Modifiche alla legge regionale 1? luglio 1999, n. 36 (disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura.
10 agosto 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche all'Art. 5 della legge regionale n. 36/1999
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Il comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale 1° luglio 1999, n. 36 (disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura) e' sostituito dal seguente:
2. Al fine della tutela della risorsa idrica si rinvia a quanto disciplinato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/1983/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano), dalla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) nonche' dagli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
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Art. 2.
Modifiche all'Art. 6 della legge regionale n. 36/1999
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Il comma 1 dell'Art. 6 della legge regionale n. 36/1999 e' sostituito dal seguente:
1. Per scopi non agricoli e' consentito il solo impiego di prodotti non appartenenti alle classi molto tossici, tossici e nocivi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi) e che non rientrino fra le sostanze di cui all'allegato 2 della presente legge.
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Art. 3.
Sostituzione dell'Art. 7 della legge regionale n. 36/1999
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L'Art. 7 della legge regionale n. 36/1999 e' sostituito dal seguente:
Art. 7 (Macchine irroratrici). - 1. Le macchine irroratrici per la distribuzione dei diserbanti, dette barre, sono sottoposte a controllo diagnostico e taratura, al fine di garantire il contenimento dell'effetto deriva, la minima dispersione dei prodotti impiegati e la corretta distribuzione dei principi attivi.
2. Il controllo diagnostico e la taratura sono effettuate da officine abilitate aventi i requisiti definiti dal regolamento di attuazione del presente articolo.
3. L'abilitazione alle officine che effettuano il controllo diagnostico delle macchine irroratrici di cui al comma 1 e' rilasciata dall'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione del settore agricolo e forestale (ARSIA).
4. Con il regolamento di cui al comma 2 sono definiti:
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