N. 328 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 2010

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2351 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da Luisa Serranti, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Temperanza, con domicilio eletto Amina L'Abbate in Roma, Corso del Rinascimento n. 11;

Contro Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresento e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.

12;

Per l'annullamento:

1) del bando di concorso a 350 posti di magistrato ordinario indetto con d.m. 15 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª s.s., n. 99 del 29 dicembre 2009, nella parte in cui, all'art. 2, comma 1, lett. g), n. 6 e art. 2, comma 2, esclude dalla partecipazione alla procedura selettiva i soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato, ma non iscritti all'Albo, ovvero gli avvocati che siano stati iscritti all'Albo anteriormente alla pubblicazione del bando di concorso;

2) di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale;

nonche' dei seguenti atti impugnati con motivi aggiunti:

1) provvedimento prot. n. 1917g/513 del 22 aprile 2010, di esclusione della d.ssa Serranti dal concorso a n. 350 posti da magistrato ordinario, indetto con d.m. del 15 dicembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 dicembre 2009, 4ª s.s., 'Concorsi ed esami';

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 la d.ssa Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

Fatto e diritto 1. - La ricorrente ha chiesto di partecipare al concorso per esami a 350 posti da magistrato ordinario, indetto con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 99 del 29 dicembre 2009.

Rappresenta di avere conseguito la, laurea in giurisprudenza e, altresi' di avere superato, in data 20 ottobre 2009, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

Precisa ancora di essersi iscritta, all'Albo degli avvocati tenuto presso l'Ordine degli avvocati di Perugia, ma di essersi dovuta cancellare a decorrere dal 9 novembre 2009, in quanto assunta presso l'Agenzia delle Entrate.

Il bando di concorso impugnato, all'art. 2, lett. g) punto 6, ammette, tra gli altri 'i dipendenti dello Stato con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari'; 'gli avv.ti iscritti all'Albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari', 'i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 e successive modifiche'.

La ricorrente ritiene che siffatte previsioni configurino una ingiusta discriminazione e, all'uopo, denuncia l'illegittimita' del bando nella parte in cui l'ammissione al concorso degli abilitati all'esercizio della professione forense e' stata condizionata all'iscrizione al relativo Albo professionale.

Si e' costituito, per resistere, il Ministero della giustizia.

La d.ssa Serranti ha quindi proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento, successivamente intervenuto, con cui l'amministrazione ne ha formalmente disposto l'esclusione dal concorso.

Con ordinanza n. 2343/2010 del 26 maggio 2010, e' stata provvisoriamente accolta la domanda di tutela cautelare.

La ricorrente e' stata pertanto ammessa con riserva a partecipare al procedimento di concorso, in attesa - dopo la pronuncia da parte della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalita' che viene sollevata con la presente ordinanza - della pronunzia definitiva sull'istanza cautelare e della decisione di merito.

  1. - La controversia in esame e' del tutto analoga ad altra, concernente l'impugnativa del precedente bando di concorso per l'ammissione in magistratura ordinaria, ed in relazione alla quale la Sezione ha gia' sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 160/2006, cosi' come modificato dalla legge n. 111/2007 (ordinanza n. 20 dell'11 novembre 2008).

    La questione, allo stato, non risulta, ancora definita dalla Corte costituzionale.

    2.1. - Cio' premesso, deve anzitutto rilevarsi che anche il bando odiernamente impugnato rappresenta, in parte qua, la pedissequa riproduzione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. f) del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge n. 111 del 30 luglio 2007.

    Esso non rappresenta, pertanto, il frutto di una scelta discrezionale dell'amministrazione, ma, il risultato dell'applicazione di puntuali previsioni legislative, di talche' la sostanza delle censure dedotte si risolve nella questione di legittimita' costituzionale della norma citata, nella parte in cui richiede, per l'ammissione al concorso, che gli abilitati all'esercizio delle professione forense siano anche iscritti all'Albo professionale.

    Giova, al riguardo, premettere il complessivo quadro normativo in cui si inserisce il ricorso in esame.

    2.2. - Con il d.lgs. 5...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT