sulla tutela della fauna e, conseguentemente, sull’equilibrio dell’ecosistema. Ne deriva che la Provincia autonoma di Bolzano, anche quando esercita la propria competenza in materia di caccia, sarebbe tenuta a rispettare gli standard minimi ed uniformi di tutela fissati dal legislatore nazionale, nonché la normativa comunitaria di riferimento (direttive 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del 21 maggio 1992, cd. direttiva Habitat), secondo il disposto dell’art. 8, primo comma, dello statuto speciale, e dell’art. 117, primo comma, Cost.

    Prima di descrivere le singole censure, la difesa statale evidenzia come, più in generale, alcune disposizioni della legge provinciale n. 6 del 2010, oggetto di impugnazione, non rispettino i vincoli posti dall’art. 8, primo comma, dello statuto speciale, risultando invasive della competenza statale esclusiva in materia di ambiente, poiché non recano i necessari richiami alla normativa statale di settore, e precisamente alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). Tale mancato richiamo renderebbe «non univocamente interpretabili le disposizioni riguardanti le azioni, le specie e i luoghi oggetto delle previste attività di tutela e conservazione» della flora e della fauna selvatiche.

    1.1. – Nel merito delle singole censure, il ricorrente ritiene che l’art. 4 della legge prov. Bolzano n. 6 del 2010, rubricato «Specie animali integralmente tutelate», contrasti con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché con gli artt. 8, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972 e 117, primo comma, Cost. Infatti, nella norma in questione, sarebbero utilizzate «nozioni non coincidenti» con quelle di «specie protette e particolarmente protette» presenti nella normativa statale e comunitaria (direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e relative norme statali di recepimento).

    1.2. – L’art. 8, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 6 del 2010 si porrebbe in contrasto, invece, con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e con il richiamato parametro statutario.

    La disposizione impugnata prevede che «I proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari e le persone con loro conviventi possono raccogliere senza limitazioni, sui fondi di cui dispongono, i funghi e le specie vegetali parzialmente protette», senza tenere conto del limite quantitativo giornaliero di tre chilogrammi di funghi a persona, stabilito dall’art. 4, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), da ritenersi standard minimo, inderogabile, a protezione dell’ecosistema.

    1.3. – È oggetto di censura anche l’art. 11, commi 1 e 2, della legge prov. Bolzano n. 6 del 2010, che interviene in materia di «deroghe» ai divieti fissati dalle disposizioni di cui agli artt. 4, comma 5, e 7, comma 4, della medesima legge provinciale, a tutela rispettivamente delle specie animali e vegetali «integralmente protette». In particolare, la disposizione contenuta nel comma 1 attribuisce il potere di concessione delle suddette deroghe al dirigente della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio e quella contenuta nel comma 2 prevede che il predetto dirigente trasmetta «ogni due anni alle autorità nazionali competenti una relazione riguardante le deroghe concesse ai sensi del comma 1».

    Secondo la difesa dello Stato la previsione contenuta nel comma 1 si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera s), Cost., 8 del d.P.R. n. 670 del 1972 e 117, primo comma, Cost., in quanto difforme da quella contenuta nell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 357 del 1997, secondo cui le deroghe ai divieti che tutelano le specie, animali e vegetali, riferibili all’allegato IV alla direttiva 92/43/CEE, ovvero all’allegato D al citato regolamento, devono essere in ogni caso autorizzate dal Ministero dell’ambiente.

    L’Avvocatura generale evidenzia come la gestione delle deroghe al prelievo debba avvenire a livello statale in ragione della diffusione frammentata, sul territorio nazionale, della popolazione di alcune tra le specie elencate negli allegati sopra richiamati, sicché soltanto la valutazione della situazione complessiva al momento della autorizzazione delle deroghe garantisce la conservazione di tali specie.

    Quanto alla previsione contenuta nel comma 2, il ricorrente ne rileva il contrasto con gli stessi parametri sopra richiamati, nella parte in cui non prevede che la relazione periodica riguardante le deroghe concesse in ambito provinciale sia corredata dei dati richiesti dall’art. 16 della direttiva 92/43/CEE in riferimento alla relazione biennale, avente ad oggetto le deroghe concesse, che gli Stati membri sono tenuti ad inviare alla Commissione europea.

    1.4. – è impugnato altresì l’art. 22, comma 6, della legge prov. Bolzano n. 6 del 2010, riguardante la disciplina della valutazione d’incidenza dei piani e progetti che possano avere ricadute sul sito Natura 2000, istituito dall’art. 4 della direttiva 92/43/CEE. La previsione denunciata prevede specificamente che, in caso di approvazione di piani o progetti che abbiano incidenza sul sito indicato o sulla sua conservazione, i provvedimenti di approvazione dispongano «le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000, di cui è data comunicazione alla Commissione europea».

    L’Avvocatura generale evidenzia come, ai sensi degli artt. 5, comma 9, 10 e 13 del d.P.R. n. 357 del 1997, richiamati quali norme interposte, le comunicazioni alla predetta Commissione debbano avvenire per il tramite del Ministero dell’ambiente. In tal senso si sarebbe espressa anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 378 del 2007, sulla base del principio sancito dall’art. 117, terzo e quinto comma, Cost., che...

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