Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della

Sardegna - Parti I e II n. 16 del 23 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione, finalita' e natura giuridica dell'Agenzia

  1. La presente legge istituisce l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna, di seguito denominata ARPAS o agenzia, in attuazione dell'Art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento e provvede alla riorganizzazione delle strutture preposte ai controlli ambientali e alla promozione e prevenzione della salute collettiva.

  2. L'attivita' dell'ARPAS e' funzionale al perseguimento dell'obiettivo regionale di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela e promozione della qualita' degli ecosistemi naturali e antropizzati, con particolare attenzione a quelli agricoli, ed e' finalizzata:

    1. al conseguimento della massima efficacia nella previsione, prevenzione e rimozione dei fattori di degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana e sull'ambiente, attraverso il monitoraggio, l'analisi e la previsione dell'evoluzione delle componenti ambientali;

    2. a fornire assistenza, consulenza tecnico-scientifica ed altre attivita' di supporto alla Regione, agli enti locali ed agli altri enti pubblici ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della programmazione dell'uso del territorio e dell'ambiente, della promozione e prevenzione della salute collettiva e del controllo ambientale.

  3. L'ARPAS ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale; e' costituita con decreto del Presidente della Regione ed e' sottoposta agli indirizzi, alla vigilanza ed al controllo della giunta regionale.

  4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' fatto divieto alla Regione, agli enti locali ed alle aziende sanitarie locali di mantenere o istituire servizi, uffici, unita' operative e strutture tecniche e di laboratorio con compiti analoghi a quelli dell'Agenzia.

    Art. 2.

    F u n z i o n i

  5. L'ARPAS esercita le funzioni di interesse regionale di cui all'Art. 1 del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito dalla legge n. 61 del 1994, e a tal fine provvede:

    1. allo studio, analisi e controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, della riduzione o della eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, elettromagnetico, radioattivo, da rifiuti solidi e liquidi, dei rischi di incidenti rilevanti;

    2. allo studio, analisi e controllo sull'igiene dell'ambiente e allo studio, analisi e controllo dei fattori geologici, metereologici, idrologici, nivologici e sismici, nonche' allo studio, analisi e controllo dei processi di trasformazione antropica, ai fini della previsione e prevenzione dei rischi naturali e della tutela dell'ambiente; all'organizzazione e alla realizzazione della cartografia geologica di stato;

    3. all'organizzazione ed alla gestione del sistema informativo ambientale regionale e, in tale ambito, alla raccolta sistematica, alla validazione, all'elaborazione e alla massima divulgazione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e della protezione ambientale e territoriale;

    4. alla realizzazione ed alla gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra ambiente e salute delle popolazioni;

    5. all'assistenza tecnico-scientifica agli enti competenti in materia ambientale, territoriale, agricola, industriale, infrastrutturale e nelle altre attivita' economiche e sociali che producono un impatto con l'ambiente, nonche' agli enti di prevenzione e di protezione civile, per l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza, e per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale e sanitaria;

    6. a fornire il necessario supporto tecnico-scientifico agli uffici competenti per le attivita' istruttorie relative agli studi di valutazione di impatto ambientale (VIA), alla valutazione ambientale strategica (VAS), al rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (IPPC), alla determinazione del danno ambientale;

    7. alla promozione ed allo sviluppo della ricerca di base, al fine di una piu' completa conoscenza dell'ambiente e dei processi che lo governano, applicata agli elementi dell'ambiente fisico, ai fenomeni di inquinamento, ai fenomeni atmosferici intensi e potenzialmente dannosi per l'ambiente, alle condizioni generali e di rischio, al corretto utilizzo delle risorse naturali e alle forme di tutela degli ecosistemi naturali e alla gestione sostenibile dei sistemi agricoli, al monitoraggio e tutela della biodiversita' e della Carta della natura;

    8. allo studio, all'analisi, alla promozione ed alla diffusione delle tecnologie e dei sistemi di gestione ambientalmente compatibili, dei prodotti e dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, dei sistemi e delle tecnologie di recupero e bonifica ambientale, anche tramite l'attivazione di programmi di assistenza tecnica al sistema delle imprese e alla promozione di indagini epidemiologiche ambientali;

    9. alla verifica e controllo di progetti di interventi sull'ambiente;

    10. alla formulazione agli enti pubblici di proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico e le forme alternative di produzione energetica;

    11. all'elaborazione ed alla promozione di programmi di informazione, di educazione ambientale e di formazione e aggiornamento del personale degli enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale;

    12. alla collaborazione, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con l'Agenzia europea dell'ambiente (AFA) e con altri enti ed istituzioni nazionali, comunitari e internazionali operanti nel settore della prevenzione collettiva e del controllo ambientale;

    13. alla collaborazione con centri di ricerca d'eccellenza, universitari e non, con sede in Sardegna e di rilievo nazionale ed internazionale, a partire dal Centro di ricerca internazionale contro la desertificazione NRD-UNISS;

    14. alla collaborazione con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza e alla costituzione del Centro funzionale regionale della protezione civile, di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

    15. alla gestione operativa del Centro funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, di cui al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito dalla legge n. 267 del 1998, ed alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004;

    16. alla segnalazione alle autorita' competenti delle violazioni in materia ambientale;

    17. alla redazione di un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente in Sardegna;

    18. ad ogni altro adempimento derivante da successive norme di attuazione della presente legge;

    19. all'esercizio delle competenze del Servizio geologico regionale, in linea con quanto previsto dall'APAT e dal Servizio geologico nazionale - Dipartimento difesa del suolo.

  6. In particolare, in relazione alle funzioni di cui al comma 1, l'ARPAS deve:

    1. effettuare sopralluoghi, ispezioni, rilievi, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento in loco, al fine di una completa caratterizzazione dell'ambiente e del territorio;

    2. effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;

    3. procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso ad altre banche dati pubbliche;

    4. formulare modelli di simulazione per la definizione di modalita' di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali ed alle situazioni derivanti da processi naturali o indotti dalle attivita' antropiche;

    5. effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attivita' connesse all'uso dell'energia nucleare e in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici;

    6. garantire l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche nei campi di competenza dell'ARPAS, a livello nazionale ed internazionale;

    7. gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della Regione, i radar meteorologici, i modelli meteoclimatici e svolgere attivita' finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e climatologiche;

    8. fornire qualsiasi altra attivita' connessa alle competenze in materia di promozione e prevenzione della salute collettiva e di controllo ambientale;

    9. garantire ogni altra attivita' necessaria al raggiungimento degli scopi istituzionali.

  7. L' ARPAS garantisce un sistema di pronta reperibilita' per interventi tesi a fronteggiare situazioni di emergenza, anche a supporto delle attivita' di protezione civile.

  8. Le attivita' di cui alle lettere e) e d) del comma 1 sono svolte secondo metodologie concordate e condivise con gli organismi di livello nazionale e comunitario competenti in materia e secondo protocolli operativi uniformi.

  9. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative spettanti, in base alla legislazione vigente, al Servizio sanitario regionale in materia di igiene e sanita' pubblica, di servizi veterinari e di prevenzione, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui...

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