Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 66

del 22 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, e successive modifiche e integrazioni, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori degli ecosistemi e della loro rilevanza per l'economia delle zone montane. Con la presente legge la Regione intende:

    a) salvaguardare la salute dei cittadini;

    b) conservare negli ecosistemi vegetali il ruolo fondamentale dei funghi tutelandone la propagazione;

    c) evitare gli effetti negativi conseguenti al prelievo e alla distruzione delle specie per l'eccessivo impatto antropico;

    d) assicurare la valorizzazione delle risorse naturali.

    Art. 2.

    Limiti di raccolta

  2. La raccolta giornaliera pro capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo e' determinata complessivamente in 3 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti, fatti salvi i diritti dei cittadini che effettuano la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito ai sensi dell'Art. 6, comma 1, dei proprietari dei boschi e dei terreni, se soggetti privati di cui all'Art. 7, comma 4, nonche' i diritti di uso civico riconosciuti alle comunita' locali.

  3. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti:

    a) Amanita caesarea (ovolo buono): cm 4;

    b) Boletus diluissi e relativo gruppo (porcino): cm. 4;

    c) Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm. 3;

    d) Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm 3;

    e) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo): cm 5.

  4. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario e' vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso.

  5. La raccolta di funghi epigei spontanei non inseriti nell'elenco delle specie di cui e' autorizzata la raccolta, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, e' consentita solo per scopi didattici e di studio nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varieta'.

    Art. 3.

    Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei

  6. La raccolta dei funghi epigei spontanei e' subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta, rilasciato dalla Provincia, valido sull'intero territorio regionale.

  7. Il tesserino, personale e non cedibile, viene rilasciato a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di eta', su richiesta dell'interessato, controfirmata, se minorenne, dall'esercente la patria potesta'. La richiesta va corredata da:

    a) attestato di idoneita' alla raccolta di cui all'Art. 4;

    b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;

    c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'Art. 5.

  8. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista dall'Art. 6, comma 1, devono presentare come ulteriore documentazione, rispetto a quanto previsto al comma 2:

    a) certificato attestante l'appartenenza alle categorie di cui all'Art. 6 comma 1;

    b) autocertificazione del proprio reddito annuale riferito all'anno precedente la richiesta;

    c) documentazione fiscale di vendita funghi riferito all'anno precedente la richiesta.

  9. Il tesserino, predisposto dalle Province, e' conforme ad un modello unico regionale. determinato dalla direzione regionale agricoltura ed ha validita' quinquennale, decorrente dalla data di rilascio.

  10. Il tesserino deve contenere:

    a) numerazione progressiva;

    b) data di rilascio;

    e) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;

    d) spazi per i versamenti annuali e l'eventuale indicazione del godimento dell'agevolazione di cui all'Art. 6, comma 1;

    e) spazio per eventuali annotazioni;

    f) gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare.

  11. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, la provincia provvede al rilascio del tesserino o alla comunicazione della reiezione della domanda.

  12. Il tesserino e' rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione di visto da parte della provincia competente, previa esibizione della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'Art. 5.

  13. Chiunque sia in possesso di piu' di un tesserino e' perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve inoltrare richiesta all'ente competente dimostrando di aver provveduto alla denuncia alla polizia giudiziaria.

  14. Ai minori di armi quattordici e' consentita la raccolta, purche' accompagnati da persona munita di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito.

  15. I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del tesserino, sono esclusi dal conseguimento dell'idoneita' alla raccolta.

  16. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'Art. 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

    Art. 4.

    Attestato di idoneita' alla raccolta

  17. Il candidato per conseguire l'attestato di idoneita' alla raccolta deve frequentare, per almeno 12 ore, un corso di micologia della durata di almeno 16 ore.

  18. Per i candidati impossibilitati a frequentare il corso e' concesso di acquisire, comunque, l'idoneita' alla raccolta previo superamento di un test di verifica, da effettuarsi nell'ambito dei corsi di cui al comma 1.

  19. A richiesta del candidato, qualora sussistano motivi ragionevolmente validi, e' possibile effettuare il test oralmente in presenza di un micologo docente del corso.

  20. I corsi, proposti dalle organizzazioni di cui all'Art. 18, devono essere autorizzati dalla Provincia, previa istanza che deve pervenire centoventi giorni prima dell'inizio del corso.

  21. Possono essere rilasciati permessi permanenti in deroga alla legge per documentati motivi di ricerca scientifica istituzionale su richiesta, inoltrata dal responsabile legale dell'ente di appartenenza degli interessati, al Presidente della giunta regionale.

  22. I corsi si svolgono secondo un programma conforme alle disposizioni statali di cui alla legge n. 352/1993, tenuti da uno o piu' micologi iscritti al Registro nazionale micologi.

  23. Ai fini del rinnovo del tesserino di cui all'Art. 3, i raccoglitori di funghi hanno l'obbligo di frequentare con cadenza almeno quinquennale i corsi di cui al comma 1, al fine dell'aggiornamento delle conoscenze micologiche.

    Art. 5.

    Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei

  24. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla provincia di competenza, di un contributo annuale di euro 30.

  25. Il versamento e il periodo di validita' annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione.

  26. Il contributo di cui al comma 1 non e' dovuto qualora non si eserciti l'attivita' di raccolta dei funghi durante l'anno.

  27. Il contributo di cui al comma i non e' dovuto dai micologi iscritti al Registro nazionale, previa richiesta di esonero presentata...

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