Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 - Linee elettriche. Approvazione modifica.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2006)
IL PRESIDENTE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Vista la legge 28 giugno 1986, n. 339, «Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne»;
Vista la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, «Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico»;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1988 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne»;
Vista la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'Art. 20 della legge n. 741/1981»;
Visti il decreto del Presidente della giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres. con il quale e' stato approvato il «Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 27/1988 "Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'Art. 20 della legge n. 741/1981"», nonche' il decreto del Presidente della regione 15 ottobre 2004, n. 0335/Pres., che ha apportato modifiche ed integrazioni al Regolamento medesimo;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese»;
Vista la legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 «Disposizioni in materia di energia»;
Visto il decreto 21 ottobre 2003 «Disposizioni attuative dell'Art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»»;
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni con il quale e' stato approvato il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali;
Premesso che:
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