Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Ridefinizione di principi, funzioni, compiti e finalita' di protezione civile - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della potesta' legislativa statale concorrente - O...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 4, 20, 23 e 24 della legge della Regione Emilia-Romagna del 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di protezione civile), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'8 aprile 2005, depositato in cancelleria il 13 aprile 2005 ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2006 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato l'8 aprile 2005 e depositato il successivo 13 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale gli articoli 1, 2, 4, 20, 23 e 24 della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di protezione civile).

    L'art. 1, commi 1, 2 e 3, e' censurato in quanto - ridefinendo principi, funzioni, compiti e finalita' di protezione civile - invaderebbe la competenza dello Stato cui e' demandata, nella materia concorrente in argomento (ex art. 117, terzo comma, della Costituzione), la determinazione dei principi fondamentali da definirsi in maniera unitaria a livello nazionale.

    Il comma 2 del medesimo art. 1 - secondo cui "all'espletamento delle attivita' di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i comuni, le comunita' montane, le Unioni di comuni e le altre forme associative" - e' impugnato anche per contrasto con l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., che, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, legittima l'attribuzione di funzioni amministrative in capo allo Stato ove occorra assicurarne l'esercizio unitario.

    Inoltre l'art. 1 e' impugnato in quanto: (a) riformula il principio fondamentale gia' codificato dalla normativa di principio statale ed esclude dal concorso alle attivita' di protezione civile alcune categorie di soggetti (cittadini, ordini e collegi professionali), cosi' violando l'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, conseguentemente, l'art. 117, terzo comma, nonche' l'art. 118, ultimo comma, Cost; (b) impone che il concorso operativo e la collaborazione nelle attivita' di protezione civile delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici avvenga previa intesa, in contrasto con quanto dispone l'art. 5, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401, secondo cui l'attivita' tecnico-operativa dello Stato diretta ad assicurare i primi interventi e' effettuata in raccordo con le Regioni; (c) limita la salvaguardia dell'incolumita' esclusivamente ai cittadini, escludendo dal novero dei soggetti tutelabili coloro che cittadini non sono, cosi' violando non solo i principi fondamentali della materia, ma anche quelli previsti dalla Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (ex art. 117, primo comma, Cost.) in tema di tutela dell'integrita' della vita.

    L'art. 2 e' censurato alla luce del richiamato "principio unitario", sotto il profilo che esso - definendo gli eventi calamitosi sulla base dell'organo competente ad intervenire piuttosto che in relazione ai parametri dell'intensita' e dell'estensione del fenomeno (come previsto dall'art. 2 della citata legge n. 225 del 1992) - configura sistemi differenziati di intervento regionale suscettibili di inficiare sia il principio di uguaglianza, sia l'azione statale per i casi calamitosi che travalicano i confini del territorio della singola Regione.

    Anche l'art. 4, comma 1, e' censurato sotto il profilo della "garanzia di unitarieta' del sistema", in quanto - rimettendo alla Regione "l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale" - viola l'art. 7, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo cui lo Stato, in attuazione dell'art. 118, primo comma, Cost., puo' attribuire a se stesso quelle funzioni amministrative delle quali occorra garantire l'unitarieta' di esercizio.

    A sua volta l'art. 20, che istituisce l'Agenzia regionale di protezione civile, e' impugnato "per contrasto con i gia' richiamati principi costituzionali", poiche' attribuisce rilevanti funzioni di protezione civile - quali la gestione del volontariato, l'emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme, la predisposizione del programma di previsione e prevenzione, la pianificazione di emergenza, la presidenza del Comitato operativo regionale, la partecipazione alla Commissione regionale per la previsione e per la prevenzione dei grandi rischi - ad un Ente pubblico dotato di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile.

    In particolare, secondo il ricorrente, il comma 2, lettera f), dello stesso art. 20 - che consente all'Agenzia regionale di protezione civile di emettere avvisi di attenzione, pre-allarme ed allarme - contrasta con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004.

    L'art. 23 - che istituisce il Comitato operativo regionale per l'emergenza, operativo anche per i casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della stessa legge regionale - e' denunciato per violazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992, che invece rimette allo Stato l'intervento nei casi di calamita' piu' gravi.

    Inoltre il ricorrente ritiene che lo stesso articolo, istituendo la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi: (a) determina inutili duplicazioni di funzioni con quelle che la Commissione statale per la previsione e per la prevenzione dei grandi rischi svolge sull'intero territorio nazionale (ai sensi dell'art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater del decreto-legge n. 343 del 2001 e degli articoli 7 e 9 della legge n. 225 del 1992), nell'ambito del potere di coordinamento, anche scientifico, attribuito in via esclusiva allo Stato nella materia della protezione civile (art. 5 del citato decreto-legge n. 343 del 2001, art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112); b) viola gli articoli 107, lettera f), punto 1), e 108, lettera a), punto 1), del medesimo d.lgs. n. 112 del 1998, i quali stabiliscono, rispettivamente, che lo Stato mantenga la funzione di definizione degli "indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio" e che la Regione provveda "alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali".

    La stessa norma, poi - affidando al suddetto Comitato (e in particolare al suo Presidente il direttore dell'Agenzia regionale) e alla Commissione il coordinamento tecnico degli interventi nella fase emergenziale - violerebbe l'art. 5 del decreto-legge n. 343 del 2001 e l'art. 107 del d.lgs. n. 112 del 1998...

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