LEGGE 28 giugno 1986, n. 339 - Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne

Coming into Force25 Luglio 1986
Enactment Date28 Giugno 1986
Published date10 Luglio 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/07/10/086U0339/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.158 del 10-07-1986
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Le disposizioni della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, sono abrogate e sostituite con quelle previste dai successivi articoli.

Art 2.
  1. Al fine di garantire la sicurezza e la stabilita' delle strutture e di evitare pericoli per la pubblica incolumita', la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne, comprese quelle poste in zone sismiche, devono conformarsi ad apposite norme tecniche da emanarsi ai sensi del successivo comma 2.

  2. Le norme tecniche di cui al precedente comma 1 saranno emanate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, su proposta del Comitato elettrotecnico italiano che elabora il testo delle predette norme tecniche.

  3. Il decreto ministeriale di cui al precedente comma 2 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art 3.
  1. Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2 dovranno comunque prevedere:

  1. la classificazione delle linee a seconda delle loro caratteristiche elettriche e meccaniche;

  2. la suddivisione del territorio nazionale in zone per ciascuna delle quali potranno essere convenzionalmente fissate le condizioni di carico e di temperatura per il calcolo dei conduttori e dei sostegni, nonche' i carichi di lavoro dei materiali nelle varie ipotesi, e per la verifica delle distanze minime dei conduttori della linea dalle opere poste in vicinanza della linea stessa e da questa attraversate, nonche' le distanze dei sostegni da fabbricati e opere vicini.

Art 4.
  1. La vigilanza sulla esecuzione delle prescrizioni della presente legge e delle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 compete agli organi del Ministero dei lavori pubblici.

  2. Il Ministero dei trasporti e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno facolta' di disporre verifiche e controlli delle linee allo scopo di accertare la rispondenza alle norme tecniche di cui al precedente articolo 2.

Art 5.
  1. Per le infrazioni alle norme della presente legge ed alle norme...

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