LEGGE 13 dicembre 1964, n. 1341 - Norme per la disciplina della costruzione e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne

Coming into Force06 Gennaio 1965
End of Effective Date24 Luglio 1986
Published date22 Dicembre 1964
Enactment Date13 Dicembre 1964
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1964/12/22/064U1341/CONSOLIDATED/19860710
Official Gazette PublicationGU n.316 del 22-12-1964
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le linee aeree elettriche esterne sono soggette alla osservanza delle prescrizioni della presente legge.

La progettazione, l'esecuzione e l'esercizio di tali linee dovra' avvenire in modo da garantire la sicurezza e la stabilita' delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumita'.

Con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno emanate le norme tecniche che dovranno osservarsi per l'applicazione del disposto di cui al comma precedente.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 1986, N. 339

Art 2.

Il regolamento di esecuzione di cui all'articolo precedente dovra' comunque prevedere:

la classificazione delle linee a seconda delle loro caratteristiche elettriche e meccaniche;

la suddivisione del territorio nazionale in zone per ciascuna delle quali potranno essere convenzionalmente fissate le condizioni di carico e di temperatura per il calcolo dei conduttori e dei sostegni, nonche' i carichi di lavoro dei materiali nelle varie ipotesi, e per la verifica delle distanze minime dei conduttori della linea dalle opere poste in vicinanza della linea stessa e da questa attraversate, nonche' le distanze dei sostegni da fabbricati e opere vicini.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 1986, N. 339

Art 3.

Compete agli organi del Ministero dei lavori pubblici la vigilanza per la esecuzione delle prescrizioni della presente legge e del regolamento previsto dal precedente articolo 1.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ciascuno per quanto di propria competenza, dispongono verifiche e controlli delle linee allo scopo di accertare la rispondenza alle norme emanate col regolamento d'esecuzione.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 1986, N. 339

Art 4.

Per le infrazioni alle norme della presente legge e del relativo...

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